CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 1/3/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Gup del Tribunale di Verona che, in data 21/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di più fatti di appropriazione indebita, autoriciclaggio e falso, condannandolo, applicata la recidiva qualificata e ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 8mila di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati ascritti ai capi A) e C) alla stregua di appropriazione indebita piuttosto che di truffa. Secondo il difensore, poiché, alla luce della prospettazione accusatoria, l'imputato - unitamente ai complici- avrebbe utilizzato una società di autotrasporti dotata di una falsa autorizzazione comunitaria per procurarsi commesse, facendo poi sparire la merce conferita, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare i fatti come truffa/ in quanto l'artifizio della falsa documentazione risultava indispensabile per acquisire il possesso dei beni. Aggiunge che la diversa qualificazione giuridica dei fatti avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione per difetto di valida querela; 2.2 la mancata o errata valutazione di prova decisiva e correlato vizio della motivazione. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha disatteso i rilievi difensivi in punto di responsabilità richiamando le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dotate di scarsa attendibilità intrinseca, giacché la [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un contratto di logistica per conto della ditta [OSCURATO:SOCIETA], circostanza smentita dagli esiti della consulenza grafologica della difesa, mentre [OSCURATO:PERSONA] asseriva di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] a Verona a bordo di un'Audi con targa straniera, mai posseduta dal prevenuto, come risulta dalla visura presso il PRA, a circa 750 km di distanza dal luogo di residenza del ricorrente. Con riguardo alle condotte di autoriciclaggio e falso, il difensore sostiene che le censure difensive sono state disattese con motivazione apparente senza confrontarsi con i decisivi elementi rappresentati nell'atto di appello, con particolare riguardo all'assenza di capacità dissimulatoria delle condotte di cui all'art. 648ter.1 cod.pen. Quanto alla proprietà del semirimorchio tg AA53202, la difesa assume che l'imputato fosse del tutto inconsapevole della proprietà del bene utilizzato per la commissione dei reati in quanto intestato ad una ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non costituita dal [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalla non riferibilità al prevenuto delle sottoscrizioni relative alla certificazione di inizio attività e ai moduli allegati. La Corte di merito, pur avendo dato atto delle circostanze segnalate dal consulente di parte, ha ritenuto plausibile che il ricorrente abbia fatto sottoscrivere detti documenti a persona compiacente e non ha tenuto conto che il semirimorchio è stato ceduto con dichiarazione unilaterale del precedente proprietario, senza alcun intervento del [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca della compravendita era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. in relazione ad altro procedimento, sicché deve ritenersi che ignoti abbiano utilizzato il nome e le generalità del ricorrente per la costituzione della ditta individuale alla quale intestare trattori e semirimorchi.Alla luce delle emergenze segnalate i giudici territoriali avrebbero dovuto riconoscere la sussistenza di un ragionevole dubbio, mandando assolto il ricorrente. 2.3 II difensore lamenta ulteriormente che la Corte distrettuale ha omesso l'acquisizione della prova decisiva costituita dalle sentenze rese nei confronti del prevenuto dal Tribunale di Verona e dalla stessa Corte di Appello di Venezia, non ritenendole assolutamente necessarie ai fini della decisione, segnalando -altresì- che la difesa aveva omesso l'allegazione della decisione del Tribunale di Verona. Il difensore in proposito sostiene che non sussisteva alcun obbligo della difesa di produrre materialmente la sentenza del Tribunale richiamata, potendo procedere all'acquisizione la stessa Corte mentre con riguardo all'ulteriore decisione i giudici d'appello, pur avendo ritenuto di non acquisirla ne hanno riportato il contenuto in maniera erronea; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva in quanto la Corte territoriale ha richiamato i precedenti a carico dell'imputato, trascurando che si tratta di condanne relative a fatti diversi e risalenti di oltre dieci anni rispetto a quelli a giudizio sicché non appare giustificato l'aggravamento sanzionatorio operato. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo concernente la qualificazione giuridica delle condotte sub A) e C) è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, manifestamente infondato. Invero, atteso che all'epoca dei fatti il delitto ex art. 646 cod.pen. prevedeva un trattamento sanzionatorio di maggior favore rispetto alla truffa, avuto riguardo al minimo edittale, la difesa non ha chiarito quale concreto e favorevole effetto per l'imputato conseguirebbe ad una riqualificazione. Ad ogni buon conto, nella specie la contestazione non concerne la falsa dotazione documentale di carattere comunitario per il trasporto su strada,ma l'appropriazione della merce conferita in forza di contratti di trasporto verso l'estero„ di cui il prevenuto aveva il possesso quale vettore e che dirottava verso la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il secondo nnotivo)che revoca in dubbio la responsabilità del prevenuto sotto più profili, è manifestamente infondato. Deve in proposito osservarsi che la tesi difensiva che fa leva sull'apocrifia delle sottoscrizioni in calce al contratto di logistica stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. e all'autocertificazione resa al Registro delle imprese in data 1/10/2015, è stata disattesa con adeguata motivazione già in primo grado. Infatti, l'assenza di decisività di siffatte emergenze risulta con evidenza sol che si consideri che, all'atto della stipula del contratto con la T.M. s.r.I., veniva esibito il documento di identità del prevenuto, del quale [OSCURATO:PERSONA] estraeva copia, e copia della carta di identità è risultata in possesso della A.S. Logistik LIc ovvero del vettore che incaricò la [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata dall'imputato, del trasporto dei vini acquistati dalla società ucraina Almaterra. 3 63- A tanto s'aggiungono le dichiarazioni eteroaccusatorie cli [OSCURATO:PERSONA], ovvero dell'autista che, su disposizione del prevenuto, effettuò il carico delle merci, trasportandole nella sede della T.M. ove successivamente i coimputati [OSCURATO:PERSONA] provvedevano alla loro commercializzazione. Alcuna delle circostanze segnalate dalla difesa e già debitamente scrutinate dai giudici di merito risulta idonea a scardinare il tessuto giustificativo posto a presidio dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.1 Con riguardo alle sentenze di cui il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione ex art. 238 bis cod.proc.pen., la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere l'istanza difensiva reputando tali documenti non indispensabili al fine della decisione e la censura difensiva non si misura criticamente con detta valutazione, omettendo di segnalare le lacune motivazionali eventualmente conseguite alla mancata considerazione delle cennate decisioni. Deve, inoltre, aggiungersi che in punto di stretto diritto il ricorrente trascura che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913 - 02; in tema di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, Sez. 6 , n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913 - 02). Per debito di completezza e a confutazione della pretesa decisività della prova, deve, inoltre, ribadirsi che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che egli conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, Rv. 284130-01). 3. Le censure svolte dal ricorrente in punto di responsabilità in ordine alle condotte di riciclaggio e falso sono del tutto generiche, essendosi il difensore limitato a richiamare i motivi d'appello senza alcun confronto critico con la motivazione reiettiva resa dalla Corte territoriale in relazione ai singoli addebiti (pagg. 9-11). 4. Le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della recidiva sono manifestamente infondate, avendo i giudici d'appello adeguatamente motivato circa la ingravescente pericolosità del prevenuto denotata dai fatti a giudizio alla luce dei precedenti che militano a suo carico, con apprezzamento non suscettibile di rivisitazione in questa sede. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa