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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2016

Cassazione n. 17135/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17932/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3475/2016 depositata il31/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1985, la Immobiliare S. Antonino s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune di Roma, chiedendone la condanna per la perdita del fondo di sua proprietà, in catasto al foglio 1126, particella 7/r, per la superficie complessiva di mq. 6922,50, a seguito della realizzazione ‒ nel corso dell’occupazione legittima disposta con ordinanza sindacale del 1975, scaduta il 22 settembre 1980 ‒ dell’opera pubblica, consistente nella costruzione del collettore di Spinaceto, secondo tronco, in località Mezzocammino.

Costituitosi l’ente pubblico, che eccepiva la prescrizione del diritto e l’infondatezza della pretesa azionata, il Tribunale adito, con sentenza n. 15357/1995, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda di pagamento dell’indennità per occupazione legittima e ‒ accertata l’illegittimità dell’occupazione ‒ rigettava la domanda di risarcimento dei danni, condannando la società attrice alle spese di c.t.u. e di lite.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 262/2002, dichiarava che la proprietà del suolo occupato dall’opera pubblica, per l’estensione di mq. 3001, era passata a titolo originario al Comun di Roma, che condannava al pagamento della somma di Lire 2.513.167, a titolo di indennità di occupazione legittima, e di Lire 15.005.000, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso principale per cassazione la Immobiliare S. Antonino e ricorso incidentale il Comune di Roma.

Con sentenza n. 11477/2008, questa Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, ed assorbito il ricorso principale, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

4. Riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, la Corte d’appello di Roma, disposta una nuova c.t.u., accoglieva ‒ per quanto di ragione ‒ l’appello proposto dalla Immobiliare S. Antonino, condannando [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) al pagamento, a favore della richiedente, dei seguenti importi: la somma di Euro 16.126,32, a titolo ri risarcimento del danno costituito dal diminuito valore del fondo sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 372,00, per ciascun anno dal 1981 al 2008, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 14.880,00, per ciascun anno dal 2009 al 2016, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 654,51, per ciascun anno dal 1981 al 2016, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento delle spese sostenute dalla Immobiliare S. Antonino a causa della presenza sul fondo del collettore fognario; la somma di Euro 16.234,00, per ciascun anno dal 2017 e fino alla cessazione del fatto illecito, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 2.800,00, per ciascun anno dal 2017 e fino alla cessazione del fatto illecito, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento delle spese sostenute dalla Immobiliare S. Antonino a causa della presenza sul fondo del collettore fognario.

La Corte condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dei tre gradi del giudizio , compreso il giudizio di legittimità.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’Immobiliare S. Antonino s.r.l., affidato a sette motivi. illustrati anche con memoria.

La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, la Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sulle spese di c.t.u., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

1.1. Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia provveduto a liquidare le spese di consulenza tecnica, essendosi la Corte limitata alla liquidazione dei «compensi professionali».

1.2. Il motivo è infondato.

1.1. In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente (Cass. 2605/2006; Cass. 28309/2020).

1.2. Quanto alla parte a cui carico andranno poste ‒ in sede di correzione ‒ tali spese, la stessa andrà certamente individuata nella parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la cui violazione non è configurabile, al contrario di quanto dedotto dalla istante, non avendo la Corte d’appello posto tali spese a carico della vincitrice Immobiliare S. Antonino.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Immobiliare S. Antonino denuncia la falsa applicazione degli artt. 184, 345, 359, 394 cod. proc. civ., 87 e 133 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc civ., nonché la nullità parziale della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di documenti, in parte allegati alla comparsa in riassunzione, ed in parte prodotti all’udienza del 21 maggio 2012, sebbene rilevanti ai fini della qualificazione del terreno e della quantificazione del danno, trattandosi ‒ a giudizio della Corte ‒ di documenti risalenti ad epoca precedente alla pronuncia della prima sentenza di appello.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ‒ per vero ‒ preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvoche la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 27736/2022; Cass.26108/2018).

2.2.2. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha neppure allegato l’impossibilità di produrre tali documenti in precedenza.

Senza dire che la loro rilevanza ai fini della decisione non è desumibile dal ricorso, non essendo stati tali documenti trascritti nel loro testo integrale, o ‒ quanto meno ‒ nella parte significativa nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (Cass. 13625/2019).

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1283 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di interessi anatocistici, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4 c.p.c.

3.1. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato gli artt. 2043 e 1224 c.c., non avendo privilegiato l’ipotesi restitutoria del bene, e non avendo tenuto conto ‒ ai fini del risarcimento del danno ‒ delle chance edificatorie sanabili, della capacità reddituale del terreno, desumibile dai contratti di locazione di aree nude della zona, della perdita di valore del terreno residuo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, della svalutazione monetaria in relazione alla natura imprenditoriale dell’attività esercitata dall’istante.

La Corte avrebbe, poi, omesso di pronunciarsi sulla domanda di corresponsione degli interessi anatocistici.

3.2. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

3.2.1. Va rilevato che la sentenza di questa Corte n. 11477/2008 ha escluso che nel caso di specie ‒ vertendosi in una ipotesi di un manufatto (collettore fognario) in massima parte interrato e, quindi, tale da non privare il proprietario della disponibilità del fondo ‒ ricorresse la fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, o accessione invertita.

La Corte ha, peraltro, affermato la sussistenza di una illegittima servitù, la cui costituzione ed il cui esercizio costituiscono un illecito a carattere permanente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che dà luogo al diritto per il proprietario del fondo, che non «ha chiesto al Tribunale anche la rimozione del manufatto, né la restituzione del terreno», di ottenere il risarcimento del danno, sia in relazione ai frutti perduti, sia in relazione alla diminuzione di valore che per effetto dell'esercizio della servitù subisca l'immobile, sia in relazione agli oneri ed alle perdite comunque verificabili nel futuro secondo serie probabilità connesse alla natura del bene e ad altri elementi oggettivi già rilevabili».

3.2.2. Tanto premesso, è evidente che la doglianza della ricorrente circa il fatto che il giudice di rinvio non avrebbe privilegiato «la ipotesi restitutoria del bene», si palesa del tutto infondata, avendo la sentenza rescindente rilevato che siffatta domanda non era stata neppure proposta nel giudizio di primo grado.

Quanto alle altre voci di danno, la censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che si è pienamente adeguata al dictum della pronuncia di questa Corte n. 11477/2008.

3.2.2.1. Ed invero, la Corte d’appello, dovendo tenere conto ‒ come prescritto dalla sentenza rescindente ‒ della natura del bene, ai fini della liquidazione del danno subito dalla società proprietaria, ha anzitutto rilevato che «la Immobiliare S. Antonino nel corso del giudizio di primo grado non si è data minimamente pena di provare come avesse utilizzato l’immobile fino al giorno della occupazione e quale reddito ne avesse ricavato» (p. 5).

Solo facendo ricorso alle c.t.u. disposte nei due gradi del giudizio di merito, la Corte d’appello ha potuto accertare che il fondo occupato dall’opera pubblica, aveva natura «rigorosamente agricola», potendo essere utilizzato per «coltivare ortaggi ed allevare pollame».

La Corte ha, pertanto, escluso che il medesimo potesse essere suscettibile di una vocazione edificatoria, e avendo escluso, come si è detto a proposito del precedente motivo, la produzione documentale tardivamente effettuata, ha ritenuto tutti i manufatti insistenti sul fondo della Immobiliare S. Antonino «completamente abusivi», sicchè gli stessi non andavano presi in considerazione ai fini del risarcimento del danno.

Il riferimento della ricorrente a «successivi provvedimenti di sanatoria» è, perciò, oltre che del tutto generico ed ipotetico, anche non in linea con la ratio decidendi suindicata.

E tuttavia, a titolo di danno futuro, il giudice di rinvio sulla scorta della c.t.u. ha, altresì, accertato che ‒ in forza dell’avvenuta modifica del Piano regolatore ‒ la Immobiliare S. Antonino avrebbe potuto, a decorrere dal 2009, utilizzare l’area occupata come parcheggio.

3.2.2.2. Né si confronta con la ratio decidendi l’assunto secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei contratti di locazione della zona, avendo, al contrario, il giudice di rinvio tenuto presente questa ipotesi reddituale, formulata dal c.t.u., ma avendo ritenuta opportuna, nel caso concreto, una liquidazione equitativa operando una media tra quando stimato dal consulente e quanto desumibile dalla predetta natura e destinazione del suolo.

Siffatta valutazione equitativa ‒ peraltro nella specie motivata ‒ rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per carenza assoluta di motivazione, ex art. 360 n. 5, c.p.c. (Cass. 18795/2021, Cass.22272/2018), vizio, tuttavia, neppure denunciato dalla ricorrente.

3.2.2.3. La Corte d’appello ha, inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, liquidato anche il danno da diminuzione di valore del fondo, stimandola all’attualità.

Sotto tale profilo non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 1224 c.c., per non avere tenuto conto della svalutazione monetaria, in relazione all natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente e per avere la medesima contratto mutui edilizi.

La censura ‒ peraltro del tutto generica, quanto agli elementi costitutivi di tale voce di danno ‒ non si confronta con la ratio decidendi, avendo la Corte affermato di avere liquidato tutte le somme all’attualità, indicando tutti i dati indispensabili per la rivalutazione.

Quanto agli interessi anatocistici, la doglianza difetta di autosufficienza, non avendo la Immobiliare S. Antonino trascritto l’atto di citazione ‒ solo genericamente richiamato ‒ di primo grado sul punto, ai fini di consentire a questa Corte di delibare il fondamento della domanda.

4. Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo ‒ che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente ‒ la Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 113, 132 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 460, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

4.1. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie in atti, e segnatamente dalla disposta c.t.u., le cui risultanze sarebbero state illegittimamente svalutate, quanto alla stima del valore dell’immobile e del danno subito, nonché avrebbe omesso di valutare che l’onere della prova era stato adempiuto dalla istante.

La Corte avrebbe, inoltre, a parere della ricorrente, avrebbe deciso non secondo diritto ex art. 113 c.p.c., adottando una decisione del tutto priva di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e, sotto tale profilo il sesto motivo di ricorso ripropone le omissioni di pronuncia e di esame già disattese con riferimento ai precedenti motivi.

4.2. Le censure sono inammissibili.

4.2.1. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 2676; Cass., 28/02/2018, n. 4699).

Per converso, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769).

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313).

Sotto i profili suesposti, pertanto, le doglianze ‒ in quanto si traducono in critiche ‒ peraltrodel tutto generiche ‒ in ordine alla valutazione delle prove operate dalla Corte d’appello, sono da reputarsi palesemente inammissibile, non sussistendo peraltro ‒ per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di ricorso ‒ neppure il dedotto vizio di motivazione apparente, avendo la Corte ampiamente e adeguatamente motivato sui punti in discussione, applicando compiutamente la sentenza rescindente di questa Corte.

Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all’art. 113 c.p.c., non avendo la Corte d’appello deciso non in base a norme di diritto a prescindere dalla valutazione equitativa del danno, che trova comunque un riferimento normativo nell’art. 1226 c.c.

4.2.2. Quanto alla pretesa svalutazione delle risultanze della c.t.u., va rimarcato che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass.5148/2011; Cass. 19468/2019).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di rinvio ha ampiamente fondato la decisione sulle risultanze di c.t.u., discostandosene ‒ motivatamente, sulla base del dictum della sentenza rescindente ‒ solo in relazione all’estensione delle indagini al periodo di occupazione legittima, in quanto la relativa domanda era coperta dal giudicato, ed in relazione alla quantificazione del danno effettuata dal consulente, che non aveva tenuto conto della proiezione dei danni nel futuro, trattandosi di «una situazione in continuo divenire», e non di un illecito istantaneo.

5. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Lee spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17932/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3475/2016 depositata il31/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1985, la Immobiliare S. Antonino s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune di Roma, chiedendone la condanna per la perdita del fondo di sua proprietà, in catasto al foglio 1126, particella 7/r, per la superficie complessiva di mq. 6922,50, a seguito della realizzazione ‒ nel corso dell’occupazione legittima disposta con ordinanza sindacale del 1975, scaduta il 22 settembre 1980 ‒ dell’opera pubblica, consistente nella costruzione del collettore di Spinaceto, secondo tronco, in località Mezzocammino. Costituitosi l’ente pubblico, che eccepiva la prescrizione del diritto e l’infondatezza della pretesa azionata, il Tribunale adito, con sentenza n. 15357/1995, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda di pagamento dell’indennità per occupazione legittima e ‒ accertata l’illegittimità dell’occupazione ‒ rigettava la domanda di risarcimento dei danni, condannando la società attrice alle spese di c.t.u. e di lite. 2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 262/2002, dichiarava che la proprietà del suolo occupato dall’opera pubblica, per l’estensione di mq. 3001, era passata a titolo originario al Comun di Roma, che condannava al pagamento della somma di Lire 2.513.167, a titolo di indennità di occupazione legittima, e di Lire 15.005.000, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso principale per cassazione la Immobiliare S. Antonino e ricorso incidentale il Comune di Roma. Con sentenza n. 11477/2008, questa Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, ed assorbito il ricorso principale, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame. 4. Riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, la Corte d’appello di Roma, disposta una nuova c.t.u., accoglieva ‒ per quanto di ragione ‒ l’appello proposto dalla Immobiliare S. Antonino, condannando [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) al pagamento, a favore della richiedente, dei seguenti importi: la somma di Euro 16.126,32, a titolo ri risarcimento del danno costituito dal diminuito valore del fondo sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 372,00, per ciascun anno dal 1981 al 2008, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 14.880,00, per ciascun anno dal 2009 al 2016, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 654,51, per ciascun anno dal 1981 al 2016, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento delle spese sostenute dalla Immobiliare S. Antonino a causa della presenza sul fondo del collettore fognario; la somma di Euro 16.234,00, per ciascun anno dal 2017 e fino alla cessazione del fatto illecito, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla diminuzione dei frutti ricavati dall’immobile sul quale insiste il collettore fognario; la somma di Euro 2.800,00, per ciascun anno dal 2017 e fino alla cessazione del fatto illecito, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento delle spese sostenute dalla Immobiliare S. Antonino a causa della presenza sul fondo del collettore fognario. La Corte condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dei tre gradi del giudizio , compreso il giudizio di legittimità. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’Immobiliare S. Antonino s.r.l., affidato a sette motivi. illustrati anche con memoria. La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sulle spese di c.t.u., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. 1.1. Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia provveduto a liquidare le spese di consulenza tecnica, essendosi la Corte limitata alla liquidazione dei «compensi professionali». 1.2. Il motivo è infondato. 1.1. In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente (Cass. 2605/2006; Cass. 28309/2020). 1.2. Quanto alla parte a cui carico andranno poste ‒ in sede di correzione ‒ tali spese, la stessa andrà certamente individuata nella parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la cui violazione non è configurabile, al contrario di quanto dedotto dalla istante, non avendo la Corte d’appello posto tali spese a carico della vincitrice Immobiliare S. Antonino. 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Immobiliare S. Antonino denuncia la falsa applicazione degli artt. 184, 345, 359, 394 cod. proc. civ., 87 e 133 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc civ., nonché la nullità parziale della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. 2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di documenti, in parte allegati alla comparsa in riassunzione, ed in parte prodotti all’udienza del 21 maggio 2012, sebbene rilevanti ai fini della qualificazione del terreno e della quantificazione del danno, trattandosi ‒ a giudizio della Corte ‒ di documenti risalenti ad epoca precedente alla pronuncia della prima sentenza di appello. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.2.1. Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ‒ per vero ‒ preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvoche la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 27736/2022; Cass.26108/2018). 2.2.2. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha neppure allegato l’impossibilità di produrre tali documenti in precedenza. Senza dire che la loro rilevanza ai fini della decisione non è desumibile dal ricorso, non essendo stati tali documenti trascritti nel loro testo integrale, o ‒ quanto meno ‒ nella parte significativa nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (Cass. 13625/2019). 3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1283 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di interessi anatocistici, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4 c.p.c. 3.1. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato gli artt. 2043 e 1224 c.c., non avendo privilegiato l’ipotesi restitutoria del bene, e non avendo tenuto conto ‒ ai fini del risarcimento del danno ‒ delle chance edificatorie sanabili, della capacità reddituale del terreno, desumibile dai contratti di locazione di aree nude della zona, della perdita di valore del terreno residuo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, della svalutazione monetaria in relazione alla natura imprenditoriale dell’attività esercitata dall’istante. La Corte avrebbe, poi, omesso di pronunciarsi sulla domanda di corresponsione degli interessi anatocistici. 3.2. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. 3.2.1. Va rilevato che la sentenza di questa Corte n. 11477/2008 ha escluso che nel caso di specie ‒ vertendosi in una ipotesi di un manufatto (collettore fognario) in massima parte interrato e, quindi, tale da non privare il proprietario della disponibilità del fondo ‒ ricorresse la fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, o accessione invertita. La Corte ha, peraltro, affermato la sussistenza di una illegittima servitù, la cui costituzione ed il cui esercizio costituiscono un illecito a carattere permanente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che dà luogo al diritto per il proprietario del fondo, che non «ha chiesto al Tribunale anche la rimozione del manufatto, né la restituzione del terreno», di ottenere il risarcimento del danno, sia in relazione ai frutti perduti, sia in relazione alla diminuzione di valore che per effetto dell'esercizio della servitù subisca l'immobile, sia in relazione agli oneri ed alle perdite comunque verificabili nel futuro secondo serie probabilità connesse alla natura del bene e ad altri elementi oggettivi già rilevabili». 3.2.2. Tanto premesso, è evidente che la doglianza della ricorrente circa il fatto che il giudice di rinvio non avrebbe privilegiato «la ipotesi restitutoria del bene», si palesa del tutto infondata, avendo la sentenza rescindente rilevato che siffatta domanda non era stata neppure proposta nel giudizio di primo grado. Quanto alle altre voci di danno, la censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che si è pienamente adeguata al dictum della pronuncia di questa Corte n. 11477/2008. 3.2.2.1. Ed invero, la Corte d’appello, dovendo tenere conto ‒ come prescritto dalla sentenza rescindente ‒ della natura del bene, ai fini della liquidazione del danno subito dalla società proprietaria, ha anzitutto rilevato che «la Immobiliare S. Antonino nel corso del giudizio di primo grado non si è data minimamente pena di provare come avesse utilizzato l’immobile fino al giorno della occupazione e quale reddito ne avesse ricavato» (p. 5). Solo facendo ricorso alle c.t.u. disposte nei due gradi del giudizio di merito, la Corte d’appello ha potuto accertare che il fondo occupato dall’opera pubblica, aveva natura «rigorosamente agricola», potendo essere utilizzato per «coltivare ortaggi ed allevare pollame». La Corte ha, pertanto, escluso che il medesimo potesse essere suscettibile di una vocazione edificatoria, e avendo escluso, come si è detto a proposito del precedente motivo, la produzione documentale tardivamente effettuata, ha ritenuto tutti i manufatti insistenti sul fondo della Immobiliare S. Antonino «completamente abusivi», sicchè gli stessi non andavano presi in considerazione ai fini del risarcimento del danno. Il riferimento della ricorrente a «successivi provvedimenti di sanatoria» è, perciò, oltre che del tutto generico ed ipotetico, anche non in linea con la ratio decidendi suindicata. E tuttavia, a titolo di danno futuro, il giudice di rinvio sulla scorta della c.t.u. ha, altresì, accertato che ‒ in forza dell’avvenuta modifica del Piano regolatore ‒ la Immobiliare S. Antonino avrebbe potuto, a decorrere dal 2009, utilizzare l’area occupata come parcheggio. 3.2.2.2. Né si confronta con la ratio decidendi l’assunto secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei contratti di locazione della zona, avendo, al contrario, il giudice di rinvio tenuto presente questa ipotesi reddituale, formulata dal c.t.u., ma avendo ritenuta opportuna, nel caso concreto, una liquidazione equitativa operando una media tra quando stimato dal consulente e quanto desumibile dalla predetta natura e destinazione del suolo. Siffatta valutazione equitativa ‒ peraltro nella specie motivata ‒ rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per carenza assoluta di motivazione, ex art. 360 n. 5, c.p.c. (Cass. 18795/2021, Cass.22272/2018), vizio, tuttavia, neppure denunciato dalla ricorrente. 3.2.2.3. La Corte d’appello ha, inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, liquidato anche il danno da diminuzione di valore del fondo, stimandola all’attualità. Sotto tale profilo non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 1224 c.c., per non avere tenuto conto della svalutazione monetaria, in relazione all natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente e per avere la medesima contratto mutui edilizi. La censura ‒ peraltro del tutto generica, quanto agli elementi costitutivi di tale voce di danno ‒ non si confronta con la ratio decidendi, avendo la Corte affermato di avere liquidato tutte le somme all’attualità, indicando tutti i dati indispensabili per la rivalutazione. Quanto agli interessi anatocistici, la doglianza difetta di autosufficienza, non avendo la Immobiliare S. Antonino trascritto l’atto di citazione ‒ solo genericamente richiamato ‒ di primo grado sul punto, ai fini di consentire a questa Corte di delibare il fondamento della domanda. 4. Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo ‒ che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente ‒ la Immobiliare S. Antonino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 113, 132 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 460, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. 4.1. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie in atti, e segnatamente dalla disposta c.t.u., le cui risultanze sarebbero state illegittimamente svalutate, quanto alla stima del valore dell’immobile e del danno subito, nonché avrebbe omesso di valutare che l’onere della prova era stato adempiuto dalla istante. La Corte avrebbe, inoltre, a parere della ricorrente, avrebbe deciso non secondo diritto ex art. 113 c.p.c., adottando una decisione del tutto priva di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e, sotto tale profilo il sesto motivo di ricorso ripropone le omissioni di pronuncia e di esame già disattese con riferimento ai precedenti motivi. 4.2. Le censure sono inammissibili. 4.2.1. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 2676; Cass., 28/02/2018, n. 4699). Per converso, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769). La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313). Sotto i profili suesposti, pertanto, le doglianze ‒ in quanto si traducono in critiche ‒ peraltrodel tutto generiche ‒ in ordine alla valutazione delle prove operate dalla Corte d’appello, sono da reputarsi palesemente inammissibile, non sussistendo peraltro ‒ per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di ricorso ‒ neppure il dedotto vizio di motivazione apparente, avendo la Corte ampiamente e adeguatamente motivato sui punti in discussione, applicando compiutamente la sentenza rescindente di questa Corte. Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all’art. 113 c.p.c., non avendo la Corte d’appello deciso non in base a norme di diritto a prescindere dalla valutazione equitativa del danno, che trova comunque un riferimento normativo nell’art. 1226 c.c. 4.2.2. Quanto alla pretesa svalutazione delle risultanze della c.t.u., va rimarcato che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass.5148/2011; Cass. 19468/2019). Orbene, nel caso di specie, il giudice di rinvio ha ampiamente fondato la decisione sulle risultanze di c.t.u., discostandosene ‒ motivatamente, sulla base del dictum della sentenza rescindente ‒ solo in relazione all’estensione delle indagini al periodo di occupazione legittima, in quanto la relativa domanda era coperta dal giudicato, ed in relazione alla quantificazione del danno effettuata dal consulente, che non aveva tenuto conto della proiezione dei danni nel futuro, trattandosi di «una situazione in continuo divenire», e non di un illecito istantaneo. 5. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Lee spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.
Sentenza Cassazione n. 17135/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris