CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28615-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e difes o da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] E.RIBALDONE e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o MARIO RAVAper procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA N.1839/2017 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 1 / 1 2 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza del tribunale di Alessandria del 30/9/2015, che aveva a sua volta parzialmente accolto l’opposizione dello stesso al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 [OSCURATO:PERSONA], ha, pertanto, condannato l’appellante a pagare in favore di quest’ultimo la somma complessiva di €. 3.184,48, oltre interessi, quale compenso per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese dallo stesso nell’interesse dell’ingiunto. 1.2. La corte, poi, ha condannato l’appellato a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] i quattro quinti d elle spese sostenute nel giudizio di primo grado ed i tre quarti delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado, provvedendo, infine, alla loro liquidazione. 1.3. La corte, in particolare, per ciò che riguarda la determinazione dei compensi per l’attività giudizial e svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver evidenziato cheil ricorso predisposto dall’avv.Ferrari era finalizzato ad ottenere, nelle forme previste dagli artt. 25 ss del d.lgs. n. 5/2003 , la nomina di uno o più liquidatori e, diffonde ndosi per sole cinque pagine , non conteneva alcuna illustrazione particolarmente dettagliata delle vicende societarie, ha ritenuto che : a) l’onorario, stante “l’estrema linearità” e “ la non particolare complessità dell’impegno professionale richiesto ed in concreto profuso”, doveva essere determinato, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, “quale appunto era il procedimento speciale in materia societaria a cui fe c e ricorso il Ferrari nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA]”, che non ha mai assunto “natura contenziosa”, ai sensi della tabella A-VII n. 50 a ) , del d.m. n. 127/2004, applicabile ratione temporis, nel minimo tariffario di €. 250,00; b) i diritti di avvocato, a norma del punto 75 della tabella B-III, dedicato alle materie da trattare in camera di consiglio, dovevano essere determinati nella somma di €. 161,00; ed ha, quindi, liquidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello del [OSCURATO:SOCIETA], la somma di €. 250,00 per onorario, €.Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 161,00 per diritti, oltre ad €. 191,50 per “esposti”ed accessori di legge, per l’importo totale di €. 767,53. 1.4. La corte, inoltre, per ciò che riguarda la determinazione del compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività stragiudiziale prestata dallo stesso (liquidato dal tribunale nella somma complessiva di €. 20.077,20), dopo aver rilevato come l’appellante non aveva riproposto o quanto meno argomentato la censura per cui non sarebbe dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] un autonomo compenso per l’attività stragiudiziale in quanto accessoria rispetto alle prestazioni giudiziali svolte nel procedimento per la nomina del liquidatore della società, ha escluso ogni rilievo alle doglianze prive dei requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c. e, quindi, limitato l’esame solo alle censure relative alle voci per “esame e studio della pratica” (liquidata in €. 2.500,00) e per “redazione di contratti” (liquidata in €. 15.536,20), haritenuto che: - l’art. 5, comma 4, del d.m. n. 127 cit. prevede che per l’assistenza in pratiche di divisione e di liquidazione si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente; -il valore della quota del [OSCURATO:SOCIETA] alla società collettiva [OSCURATO:PERSONA] era pari ad €. 702.366,75, ricompreso nello scaglione da €. 516.500,01 ad €. 1.549.400,00, per cui il compenso oscilla tra €. 1.300,00 ed €. 2.530,00; - l’onorario richiesto dal Ferrari “per esame e studio della pratica” in €. 2.500,00 è “ congruo ” in quanto riferito ad una prestazione sicuramente resa dallo stesso nell’interesse dell’assistito ed avuto riguardo “alla non contenuta durata delle trattative, ai plurimi incontri con le controparti e i di questi legali e professionisti, alle difficoltàverosimilmente incontrate (a causa dei dissidi tra i soci) per addivenire al frazionamento del plesso aziendale, ed alla valorizzazione complessiva di quest’ultima, tutt’altro che irrisoria”.Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 1.5. La corte, invece, ha escluso che spettasse al Ferrari l’onorario richiesto dallo stesso (e dal tribunale liquidato nel la somma di €. 15.536,20)per le prestazioni di cui al punto f della tabella D, che prende in considerazione la “ redazione di contratti” oppure “l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione”, rilevando che il Ferrarinon aveva predisposto alcun “contratto”. La corte, infatti, ha ritenuto che per “ redazione ” dovesse intender si “ la stesura definitiva (da parte del professionista che assiste il singolo cliente che viene coinvolto nel rapporto così venuto ad esistenza …) di un testo contrattuale rispetto al quale convergono tutte le parti interessate, che pertanto vengono vincolate dal negozio che definisce, parzialmente o per intero, la vertenza già pendente in via stragiudiziale tra le stesse”. Solo “la stipula di un vero e proprio contratto”, quindi, ha aggiunto la corte, consente di ravvisare il presupposto per l’insorgenza del diritto a percepire l’onorario in questione, restando per contro irrilevanti le eventuali “bozze” “non trasfuse in un accordo definitivo”ovvero “ mere proposte contrattuali formulate all’indirizzo delle controparti”, il cui contenuto può divenire obbligatorio solo a seguito dell’accettazione delle destinatarie.Nel caso in esame, tuttavia, ha osservato la corte, “nessun contratto, predisposto dal Ferrari oppure con l’assistenza di quest’ultimo nei frangenti della redazione o della stipula, fu mai concluso tra i vari contendenti, avente ad oggetto la suddivisione tra ognuno dei quattro soci del patrimonio della collettiva”.La corte, quindi, ha ritenuto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto, per l’attività stragiudiziale svolta, a percepire la somma di €. 5.641, a titolo di onorario (pari alla differenza tra €. 20.077,20 ed €. 15.536,20, maggiorata della somma di €. 1.100,00 che l’appellante aveva riconosciuto Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 essergli dovuta per “redazione bozza scrittura”), oltre accessori, per un totale di €. 7.919,95. 1.6. La corte ha, quindi, osservato che l’importo complessivamente liquidato di €. 8.687,48 d oveva essere decurtato delle somme (pari ad €. 3.000,00 ed €. 2.500,00) già corrisposte dal [OSCURATO:SOCIETA] quali acconti per cui, ha concluso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di ricevere la somma resid ua di €. 3.148,48, oltre interessi. 1.7. La corte, escluso il diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad avere il rimborso delle somme versate dallo stesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il parere in ordine alle parcelle, ha, inoltre,ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso, quale opposto, nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo, fosse inammissibile in quanto finalizzata “alla condanna dell’ingiunto di una somma ulteriore rispetto a quella costituente il petitum monitorio”. 1.8. La corte, infine, ha ritenuto che, in ragione del “marcato decremento delle pretese creditorie dell’…appellato” e dell’inammissibilità della domanda nuova avanzata dallo stesso in prime cure, imponessero di porre a carico dello stesso i quattro quinti delle spese processuali di primo grado ed i tre quarti delle spese processuali del giudizio d’appello, provvedendo, quindi, alla relativa determinazione. 1.9. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/11/2017, ha chiesto, per quattro mot ivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.10. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso incidentale per quattro motivi, al quale il ricorrente ha replicato con controricorso. 1.11. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 2.1. Con il primo motivo, i l ricorrent e principale lamentando la violazione e la falsa applicazione d i norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., in rapporto agli artt. 5 e 6 del capitolo I del d.m. n. 127/2004 nonché agli artt. 112 c.p.c. e 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività giudiziale svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avesse maturato un compenso pari ad €. 767,53, e cioè all’importo minimo per onorari e diritti, senza, tuttavia, considerare che, a norma dell’art. 5 del d.m. n. 127 cit., il giudice, nella liquidazione a carico del cliente, deve tener conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza delle questioni trattate e dei risultati del giudizio nonché dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti. 2.2. La corte, in particolare, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che: - il valore della controversia , che investiva l’intera azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la liquidazione, ed era stato determinato in €. 3.138.504,49; - il compenso può essere aumentato del 20%, a norma dell’art. 5, comma 4, del d.m. n. 127 cit. anche nel caso della difesa di una parte contro più parti; - l’impegno professionale profuso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in circa tre anni di attività svolta nell’interesse del [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale il ricorso proposto a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 7/2003 era stato soltanto l’incipit; -il procedimento, a seguito della costituzione delle altre parti, era diventato contenzioso, dovendo, quindi, applicarsi i diritti previsti per il procedimento ordinario, pari ad €. 807,00; - l’appellante aveva riconosciuto che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] spettassero il diritto di €. 569,00.Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 2.3. Il motivo è infondato. Premesso che il procedimento volto alla nomina del liquidatore di una società di persone, come previsto dagli artt. 33 del d.lgs. n. 5/2003, all’epoca in vigore, e 2275 c.c., ha natura non contenziosa (non essendo emerso che siano sorte contestazioni il cui esame sia stato devoluto, se del caso nelle forme previste dall’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 5 cit.., al giudice di cognizione: art. 11, comma 2, del d.m. n. 127/2004) e che tale procedimento costituisce una causa di valore indeterminabile, con la conseguente applicazione della fascia tariffaria prevista dall’art. 6, comma 5, del d.m. n. 127 cit., e, quindi, della Tabella A VII n. 50 lett. a), per ciò che riguarda gli onorari(con un limite minimo di €. 250,00), e della Tabella B III n. 75, per ciò che riguarda i diritti (con un limite massimo di €. 161,00), q uesta Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che: -l’art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se esercitato(com’è accaduto nel caso in esame, avendo la corte d’appello liquidato l’onorario in €. 250,00 e i diritti in €. 161,00) in conformità alle tariffe professionali applicabili ratione temporis, e cioè il d.m. n. 127/2004, per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); - tale potere discrezionale può, inoltre, esplicarsi tanto nell’aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); - l ’unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari, ciò che il ricorrente non ha neppure allegato ń , tantomeno, provato ( Cass. n. 29212 del Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 2019, in motiv.); - la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, salvo il doveroso rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa (compresi gli eventuali aumenti consentiti, come quello previsto dall’art. 5, comma 4, in fine, del d.m. n. 127 cit.) esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 4782 del 2020; Cass. n. 6110 del 2021). 2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., in rapporto al punto f della tabella D, dell’art. 2 del capitolo III del d.m. n. 127/2004 nonché agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha esclusoche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività strag iudiziale svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avesse diritto all’onorario richiesto dallo stesso e liquidato dal tribunale per la somma di €. 15.536,20, per le prestazioni di cui al punto f della tabella D, sul rilievo che non aveva predisposto un vero e proprio “contratto”, senza, tuttavia, considerare che: -l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del [OSCURATO:SOCIETA] infunzione della redazione e della stipulazione del contratto era sicuramente riconducibile alla norma tariffaria di cui al punto f della tabella D, che equipara la redazione del contratto e l’assistenza alla relativa stipulazione, e che tale attività, una volta eseguita, doveva essere comunque ricompensataanche se il contratto predisposto dall’avvocato non è stato poi sottoscritto dalle parti. 2.5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in rapporto agli artt. 1, 2 e 3 del capitolo Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 III del d.m. n. 127/2004 nonch́ dell’art. 1 della tabella D, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avesse diritto all’onorario richiesto dallo stessoe liquidato dal tribunale per la somma di €. 15.536,20, non avendo predisposto un vero e proprio “contratto”, senza, tuttavia, considerare che l’attività dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era estrinsecata nella redazione di un contratto e che tale prestazione è riconducibile al punto f della tabella D o comunque alle prestazioni di consulenza di cui al comma precedente. 3.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo. 3.2. La corte d’appello, infatti, dopo aver ritenuto che le prestazioni di cui al punto fdella tabella D, e cioè la “redazione di contratti” e “l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione”, sono ravvisabili solo in caso di “la stesura definitiva (da parte del professionista che assiste il singolo cliente che viene coinvolto nel rapporto così venuto ad esistenza …) di un testo contrattuale rispetto al quale convergono tutte le parti interessate, che pertanto vengono vincolate dal negozio che definisce, parzialmente o per intero, la vertenza già pendente in via stragiudiziale tra le stesse” e che, pertanto, solo “la stipula di un vero e proprio contratto” consente di r avvisare il presupposto per l’insorgenza del diritto a percepire l’onorario in questione, restando per contro irrilevanti le eventuali “bozze” “non trasfuse in un accordo definitivo” ovvero “ mere proposte contrattuali formulate all’indirizzo delle controparti”, ha rilevato che, da un la to, “ nessun contratto, predisposto dal Ferrari oppure con l’assistenza di quest’ultimo nei frangenti della redazione o della stipula, fu mai concluso tra i vari contendenti”, Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 e, dall’altro, che potesse riconoscersi all’avv. [OSCURATO:PERSONA] solo il compenso di €. 1.100,00 che l’appellante aveva riconosciuto essergli dovuta per “redazione bozza scrittura”. 3.3. Ritiene la Corte che, in effetti, la “ redazione di contratti” prevista dal punto f della tabella D del d.m. n. 127 cit. dev’essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione dell’avvocato si concretizzi nella “traduzione in termini tecnico- giuridici delle pattuizioni di due parti” (Cass. n. 4842 del 1989), e cioè nella predisposizione , su incarico del cliente, (o nell’assistenza alla sua redazione ad opera di altri) del testo di un regolamento negoziale (in ordine ad un accordo che, di volta in volta, è già stato raggiunto ovvero si conta di raggiungere attraverso ulteriori trattative) sempre che, a seguito della sua “stipula”nelle forme di volta in volta richieste (la cui assistenza, però, non è ulteriormente retribuita: cfr. il comma 2 del punto f cit.), si concretizzi in un vero e proprio “ contratto ” giuridicamente vincolante tra i relativi contraenti. 3.4. Solo così, in effetti, può giustificar si il chiaro ed inequivoco riferimento operato dalla norma tariffaria alla “redazione” non di un qualsivoglia documento, che, ai fini del compenso, può contenere anche una mera proposta o la bozza di accordo, ma di un vero e proprio “contratto”, come, del resto, è confermato dal contestuale riferimento ad altri atti giuridicamente perfetti, come “statuti”, “regolamenti” o “testamenti”. 3.5. Né, al riguardo, può rilevare il fatto che la stessa norma tariffaria abbia previsto che “l’onorario ̀ dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione” (come ha ritenuto Cass. n. 27097 del 2021, in motiv., per trarne la conclusione che, a norma del punto f della tariffa D,“l’assistenza alla redazione di un contratto, in Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 quanto attivitàdistinta dall'assistenza alla stipula … deve essere retribuita a prescindere dall’avvenuta conclusione del contratto”), poich́, al contrario, tale disposizione sta solo a significare chel’assistenza alla stipulazione del contratto redatto dall’avvocato non può essere autonomamente ed ulteriormente ricompensato rispetto alla redazione (o all’assistenza alla redazione) dello stesso:ma non esclude affatto la necessità , ai fine del completamento della prestazione ai fini tariffari, della successiva e formale stipulazionedel contratto così redatto . 3.6. Resta fermo, naturalmente, che, ove il contratto, così come predisposto dal legale (al pari del caso in cui abbia prestato “assistenza” al proprio cliente rispetto alla redazione da parte di altri di un contratto), non siapoi, per un motivo o per l’altro, formalizzato sul piano giuridico tra le relative parti , l’attività professionale dallo stesso resa su incarico del cliente dev’essere comunque compensata. L’art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., in effetti, prevede che “per le pratiche ” che, come quella in esame, siano “iniziate” ma non sono “giunte a compimento”, come accade nel caso in cui il “ contratto ” predisposto dal legale non sia poi stato sottoscrittodai potenziali contraenti, l’avvocato ha comunque il diritto a percepire “ gli onorari per l’opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”: avendo, a tal fine, esclusivo riguardoai criteri, così come stabiliti dall’art. 1, comma 2, del capitolo III del d.m. n. 127 cit., che sonocompatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazionipreviste dal contratto d’opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l’incarico era stato conferito, come la natura ed il valore della pratica, il numero e l’importanza delle questioni trattate, il pregio dell’opera prestata: e dovendosi, per contro, escludere l’utilizzabilità dei Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 criteri, come l’effettivo conseguimento del risultato o del vantaggio, anche non economico, che il cliente intendeva ottenere, che sono, di regola, compatibili solo con l’integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell’atto di conferimento dell’incarico (Cass. n. 16212 del 2008, in motiv., secondo cui “il risultato o il vantaggio sono elementi valutabili nella loro interezza in relazione al completamento della prestazione”), e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente (salva, beninteso, l’ipotesi del raggiungimento parziale di un risultato comunque utilizzabile dal cliente, non essendo “normativamente esclusa una autonoma valutazione dei vantaggi che siano derivati al cliente da singoli atti o dal complesso di quelli comunque compiuti”: Cass. n. 16212 del 2008, in motiv.). 3.7. Taleconclusione vale, evidentemente (e a maggior ragione), anche per il criterio di cui al punto f della Tabella D, che determina il compenso in una percentuale compresa fra un limite minimo ed un limite massimo del valore (della quota attribuita al cliente: art. 5, comma 4, del capitolo III cit.), i quali, ineffetti, tanto nella misura minima, quanto nella misura massima, presuppongono l’integrale espletamento, da parte dell’avvocato, dell’attività stragiudiziale affidatagli, e cioè la redazione (ovvero l’assistenza alla redazione), nell’interesse del suo cliente, di un vero e proprio contratto formalmente stipulato tra i relativi contraenti. 3.8. L’avvocato, in definitiva, anche nel caso in cui il contratto da lui redatto su incarico del cliente non sia formalmente stipulato dai relativi contraenti, ha il diritto, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell’incarico stragiudiziale affidatogli, di ricevere il relativo Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 compenso, il quale , in mancanza di accordo tra le parti, dev’esseredeterminato, avendo riguardo ai criteri (compatibili) esposti, dal giudice di merito (non in forza del punto f della Tabella D, che, come detto, presuppone il suo completamento, ma) in ragione di quanto isolatamente previsto, per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte (le quali, appunto, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, “l’opera prestata” dal professionista: art. 6 del capitolo III cit.), dalle singole voci della relativatariffa o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell’art. 2233 c.c.. 3.9. Resta, peraltro, fermo che il diritto del professionista al compenso, nei termini in precedenza esposti, richiede pur sempre che, a fronte del mancato completamento dell’incarico stragiudiziale, il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni medio tempore svolte dallo stesso a conseguire il risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, (e pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato per aver fino a quel momento operato con la dovuta perizia), non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento, sia pur parziale, degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso. 3.10. L’ultimo motivo del ricorso principale, che riguarda le spese di lite, al pari del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale (che riguardano, rispettivamente, la mancata pronuncia da parte della corte d’appello sulla domanda dell’appellante di restituzione delle somme che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente percepito e la liquidazione delle spese di lite),restano, evidentemente, assorbiti. 4.1. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente, lamentando la violazione del d.m. n.Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 127/2004, tab. D n. 2 b, c, d, e tab. D n. 2 f, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella pare in cui la corte d’appello ha determinato il compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività stragiudiziale svolta per “esame e studio della pratica”, liquidandolo nella somma di €. 2.500,00, senza, tuttavia, considerare che si trattava di prestazioni accessorie, peraltro prive di riscontro probatorio, rispetto a quelle giudiziali svolte nel procedimento volto ad ottenere la nomina del liquidatore della società. 4.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha ritenuto che l’appellante non aveva riproposto o quanto meno argomentato la censura per cui non sarebbe dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] un autonomo compenso per l’attività stragiudiziale in quanto accessoria rispetto alle prestazioni giudiziali svolte nel procedimento per la nomina del liquidatore della società, ritenendola, in sostanza, inammissibile. 5. Il ricorso principale, in relazione al secondo motivo, dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r icorrente incidentale, di unulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017n.28615 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, assorbiti gli altri; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo intro