CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettavala richiesta di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare,formulata da XXXXXXXXXXXXX, detenuta in espiazione della pena di anni 3 e mesi 6 direclusione per i reati di “usura aggravata dall’agevolazione mafiosa”.Richiamati i principi giurisprudenziali applicabili nella materia, riportato il parerenegativo espresso dalla DDA di Napoli nonché dalla DNA, riportato il contenuto dellaconsulenza tecnica di parte, nonché della relazione sanitaria, osservava che appaionoimmutati i presupposti che hanno condotto al rigetto della domanda in via provvisoria inquanto dalla relazione sanitaria si deduce che le condizioni della detenuta sono stazionarie,che ella assume regolarmente la terapia, che sono già programmate visite specialistiche,talune da eseguirsi in istituto e una all’esterno, sicché non vi sono motivi per ravvisare unaincompatibilità con lo stato di detenzione che, in ragione della situazione rappresentata, nonpuò ritenersi contrario al senso di umanità.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrenteformulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ede), che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.2.1 Il ricorrente censura la decisione per non aver motivato in ordine allarichiesta di perizia formulata dalla difesa, nonostante il magistrato disorveglianza avesse rinviato la decisione sul punto al collegio. Osserva che laconsulenza d’ufficio avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla compatibilità dellecondizioni cliniche di XXXXXXX con il regime detentivo, non dissipati dalleconclusioni della Relazione sanitaria, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che lavalutazione di compatibilità esula dalle competenze del Servizio sanitario,rinviando ad una perizia disposta dal Tribunale e rappresentando, comunque, inrelazione alla patologia fibromialgica che affligge la detenuta, «una scarsadisponibilità di strutture e presidi idonei a effettuare l'eventuale trattamentoriabilitativo specialistico all'interno dell'istituto; la cronica difficoltà di accesso allestrutture sanitarie esterne per motivi non dipendenti dall'area sanitaria».2.2Censura altresì la decisione per non aver fatto corretta applicazionedell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avendo ritenuto che la ricorrente noncorra pericolo di vita o di rilevanti conseguenze dannose, nonostante l’Areasanitaria, nella relazione del 17.10.2025, abbia riferito della difficoltà di gestionein contesto penitenziario, di soggetti affetti da condizioni che ne limitanol’autosufficienza e con patologie di media intensità di cura e assistenza, nonchéla già riferita scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei a effettuarel'eventuale trattamento riabilitativo specialistico all'interno dell'istituto e la cronicadifficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne per motivi non dipendentidall'area sanitaria.2.3Lamenta, infine, contradditorietà e illogicità della motivazione,denunciando: che non vi sia stata alcuna valutazione delle motivazioni poste afondamento dell’istanza, ovvero delle condizioni cliniche rappresentate nellaconsulenza di parte, nonostante le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA], intal modo omettendo di verificare la esistenza di seri rischi di integrità fisica dellapaziente, connessi alla mancanza di cure acta cura; che vi sia stata sottovalutazione del rischio legato alla infezione aspecifica (con rischio per tutti idetenuti); che non sia stato considerato il grado di afflizione aggiuntiva che lacondizione patologica provoca nella detenuta la cui situazione è caratterizzatada «Ingravescenza sintomatologica del dolore e dalla irrequietezza psichicaderivante anche dalla consapevolezza di non essere assolutamente creduta daisanitari»; che la mera programmazione delle visite specialistiche non equivale atempestiva prestazione sanitaria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Haosservato che, nello specifico, la consulenza tecnica di parte e la relazione sanitaria delcarcere non riferiscono di situazioni di criticità con riferimento alla prognosi e alla probabilitàdi conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili inregime inframurario, pur evidenziando difficoltà logistiche di accesso a strutture sanitarieesterne sottolineando che le condizioni di salute sono stabili, costantemente monitorate eche la ricorrente assume la terapia prescritta con visite già programmate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt.146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzionedomiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.(applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesieccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenzadei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamentotra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanzacostituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con ilprincipio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU).Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146,comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologiaparticolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultinoincompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase dellamalattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapiecurative.In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, inalternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria.Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod.pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confrontidi chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicantedeve valutare se la patologia che affligge l’istante sia grave, nel senso che deveimplicare o un pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altreconseguenze dannose per la persona.La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizionidell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti in condizionedetentiva. Questa Corte ha chiarito che «[...] in ossequio ai principi affermatidagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità tra il regimedetentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilitàche il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravementeammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deve essereeffettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive disalute e di detenzione; valutazione, questa, che comporta un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenutoall'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza deltrattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurareall'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, n.m.).Sotto tale specifico profilo, il giudicante è chiamato a valutare la possibilitàper il detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelleche possono essere assicurate in stato di detenzione, avendo particolareriguardo alla possibilità che lo stato di detenzione possa aggravare la patologia.In questo caso, occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabilecon cure adeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anchecon transitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora,dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza edindefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e adun'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente ilmantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare unasofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (inquesto senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016,Petronella, Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza dellapossibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibileassicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699)» (Sez. 1, n.44128 del 12/07/2011). Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene inconsiderazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologiasul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza moraleche affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla sofferenzaed afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinare una sofferenzache superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto conil senso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (inquesto senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016,Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, n.m.).Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigorosobilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducativedella pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nonpossa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista ilconcreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione,pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale delcondannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, Rv. 274879).3. Nel caso in esame, l’ordinanza ha richiamato la consulenza di parteallegata dalla difesa, riferendo le patologie riscontrate ovvero: sindromefibromialgica in fase algica, al momento refrattaria a terapie antidolorifiche, inpaziente con ipertensione arteriosa e pluriallergie; nodularità polmonari di nonunivoca interpretazione etiologica, considerato il calo ponderale (15 kg in 4 mesidall’inizio della detenzione) e l’assenza della possibilità di verificare l’avvenutaesclusione di un processo infettivo aspecifico, ritenuto probabile per la possibileimmunocompressione correlabile alla situazione di stress per lo stato detentivo.Ha dato anche atto della difficoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in basea quanto riferito nella stessa relazione della [OSCURATO:PERSONA] sanitaria, nella quale sidichiara di non poter esprimere un giudizio sulla compatibilità della condizioneclinica con lo stato detentivo, rinviando la valutazione ad una indagine peritale econfermando, comunque, che, in relazione alla patologia fibromialgica, sussiste,effettivamente, una scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuareeventuale trattamento riabilitativo specialistico all’interno della struttura e lacronica difficoltà di accesso alle struttura sanitarie esterne non dipendentedall’Area sanitaria.A fronte di tale quadro ha osservato che la condizione clinica è stazionaria,che la detenuta assume regolarmente la terapia, che sono in programma visitespecialistiche, traendo da ciò argomenti per ritenere la compatibilità con lacondizione di detenzione.4. La motivazione addotta dal Tribunale non può superare il vaglio dilegittimità.Come già evidenziato la compatibilità dello stato di detenzione con lecondizioni di salute del detenuto va valutata in concreto, dovendosi accertare sela condizione detentiva del condannato sia tale da assicurare effettivamente lecondizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie(Corte cost. n. 134 del 1984). Essa, dunque, deve essere effettuata tenendocomparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzionee implica un giudizio - non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici potenzialmente a disposizione del detenuto, a seconda del regimeimpostogli, ma anche - di effettivo accesso alle cure praticabili e di concretaadeguatezza delle stesse in via attuale, e non pro-futuro, valutando anche lepossibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv.273699), fermo restando la verifica della sussistenza, o meno, della pericolositàdel condannato.Questa Corte ha anche precisato che, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario o tali da farne dubitare, il Tribunale, cheritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o didetenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecnici concretidisponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando unperito. È necessario, cioè, che quando il giudice abbia acquisito dati o elementiclinici tali da orientare o far dubitare per l'incompatibilità del quadro patologicocon il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati,si attivi per approfondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilioperitale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299,comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula,Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate suelementi tecnici ulteriori, solitamente non proprie del comune sapere e, quindi,da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria ovvero, nel caso specifico,disponendo la perizia. Ciò, fermo restando, naturalmente, il vaglio critico che ilgiudicante è chiamato a compiere sugli esiti dell’indagine peritale e, più ingenerale, sugli elementi tecnici acquisiti.Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di taliprincipi.Nonostante sia la stessa relazione sanitaria a dare atto della “scarsadisponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuare eventuale trattamentoriabilitativo intramurario specialistico all’interno dell’Istituto” nonché a riferiredella “difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne” e nonostante nellarelazione, la [OSCURATO:PERSONA] sanitaria si sia volutamente astenuta dall’esprimersi intermini di compatibilità, rinviando ad una valutazione peritale la risposta a dettoquesito, il Tribunale ha ovviato alla mancanza di valutazione della relazionesanitaria e ha superato le valutazioni del consulente di parte, conargomentazioni non esaustive (in quanto non relative ad una possibileingravescenza in assenza di terapia riabilitativa idonea e non idonee a superarei sospetti diagnostici del consulente di parte in ordine alla causa della nodularitàpolmonare), senza disporre perizia necessaria ad affrontare con i necessariargomenti tecnici gli snodi motivazionali che si impongono nella valutazionedella compatibilità con il regime detentivo.5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con conseguenteannullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diRoma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.