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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20307/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella resa dal Tribunale di Macerata in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.

Il ricorso consta di due motivi con cui si lamenta violazione dì legge e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità della valutazione della prova del c.d. etilonnetro e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Firenze, la ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.

Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'attendibilità del metodo di accertamento adottato, nonché delle circostanze adeguatamente vagliate (p. 4 -5) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche (p. 6).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti 2 [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella resa dal Tribunale di Macerata in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorso consta di due motivi con cui si lamenta violazione dì legge e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità della valutazione della prova del c.d. etilonnetro e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Firenze, la ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'attendibilità del metodo di accertamento adottato, nonché delle circostanze adeguatamente vagliate (p. 4 -5) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche (p. 6). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti 2 [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 20307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris