Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16727/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi proposti, inerenti il trattamento sanzionatorio, non superano la soglia di ammissibilità in quanto diretti a rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo (a) all'entità della diminuzione correlata al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., in relazione alla quale la Corte territoriale rilevava che la collaborazione era sopraggiunta dopo che a carico dell'imputato erano già stati raccolti significativi elementi e, quindi, era valsa più ad incrementare il quadro probatorio esistente, che ha svelare scenari ignoti, (b) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che era stata giustificata dalla Corte sulla base del fatto che non erano emersi elementi concreti e positivi che potessero essere valorizzati per giustificare il riconoscimento del beneficio.

Ritenuto che, in entrambi i casi, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] S dra eccliz LULQi Agostin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi proposti, inerenti il trattamento sanzionatorio, non superano la soglia di ammissibilità in quanto diretti a rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo (a) all'entità della diminuzione correlata al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., in relazione alla quale la Corte territoriale rilevava che la collaborazione era sopraggiunta dopo che a carico dell'imputato erano già stati raccolti significativi elementi e, quindi, era valsa più ad incrementare il quadro probatorio esistente, che ha svelare scenari ignoti, (b) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che era stata giustificata dalla Corte sulla base del fatto che non erano emersi elementi concreti e positivi che potessero essere valorizzati per giustificare il riconoscimento del beneficio. Ritenuto che, in entrambi i casi, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] S dra eccliz LULQi Agostin
Sentenza Cassazione n. 16727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris