CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 20698/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23373/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L ’ ITA- LIA, già [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA rappresentate e difes e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. SCF- FRC70S46F839I) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. LMGMRC512M02G535V), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] (o PANTAENIUS) [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 138 del 9/2/2021; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 / 6 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- tiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensoridelle parti e lette le memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (o, in altri atti, Pan- taenius) GMBH Co KG, ACE [OSCURATO:PERSONA] (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA]), ACE [OSCURATO:PERSONA] - Rappresentanza Generale per l’Italia (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA]- ropean [OSCURATO:PERSONA] -Rappresentanza Generale per l’Italia), [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA]- rungs AG, AIG [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG -[OSCURATO:PERSONA] AG ed Hel- vetia [OSCURATO:PERSONA] - AG domandandone la condanna al pa- gamento dell’indennizzo per l’affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato “Pan- taenius [OSCURATO:PERSONA]”stipulato con [OSCURATO:PERSONA] GMBH, con rischio as- sunto in differenti quote dalle varie assicuratrici. 2.All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GMBH (poiché mero broker assicurativo, che non aveva assunto alcun rischio) e di ACE [OSCURATO:PERSONA] -Rappresentanza Generale per l’Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di ACE [OSCURATO:PERSONA] per le polizze stipulate in regime di libera prestazione di ser- vizi), compensando le spese tra queste due parti e l’attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coas- sicurazione, della complessiva somma di Euro 385.313,91 in favore dell’at- tore, per la causale dedotta. 3.L’appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato quanto al merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 138 del 9/2/2021, la quale ha, sul punto, dispo- sto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, Chubb EuropeanGroup Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cherungs AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG -[OSCURATO:PERSONA] - AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC alla refusione dei residui quattro quinti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Per la cassazione della predetta decisione presentavano un unitario ricorso [OSCURATO:PERSONA] SE (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] SE - Rappresentanza Generale per l ’ Italia (già [OSCURATO:PERSONA] -Rappresentanza Generale per l’Italia), ar- ticolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione. 5.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6.Con ordinanza interlocutoria n. 889 del 9/1/2024, resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ordinava l’integra- zione del contraddittorio nei confronti di AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA]- national, KRAVAG -[OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC. 7.Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. per la successiva udienza del 22/1/2025; in questa data il Collegio, dopo aver rilevato che il ricorso e l’ordinanza interlocutoria n. 889/2024 erano stati invalidamente notificati presso il difensore costituito nel giudizio di appello, anziché alle parti personalmente (a norma dell’art. 330, ult. comma, c.p.c.), con prov- vedimento reso nel corso dell’udienzaordinava la rinnovazione della notifi- cazione entro il termine di 60 giorni, rinviando all’odierna udienza pubblica. 8.Le società intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità. 9.Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso. 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.È superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è im- procedibile. 2.Col provvedimento dato nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte aveva ordinato la rinnovazione - entro il termine di 60 giorni - della notificazione nei confronti di AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG -[OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH , [OSCURATO:PERSONA] PLC. 3.Con nota depositata telematicamente in data 24/2/2025, la parte ri- corrente depositava copia del ricorso e della suddetta ordinanza (in lingua italiana e in lingua tedesca) consegnate, in data 7/2/2025, all’Ufficio N.E.P. per la notificazione all’estero alle società sopra indicate. 4.Con successiva nota, depositata il 15/5/2025, la parte ricorrente dava atto di aver provveduto alle notificazioni a: AIG Europe SA in data 2/4/2025; [OSCURATO:PERSONA] SE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]- rungs Ag in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]- rope AG in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.Depositava con la medesima nota del 15/5/2025 le notificazioni, mu- nite delle certificazioni di avvenuta consegna, eseguite ad AIG Europe SAe ad [OSCURATO:PERSONA] SE. 6.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente produceva le notificazioni, mu- nite delle certificazioni di avvenuta consegna, eseguite aHanse [OSCURATO:PERSONA]- sicherung,Kravag - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- sicherungs Ag,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG. 7.Ricapitolando quanto sinora esposto, la parte ricorrente avrebbe do- vuto provvedere alla rinnovazione della notificazione -disposta ex art. 291 c.p.c. -entro il 24/3/2025 (il termine, in scadenza a domenica 23/3/2025, era prorogato di diritto al lunedì) e, poi, entro 20 giorni dalla scadenza di detto termine (cioè, entro il 14/4/2025, ex art. 155, comma 4, c.p.c.) avrebbe dovuto depositare il ricorso notificato. 8.Infatti, «Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall’art. 371-bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all ’ ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litiscon- sorte pretermesso -è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell’atto no- tificato determina l’improcedibilità del ricorso» (Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18539, Rv. 671799-01; in precedenza, Cass. Sez. U., 12/05/2006, n. 11003, Rv. 588612-01, e Cass. Sez. U., 21/07/2004, n. 13602, Rv. 574766- 01, alle cui motivazioni si fa rinvio). 9.Non è sufficiente ad evitare la declaratoria di improcedibilità il depo- sito eseguito il 24/2/2025, col quale non è stato versato in atti il ricorso pervenuto a destinazione, ma soltanto il ricorso inviato. 10. Né evita la sanzione il rilievo che la notificazione si è perfezio- nata, nella maggior parte dei casi, oltre il termine del 24/3/2025 (tra il 27/3/2025 e il 2/4/2025), sia perché il termine ex art. 371 - bis c.p.c. era fissato al 14/4/2025, sia perché i depositi del 15-16/5/2025 sono di gran lunga tardivi rispetto al predetto termine e anche rispetto all ’ esecuzione dell’ultima notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia perché non è stata prospettata alcuna circostanza idonea a giustificare un’eventuale rimessione in termini (peral- tro, nemmeno domandata). 11. A ll ’ improcedibilità del ricorso consegue la condanna dell e ricor- renti, in solido tra loro,a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 12. V a dato atto, inoltre , della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellericorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro,a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ri- correntied al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma