CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 33157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] emesso nei confronti del ricorrente, limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G.;[OSCURATO:PERSONA] itch, : t 3 moVemilik,) . Con ordinanza del 12 novembreY2025 il giudice per le indagini preliminari 01-4- ~ANI Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli artt. 13-bis d.l. 14/2017 e 6 L 401/89 e succ.mod., ha convalidato il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], del 7 novembre 2025, che -in aggravamento del provvedimento emesso il precedente 4 marzo 2025 di divieto, per la durata di anni due, di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento posti nelle vie specificamente ivi indicate dell'abitato del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ne aveva esteso la durata ad anni tre- altresì prescrivendo - disposizione questa oggetto della convalida giudiziale- ai sensi degli artt. 13-bis, comma 1, 1-ter, e comma 3 d.l. 14/2017, a [OSCURATO:PERSONA], "per la durata di anni due, decorrenti dalla data della notifica, di presentarsi personalmente presso il Commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale ricompreso tra le ore 18.00 e le ore 20.00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana, giornate festive e prefestive comprese". 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, cmma 1, lett.b) e c) cod.proc.pen.ifnullità dell'ordinanza dì convalida per erronea applicazione e violazione di legge ìn relazione agli artt. 27 Cost. , 6 CEDU, 13-bis d.l. 14/2017, 6, comma 31 1. Htz 401/89, 178 lett. c)) cod.proc.pen lr"ardlrlIllglrnwrgìAssume la difesa che il provvedimento questorile è stato notifica il 10 novembre 2025, alle ore 11,10; i decreto di convalida veniva emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 12 novembre 2025, e non è dato conoscere l'orario; ne consegue, a causa dell'adozione del provvedimento giudiziale primo della consumazione del termine di 48 ore dalla notifica di quello questorile, la violazione del diritto di difesa e, dunque, la nullità, ex art. 178, lett. c) cod . p roc. pen del decreto dii ez~ohbv 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b)/cod.proc.pen.„ erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 24, comma 2 1e 111 Cost., 6 CEDU, 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE, 24, 25 e 26 I. 241/90, 8, comma 5, d.P.R. 352/92, 13-bis d.l. 1472017 e 6 I. 401/89, 178 cod.proc.pen., per lesione dei diritti di difesa e contradittorio correlata alla mancata ostensione degli atti del procedimento, con conseguente nullità dell'ordinanza di convalida. Il 27 ottobre 2025, a seguito di comunicazione dì avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 I. 241/90 per l'aggravamento della misura 2Kc»ulde.t.t. del [OSCURATO:PERSONA] i TgFe([OSCURATO:PERSONA] formulava alla Questura di [OSCURATO:PERSONA] istanza di accesso agli atti ex art. 22 I. 241/1990 al fine di visionare il materiale probatorio su cui il detto procedimento di aggravamento si basava; la Questura di [OSCURATO:PERSONA] inviava il 29 ottobre 2025 pec di diniego del diritto di accesso agli atti amministrativi , in quanto inaccessibili a mente dell'art. 24 I. 241/90 e dell'art. 8, comma 5, d.P.R. 352/92. Il diniego ha comportato la impossibilità di esplicare una piena difesa; da ci ó la conseguente nullità dell'ordinanza anche sotto tale ultimo profilo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Non si ignora che il comma 5) dell'art.13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal d.l. n. 123/2023, conv. con mod. dalla L. 159/23, prevede che, in relazione all'obbligo di presentazione alla P.G. eventualmente disposto, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401". E che, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che debba essere concesso all'interessato un termine per depositare memorie e deduzioni al Giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, che non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida del provvedimento stesso. Tanto anche ìn conseguenza della portata delle affermazioni di Corte costituzionale, sentenza n. 512 del 2002, e n. 144 del 1997. Il mancato rispetto dì tali termini determina la nullità insanabile (Sez. 3, n. 15314 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, Benigno, n.m.; Sez. 3, n. 17845 del 12/12/2018, Cucuzza, n.m.; Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020, Saba, n.m.). 2. Si osserva, tutta, che è stato sostenuto, con argomentazioni -cfr. Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025 Cc. (dep. 24/11/2025 ) Rv. 288850 - 01- che il Collegio, condividendole, intende far proprie, che «[I]n tema di impugnazioni cautelaci personali, il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita dì efficacia 3dell'ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Massime precedenti Conformi: N. 19313 del 2017 Rv. 270015 - 01, N. 4088 del 2019 Rv. 275131 - 01, N. 26399 del 2018 Rv. 273364 - 01, N. 44153 del 2018 Rv. 274177 - 01). Il termine per il deposito dell'ordinanza -il cui mancato rispetto determina la violazione delle prerogative difensive decorre, dunque, dalla data del deposito del dispositivo, nei termini suddetti, e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (Sez. 5, n. 22351 del 18/04/2025, Accarino, non mass.; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024, Ghazi, non mass.; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-01; Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015-01. Risulta ormai concordemente superato il contrario indirizzo, ancorato peraltro a situazioni specifiche del tutto peculiari, affermato da ultimo, da Sez. 5, n, 54261 del 17/10/2016, Giordano, Rv. 268818-01). 3. il Provvedimento dì convalida risulta depositato il 13 novembre 2025, data in cui risulta effettuata copia conforme per la notifica, il deposito, alle ore 8.08, presso la segreteria della locale procura della repubblica, e, di seguito, la notifica al prevenuto, alle ore 12,15. Data, quella del 13 novembre, rispetto alla quale si apprezza l'intero decorso del termine di 48 ore posto a garanzia dei diritti difensivi,~3 01 t""t"1/4“"")tOt '1,,(50t2Z./Yvtg-' P24" (~t0 CiAt avvAbbi, k intwikvve,e., [OSCURATO:PERSONA]." 4. Il motivo, manifestamente infondato, è inammissibile. 5. Analogamente è a dirsi del secondo motivo. 5.1. La difesa denuncia violazione delle proprie prerogative difensive in ragione delle intervenuta negatoria, da parte degli uffici della Questura di [OSCURATO:PERSONA], di accesso agli atti del procedimento conducente all'aggravamento della misura, diniego intervenuto il 29 ottobre 2025 a fronte di istanza della difesa del prevenuto successiva alla data del 27 ottobre 2025 di intervenuta comunicazione di avvio del procedimento. 5.2. Alla preliminare considerazione che trattasi di censura relativa a procedimento prodromico alla decisione, amministrativa, di aggravamento, che la difesa non ha neppure dedotto di aver impugnato, si aggiunge che in tema di modalità di esercizio del diritto di difesa nell'ambito di procedimenti urgenti come quello per l'emissione di un D.A.Spo., questa Corte ha chiarito come ci si trovi al 4cospetto di una tra le misure di prevenzione caratterizzate da particolari esigenze di celerità e urgenza, ragion per cui la legge (n. 401 del 1989) prevede una procedura molto rapida, con tempi strettissimi per l'adozione da parte del Questore e la successiva convalida del giudice. A causa di questa urgenza, non si applicano le regole ordinarie del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), come l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento all'interessato (nella specie comunque ritualmente effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza). Un approccio 'formalistico' sarebbe troppo lento e incompatibile con l'urgenza del procedimento. Il diritto di visionare i documenti deve invece essere esercitato con una richiesta immediata e diretta, presentata di persona presso gli uffici che custodiscono gli atti (la Questura che ha emesso il provvedimento e l'ufficio giudiziario che ne chiede la convalida), uffici con funzionalità costante, dove è possibile recarsi senza formalità. Una violazione del diritto di difesa si verifica solo se il cittadino può produrre prove concrete che attestino l'impossibilità di visionare gli atti per un fatto attribuibile all'amministrazione, quale il tentativo di accedere di persona e il rifiuto ingiustificato al proposito (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 2023, n.m.). 5.3. Nella specie il ricorrente si è limitato a documentare l'invio di una generica istanza scritta, senza però fornire alcuna prova di un tentativo concreto e diretto di visionare i documenti, istanza peraltro di ben tredici giorni precedente la notifica del D.A.Spo in aggravamento, e di quindici giorni precedente la notifica del provvedimento giudiziale, periodo oggettivamente più che congruo -oltre che estremamente più ampio di quello di 48 ore intercorrenti tra la notifica del provvedimento amministrativo e di quello giudiziale- alla ricerca di mezzi idonei a procurarsi la conoscenza delle ragioni del richiesto e poi disposto aggravamento, onde contrastarle efficacemente; periodo infruttuosamente lasciato decorrere con un attivarsi meramente formale. Si osserva, peraltro, che neppure col presente ricorso ha addotto alcunchè a sostegno e dimostrazione della lesione delle proprie ragioni. 5.4. Il ricorso è, dunque, inammissibile. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2026 La on t [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Dott. lisab Arrabito 6