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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31284/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1952 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 2 novembre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo della somma di euro 800.000,00, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo C) della rubrica.

All'indagato sono ascritti provvisoriamente i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 5, cod. pen. (capo B), 640 cod. pen. (capo C) e 648 terl cod. pen (capo D).

Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, conforme a quella del Giudice per le indagini preliminari, le risultanze delle indagini avevano fatto emergere l'attività di un sodalizio, capeggiato dal ricorrente, che con "promesse di rendite finanziarie favolose aveva raccolto i proventi dell'attività criminosa e aveva realizzato l'occultamento di capitali illeciti mediante la realizzazione di vorticose operazioni finanziarie, che avevano determinato lo svuotamento dei fondi su cui avevano investito le persone offese".

Il sequestro preventivo in esame è stato disposto in relazione al reato di truffa ai danni dei sottoscrittori.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il sequestro sarebbe stato disposto in relazione al reato di truffa ormai prescritto.

Premesso che la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 52 del 15 ottobre 2020) ha avuto modo di evidenziare l'impossibilità di procedere all'applicazione o al mantenimento della confisca, qualora difetti il presupposto normativamente previsto della condanna dell'imputato, ad eccezione dei casi contemplati dall'art. 240, comma 2 n. 2, cod. pen., il ricorrente ha ricordato che la misura reale impugnata era stata adottata ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della confisca diretta e facoltativa del reato di truffa, descritto nel capo d'imputazione provvisorio alla lettera C), e ha affermato che le ultime disposizioni patrimoniali risulterebbero effettuate nel corso dell'anno 2009.

In particolare, le presunte sottoscrizioni, comprese nell'elenco e risalenti al 2016, effettuate dai componenti della famiglia Pittarello, dovrebbero ritenersi come richieste di rimborso e non come nuovo atto di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che il reato di truffa sarebbe estinto per decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893).1.2 Nel caso in esame, il ricorso proposto si fonda su doglianze non consentite, perché involgenti asseriti difetti di motivazione, a fronte di un provvedimento esente da vizi.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che: il termine ex art. 157 cod. pen. in relazione alla truffa semplice è di anni 6, che, nel caso in esame, trattandosi di reato continuato, decorre dalla data del commesso reato di ciascuna fattispecie; fin dall'inizio, come risultava dalle dichiarazioni dei sottoscrittori e dalle indagini, per invogliare alle sottoscrizioni dei prodotti finanziari i possibili investitori, venivano loro rappresentati allettanti ed improbabili ritorni economici, quali il 4% annuo di interessi e il bonus del 7%, senza alcuna indicazione degli alti rischi connessi al tipo di investimento, come invece sarebbe stato d'obbligo in forza della normativa sui prodotti finanziari, specie ad altissimo rischio, come quelli in questione; erano state previste, quali oggetto dell'attività dei fondi, iniziative di alto valore sociale (ad esempio la costruzione di residenze per anziani), che non erano mai state realizzate; parte rilevante nella diffusione dei prodotti finanziari era stata svolta da [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della Fidimed, soggetto privo di autorizzazione all'attività economico finanziaria; a riprova dell'estrema volatilità dei prodotti finanziari sottoscritti, la Hansard aveva rigettato le richieste di rimborso delle polizze, che avevano perso integralmente il loro valore a causa dei problemi di liquidità degli strumenti finanziari a cui erano agganciati, avendo ritenuto che il rischio, legato all'investimento, ricadesse sui propri assicurati, tenuto conto dell'entità del rischio medesimo.

Il Tribunale del riesame, dunque, sottolineata la sostanziale inesistenza dei titoli proposti dal sodalizio criminoso, da ritenersi non idonei ab initio a produrre i favorevoli rendimenti promessi, ha rilevato che il reato doveva ritenersi perfezionato nel momento in cui, mediante la realizzazione delle condotte tipiche di artifizi e raggiri da parte degli indagati, si era realizzata la diminuzione patrimoniale dei soggetti passivi, i quali attraverso la sottoscrizione delle quote dei fondi e delle polizze avevano subito la perdita definitiva del denaro impiegato nelle operazioni truffaldine.

Secondo il ricorrente, i Pittarello avevano sottoscritto contratti di amministrazione fiduciaria con la Fidimed in epoca risalente rispetto al 2016 e gli atti, posti in essere il 18 gennaio e il 13 settembre 2016, erano consistiti nella disposizione data alla fiduciaria dell'assunzione di quote dei fondi [OSCURATO:PERSONA] fund of fund in contropartita con il rimborso parziale di euro 150.000,00 e 50.000,00 di un prestito infruttifero, erogato in epoca precedente al 2014 per il tramite di Fidimed a una società britannica attraverso la cessione delle quote di Global.

Operazioni consistenti in flussi in uscita dalla fiduciaria e non in entrata, riconducibili in sintesi a meri giroconti riferibili a contratti sottoscritti in data ampiamente anteriore all'anno 2016.

Secondo il Tribunale del riesame, invece, la tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di flussi in uscita dalla fiduciaria e non in entrata, non era supportata in alcun modo, trattandosi al contrario dell'investimento di crediti esigibili, come risultava dal fatto che erano stati immediatamente liquidati per mezzo della fiduciaria ed impiegati nella sottoscrizione delle quote dei fondi in questione.

"Come risulta letteralmente dal mandato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], Vittorio, [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo, costoro avevano sottoscritto quote del fondo [OSCURATO:PERSONA] of Fund per complessivi 200.000 euro ciascuno mediante un rimborso parziale del finanziamento soci erogato dalla società londinese [OSCURATO:PERSONA] LTD.

In altre parole, il mandato inviato da [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli consiste nella disposizione inviata al proprio fiduciario Fidimed di reinvestire il denaro acquistando quote dei fondi in questione, utilizzando il rimborso ottenuto dal rimborso del finanziamento soci infruttifero, effettuato alla [OSCURATO:PERSONA], società londinese riconducibile alla famiglia Pittarello....

Si realizzava così in quel momento un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale a favore della Novium AG in nessun modo riconducibile a periodi precedenti".

Ne deriva - secondo il Tribunale del riesame - che non risulta decorso il termine previsto ex artt. 157 e 640 cod. pen. per le ipotesi delittuose collegate alle sottoscrizioni effettuate nel 2016 da parte di [OSCURATO:PERSONA], Vittorio, [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo, che avevano sottoscritto quote del fondo [OSCURATO:PERSONA] of Fund per complessivi euro 800.000,00.

Siffatte argomentazioni non sono inficiate da violazioni di legge perché correttamente il Tribunale del riesame ha calcolato in sei anni il termine di prescrizione del reato di truffa e ha fatto decorrere tale termine da quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.

Ciò che invero il ricorrente ha contestato è l'avere il Tribunale del riesame considerato che gli episodi del 2016 fossero nuovi atti di disposizione patrimoniale anziché richieste di rimborso, così da avere individuato il momento consumativo del reato in data successiva a quella indicata dallo stesso ricorrente.

Così deducendo, tuttavia, il ricorrente ha censurato non una violazione di legge ma la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame in ordine alla data in cui si sono in fatto perfezionati gli episodi di truffa in questione.

Il che non è però consentito, essendo, come già detto, deducibili con ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali solo le violazioni di legge (in esse compresa la motivazione apparente). 4 7-

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1952 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 2 novembre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo della somma di euro 800.000,00, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo C) della rubrica. All'indagato sono ascritti provvisoriamente i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 5, cod. pen. (capo B), 640 cod. pen. (capo C) e 648 terl cod. pen (capo D). Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, conforme a quella del Giudice per le indagini preliminari, le risultanze delle indagini avevano fatto emergere l'attività di un sodalizio, capeggiato dal ricorrente, che con "promesse di rendite finanziarie favolose aveva raccolto i proventi dell'attività criminosa e aveva realizzato l'occultamento di capitali illeciti mediante la realizzazione di vorticose operazioni finanziarie, che avevano determinato lo svuotamento dei fondi su cui avevano investito le persone offese". Il sequestro preventivo in esame è stato disposto in relazione al reato di truffa ai danni dei sottoscrittori. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il sequestro sarebbe stato disposto in relazione al reato di truffa ormai prescritto. Premesso che la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 52 del 15 ottobre 2020) ha avuto modo di evidenziare l'impossibilità di procedere all'applicazione o al mantenimento della confisca, qualora difetti il presupposto normativamente previsto della condanna dell'imputato, ad eccezione dei casi contemplati dall'art. 240, comma 2 n. 2, cod. pen., il ricorrente ha ricordato che la misura reale impugnata era stata adottata ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della confisca diretta e facoltativa del reato di truffa, descritto nel capo d'imputazione provvisorio alla lettera C), e ha affermato che le ultime disposizioni patrimoniali risulterebbero effettuate nel corso dell'anno 2009. In particolare, le presunte sottoscrizioni, comprese nell'elenco e risalenti al 2016, effettuate dai componenti della famiglia Pittarello, dovrebbero ritenersi come richieste di rimborso e non come nuovo atto di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che il reato di truffa sarebbe estinto per decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893).1.2 Nel caso in esame, il ricorso proposto si fonda su doglianze non consentite, perché involgenti asseriti difetti di motivazione, a fronte di un provvedimento esente da vizi. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che: il termine ex art. 157 cod. pen. in relazione alla truffa semplice è di anni 6, che, nel caso in esame, trattandosi di reato continuato, decorre dalla data del commesso reato di ciascuna fattispecie; fin dall'inizio, come risultava dalle dichiarazioni dei sottoscrittori e dalle indagini, per invogliare alle sottoscrizioni dei prodotti finanziari i possibili investitori, venivano loro rappresentati allettanti ed improbabili ritorni economici, quali il 4% annuo di interessi e il bonus del 7%, senza alcuna indicazione degli alti rischi connessi al tipo di investimento, come invece sarebbe stato d'obbligo in forza della normativa sui prodotti finanziari, specie ad altissimo rischio, come quelli in questione; erano state previste, quali oggetto dell'attività dei fondi, iniziative di alto valore sociale (ad esempio la costruzione di residenze per anziani), che non erano mai state realizzate; parte rilevante nella diffusione dei prodotti finanziari era stata svolta da [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della Fidimed, soggetto privo di autorizzazione all'attività economico finanziaria; a riprova dell'estrema volatilità dei prodotti finanziari sottoscritti, la Hansard aveva rigettato le richieste di rimborso delle polizze, che avevano perso integralmente il loro valore a causa dei problemi di liquidità degli strumenti finanziari a cui erano agganciati, avendo ritenuto che il rischio, legato all'investimento, ricadesse sui propri assicurati, tenuto conto dell'entità del rischio medesimo. Il Tribunale del riesame, dunque, sottolineata la sostanziale inesistenza dei titoli proposti dal sodalizio criminoso, da ritenersi non idonei ab initio a produrre i favorevoli rendimenti promessi, ha rilevato che il reato doveva ritenersi perfezionato nel momento in cui, mediante la realizzazione delle condotte tipiche di artifizi e raggiri da parte degli indagati, si era realizzata la diminuzione patrimoniale dei soggetti passivi, i quali attraverso la sottoscrizione delle quote dei fondi e delle polizze avevano subito la perdita definitiva del denaro impiegato nelle operazioni truffaldine. Secondo il ricorrente, i Pittarello avevano sottoscritto contratti di amministrazione fiduciaria con la Fidimed in epoca risalente rispetto al 2016 e gli atti, posti in essere il 18 gennaio e il 13 settembre 2016, erano consistiti nella disposizione data alla fiduciaria dell'assunzione di quote dei fondi [OSCURATO:PERSONA] fund of fund in contropartita con il rimborso parziale di euro 150.000,00 e 50.000,00 di un prestito infruttifero, erogato in epoca precedente al 2014 per il tramite di Fidimed a una società britannica attraverso la cessione delle quote di Global. Operazioni consistenti in flussi in uscita dalla fiduciaria e non in entrata, riconducibili in sintesi a meri giroconti riferibili a contratti sottoscritti in data ampiamente anteriore all'anno 2016. Secondo il Tribunale del riesame, invece, la tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di flussi in uscita dalla fiduciaria e non in entrata, non era supportata in alcun modo, trattandosi al contrario dell'investimento di crediti esigibili, come risultava dal fatto che erano stati immediatamente liquidati per mezzo della fiduciaria ed impiegati nella sottoscrizione delle quote dei fondi in questione. "Come risulta letteralmente dal mandato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], Vittorio, [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo, costoro avevano sottoscritto quote del fondo [OSCURATO:PERSONA] of Fund per complessivi 200.000 euro ciascuno mediante un rimborso parziale del finanziamento soci erogato dalla società londinese [OSCURATO:PERSONA] LTD. In altre parole, il mandato inviato da [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli consiste nella disposizione inviata al proprio fiduciario Fidimed di reinvestire il denaro acquistando quote dei fondi in questione, utilizzando il rimborso ottenuto dal rimborso del finanziamento soci infruttifero, effettuato alla [OSCURATO:PERSONA], società londinese riconducibile alla famiglia Pittarello.... Si realizzava così in quel momento un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale a favore della Novium AG in nessun modo riconducibile a periodi precedenti". Ne deriva - secondo il Tribunale del riesame - che non risulta decorso il termine previsto ex artt. 157 e 640 cod. pen. per le ipotesi delittuose collegate alle sottoscrizioni effettuate nel 2016 da parte di [OSCURATO:PERSONA], Vittorio, [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo, che avevano sottoscritto quote del fondo [OSCURATO:PERSONA] of Fund per complessivi euro 800.000,00. Siffatte argomentazioni non sono inficiate da violazioni di legge perché correttamente il Tribunale del riesame ha calcolato in sei anni il termine di prescrizione del reato di truffa e ha fatto decorrere tale termine da quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. Ciò che invero il ricorrente ha contestato è l'avere il Tribunale del riesame considerato che gli episodi del 2016 fossero nuovi atti di disposizione patrimoniale anziché richieste di rimborso, così da avere individuato il momento consumativo del reato in data successiva a quella indicata dallo stesso ricorrente. Così deducendo, tuttavia, il ricorrente ha censurato non una violazione di legge ma la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame in ordine alla data in cui si sono in fatto perfezionati gli episodi di truffa in questione. Il che non è però consentito, essendo, come già detto, deducibili con ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali solo le violazioni di legge (in esse compresa la motivazione apparente). 4 7- 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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