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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04031/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12754-2023 r.g. propostoda: HADECE Abderrauf, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 maggio 1992,rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro -Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; -Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - per la correzione dell’errore materialedell’ordinanza n. 41702/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 360nn. 3 e 4, c.p.c., Hadece impugnava il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2020, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 7117/20, di prorogadel trattenimento presso il Centro di trattenimento per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi” , ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998.

Osserva il ricorrente che,con la procura speciale alle liti ex art. 365 c.p.c. rilasciata il 7 luglio 2020, aveva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio all’avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorso veniva introdot to nel suo interesse, per come “ rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino” e solo “elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7”.

Con ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, questa Corte di Cassazione “accoglie(va) il ricorso; cassa (va) senza rinvio il decreto del Giudice di Pace impugnato; pone(va)le spese di lite a carico della PA intimata, liquidate in euro 2100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in euro 1000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge”.

Nel provvedimento oggetto dell’odierna istanza di correzione, invece, il ricorrente “risulta(va) elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta(va)e difende(va) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.

Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, a seguito della richiesta di liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità, con decreto del 23 marzo 2023 il Giudice di Pace di Torinorevocava l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la fase deldi ricorso in Cassazione in quanto “come risulta dall’ordinanza della Cassazione sez.

I civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato codinfensore di fiducia del trattenuto unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Osserva ancora il ricorrente l’indicazione della codifesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], riportata nell’ordinanza sopra indicata , è erronea, essendo quest’ultima esclusivamente sua domiciliataria.

Il ricorrentechiede dunque che questa Corte di legittimità voglia correggere l’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “ [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale, così come sopra rappresentata, è accoglibile.

Ritiene infatti il Collegio che si verta in ipotesi di mero errore materiale «correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668).

P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “[OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12754-2023 r.g. propostoda: HADECE Abderrauf, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 maggio 1992,rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro -Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; -Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - per la correzione dell’errore materialedell’ordinanza n. 41702/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 360nn. 3 e 4, c.p.c., Hadece impugnava il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2020, nell’ambito del procedimento n. R.G. 7117/20, di prorogadel trattenimento presso il Centro di trattenimento per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi” , ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998. Osserva il ricorrente che,con la procura speciale alle liti ex art. 365 c.p.c. rilasciata il 7 luglio 2020, aveva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio all’avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorso veniva introdot to nel suo interesse, per come “ rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino” e solo “elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7”. Con ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, questa Corte di Cassazione “accoglie(va) il ricorso; cassa (va) senza rinvio il decreto del Giudice di Pace impugnato; pone(va)le spese di lite a carico della PA intimata, liquidate in euro 2100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in euro 1000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge”. Nel provvedimento oggetto dell’odierna istanza di correzione, invece, il ricorrente “risulta(va) elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta(va)e difende(va) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, a seguito della richiesta di liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità, con decreto del 23 marzo 2023 il Giudice di Pace di Torinorevocava l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la fase deldi ricorso in Cassazione in quanto “come risulta dall’ordinanza della Cassazione sez. I civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato codinfensore di fiducia del trattenuto unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Osserva ancora il ricorrente l’indicazione della codifesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], riportata nell’ordinanza sopra indicata , è erronea, essendo quest’ultima esclusivamente sua domiciliataria. Il ricorrentechiede dunque che questa Corte di legittimità voglia correggere l’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “ [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale, così come sopra rappresentata, è accoglibile. Ritiene infatti il Collegio che si verta in ipotesi di mero errore materiale «correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668). P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “[OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Ca
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