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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 08576/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25429/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 4118/2021 depositata il 06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso proposto, ex art 702 bis cpc e art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dei medesimi in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti.

Il Tribunale di Torino, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolse per quanto di ragione la domanda e liquidò il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconobbe nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex art. 4 co 6 dm 55/2014.

Ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale determinato l'importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

In particolare, secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.

Il motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa corte, le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (Cass. civ. sez.

II, 10/08/2023, n.24462).

In particolare, in tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). (Sez. 2- , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023, Rv. 668057 – 01; cfr. Sez.2 , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022 , Rv. 664988 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l’importo previsto per tale fase nella misura del 25%.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25429/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 4118/2021 depositata il 06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso proposto, ex art 702 bis cpc e art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dei medesimi in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Torino, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolse per quanto di ragione la domanda e liquidò il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconobbe nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex art. 4 co 6 dm 55/2014. Ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale determinato l'importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In particolare, secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di questa corte, le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (Cass. civ. sez. II, 10/08/2023, n.24462). In particolare, in tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). (Sez. 2- , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023, Rv. 668057 – 01; cfr. Sez.2 , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022 , Rv. 664988 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l’importo previsto per tale fase nella misura del 25%. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di co
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