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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 29342/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23991/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2900 /202 2 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, depositata i n data 2 1 giugno 2022 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto il diniego tacito dell’istanza di rimborso dell’IRPEF relativo agli anni compresi tra il 2012 e il 2016 per l’erronea applicazione, agli emolumenti percepiti, dell'aliquota ordinaria (43 per cento ) e non dell'aliquota separata (38per cento) nonostante il costante ritardo nei pagamenti dei compensi alla parte contribuente (medico) da parte della A.S.L.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.

Parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per avere la sentenza impugnata erroneamente non considerato che il ritardo dell'ASL era da considerarsi fisiologico e quindi non sussistevano i presupposti per sottoporre a tassazione separata gli emolumenti corrisposti in ritardo dalla ASL al proprio dipendente.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto, come già rilevato da questa Corte in un caso analogo con l’ordinanza n.33525/2022.

In primo luogo, questa Corte, in tema di compensi dei giudici tributari, assimilati a quelli da lavoro dipendente, ha già affermato che il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo di imposta successivo r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che non superi il ritardo fisiologico, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 cod. civ.e 97 Cost.Si è anche detto che, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" -soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico per la natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (Cass. n. 3581 del 2020).

La sentenza impugnata non si ̀ attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente attribuito rilevanza decisiva, nel decidere circa l’illegittimità della tassazione ordinaria, all'assenza di cause dipendenti dalla volontà delle parti che dovrebbero giustificare l'applicazione della tassazione ordinaria nonostante i ritardi, nonché alla cir costanza che i ritardi non si fossero verificati in annualità precedenti e successive a quelle in contestazione, quando invece avrebbe dovuto indagare se la corresponsione degli emolumenti fosse stata effettuata in un periodo di imposta successivo che superasse il ritardo fisiologico, il quale va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 cod. civ.e 97 Cost.Il richiamo alprecedente di questa Corte (Cass. n.27326/2023), che ha ri gettato il ricorso del l’Agenzia delle entrate in fattispecie analoga, non è vincolante ai fini della presente decisione, in quanto, non solo riguarda un caso diverso, riferibile ad un collega del contribuente operante presso la stessa Asl, ma si fonda sul presupposto, evidenziato in motivazione, che in quel caso la C.t.r. r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’Agenzia delle entrate non aveva dimostrato che il ritardo fosse “fisiologico”.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23991/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2900 /202 2 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, depositata i n data 2 1 giugno 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto il diniego tacito dell’istanza di rimborso dell’IRPEF relativo agli anni compresi tra il 2012 e il 2016 per l’erronea applicazione, agli emolumenti percepiti, dell'aliquota ordinaria (43 per cento ) e non dell'aliquota separata (38per cento) nonostante il costante ritardo nei pagamenti dei compensi alla parte contribuente (medico) da parte della A.S.L. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. Parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per avere la sentenza impugnata erroneamente non considerato che il ritardo dell'ASL era da considerarsi fisiologico e quindi non sussistevano i presupposti per sottoporre a tassazione separata gli emolumenti corrisposti in ritardo dalla ASL al proprio dipendente. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto, come già rilevato da questa Corte in un caso analogo con l’ordinanza n.33525/2022. In primo luogo, questa Corte, in tema di compensi dei giudici tributari, assimilati a quelli da lavoro dipendente, ha già affermato che il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo di imposta successivo r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che non superi il ritardo fisiologico, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 cod. civ.e 97 Cost.Si è anche detto che, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" -soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico per la natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (Cass. n. 3581 del 2020). La sentenza impugnata non si ̀ attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente attribuito rilevanza decisiva, nel decidere circa l’illegittimità della tassazione ordinaria, all'assenza di cause dipendenti dalla volontà delle parti che dovrebbero giustificare l'applicazione della tassazione ordinaria nonostante i ritardi, nonché alla cir costanza che i ritardi non si fossero verificati in annualità precedenti e successive a quelle in contestazione, quando invece avrebbe dovuto indagare se la corresponsione degli emolumenti fosse stata effettuata in un periodo di imposta successivo che superasse il ritardo fisiologico, il quale va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 cod. civ.e 97 Cost.Il richiamo alprecedente di questa Corte (Cass. n.27326/2023), che ha ri gettato il ricorso del l’Agenzia delle entrate in fattispecie analoga, non è vincolante ai fini della presente decisione, in quanto, non solo riguarda un caso diverso, riferibile ad un collega del contribuente operante presso la stessa Asl, ma si fonda sul presupposto, evidenziato in motivazione, che in quel caso la C.t.r. r.g. n.23991/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’Agenzia delle entrate non aveva dimostrato che il ritardo fosse “fisiologico”. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le
Sentenza Cassazione n. 29342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris