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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10022/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Vicenza n. 45 del 2 luglio 2021, con cui è stata respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo (strumentale alla confisca per equivalente, per un importo di euro 6.273.198) di una serie di beni (conti correnti, titoli e quote societarie) per reati tributari, tra cui quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei contestati quali amministratrice e socia unica della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Occorre precisare che il provvedimento in esame è stato emesso nel sub-procedimento instauratosi con l'istanza di revoca del sequestro, presentata in data 11 marzo 2021, e non nel giudizio di rinvio all'esito della sentenza n. 23120 del 2021 della Sez. 3 di questa Corte di cassazione, che ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Vicenza del 29 dicembre 2020 di rigetto dell'appello avverso il diniego della riduzione del sequestro (istanza presentata già nel 2020), sanzionandone due specifici aspetti: 1) l'omessa valutazione dell'intervenuto pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di una quota del debito tributario, nella misura di euro 2.102.136,14, in virtù di intesa ex art. 182 ter della Lfall. e la conseguente omessa riduzione dell'importo assoggettato a sequestro; 2) la quantificazione di un profitto del reato maggiore di quello indicato nel provvedimento genetico e la connessa illegittima introduzione di un fatto diverso da quello posto a fondamento della richiesta cautelare e del conseguente provvedimento genetico. 3.

La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 310, 321, 322-ter cod.proc.pen., art. 1, comma 143,

I. n. 244 del 2007, artt. 12-bis, 13-bis, 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il collegio, nel provvedimento impugnato, con una totale carenza di argomentazioni, ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro, nonostante l'accordo novativo ex art. 182-ter I.fall. intervenuto con il fisco ed il pagamento nel 2018, già prima dell'inizio del dibattimento, in data 12 aprile 2021, di 2 milioni di euro da parte della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente azzeramento del debito tributario, essendo state annullate tutte le contestazioni dal 2009 al 2016; 2) la carenza di motivazione in ordine alla incertezza assoluta del profitto confiscabile, che il provvedimento impugnato non supera affatto, non prendendo in considerazione, peraltro, la portata dell'art. 12- bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi del quale la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro; 3) la violazione di legge, in considerazione della mancata valutazione dell'accordo con l'Agenzia delle entrate (con cui sono state annullate tutte le cartelle esattoriali, a cui ha fatto riferimento il G.i.p. nel provvedimento genetico), che ha determinato l'inesistenza del profitto penale e conseguentemente dei presupposti del sequestro e della confisca; 4) l'illegittimità del sequestro derivante dall'assoluta incertezza in ordine alla quantificazione del profitto del reato tributario e dall'erronea omessa valutazione dell'avvenuto pagamento (parziale, ma consistente) del debito tributario; 5) la violazione dell'art. 321, comma 2, cod.proc.pen. e del principio di proporzionalità del sequestro, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 274 del 2000; 6) la violazione degli artt. 279, 321, 322-ter cod.proc.pen., dell'art. 104 disp.att.cod.proc.pen., degli artt. 41 e 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, del d.lgs. n. 74 del 2000 e l'erronea declaratoria di inammissibilità della censura relativa all'illegittima estensione dei poteri dell'amministratore giudiziario (che ha esautorato l'amministratrice del suo ruolo, pur non trattandosi di una misura di prevenzione, ma di un sequestro preventivo, in violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. e 7 Cedu), in quanto non si è tenuto conto della circostanza che lo stesso G.i.p. aveva declinato la propria competenza a favore del collegio con l'instaurazione del giudizio di merito, in virtù dell'art. 279 cod.proc.pen., e che conseguentemente si sarebbe dovuta esaminare la doglianza, applicando il più recente orientamento giurisprudenziale, di cui è espressione Sez.

III, n. 51603 del 2018.

4. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ponendo anche il problema della possibilità di reiterare le medesime o analoghe istanze ancora sub iudice.

La ricorrente ha depositato ulteriore memoria in cui ha allegato di aver ottenuto la ripetizione della somma di euro 2.102.136,12, in virtù di provvedimento del Tribunale del Riesame di Vicenza, adottato nel giudizio di rinvio all'esito della sentenza della Sez.

III della Corte di cassazione, ed ha ulteriormente argomentato le censure formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare occorre premettere che, in tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015, Mandrillo, Rv. 264730 - 01).

Tale orientamento è applicabile anche alle misure cautelari reali e risulta confermato da Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 — 01, secondo cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti, per cui è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Da tali premesse deriva che l'interessato può sempre proporre una nuova istanza di revoca avverso la misura cautelare reale, sebbene confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Suprema Corte. 2.Nel caso di specie, tuttavia, la misura cautelare reale in esame era ancora sub iudice, all'epoca della formulazione della nuova domanda di revoca totale del sequestro preventivo, pendendo, all'esito della sentenza di annullamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio relativo all'appello avverso il provvedimento di rigetto del g.i.p. della precedente istanza, con cui la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca - sia pure parziale - del medesimo provvedimento di sequestro preventivo.

Ciò determina l'improcedibilità della nuova istanza - improcedibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.

Difatti, in applicazione del principio generale del ne bis in idem, a prescindere dalla formazione del giudicato cautelare, è preclusa la presentazione di una istanza di revoca della misura cautelare laddove il procedimento incidentale di impugnazione della medesima misura sia stato promosso ma non ancora esaurito.

Più precisamente, alla luce del principio di diritto elaborato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 con riferimento all'esercizio dell'azione penale (secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità: la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in pendenza del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, si determina la preclusione da litispendenza, anch'essa derivante dal generale divieto del bis in idem, che prescinde dalla formazione del c.d. giudicato cautelare e rende inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare (v., per tutta, Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P. Rv. 262522, secondo cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare).

Tale conclusione opera, a fortiori, anche nell'ipotesi in cui il procedimento incidentale di impugnazione (non ancora esaurito) riguardi non la misura cautelare in sé, ma il provvedimento di rigetto o accoglimento dell'istanza di revoca della misura cautelare, atteso che, da un lato, la litispendenza è evidente in caso di reiterazione di un'istanza di revoca e che, dall'altro lato, i procedimenti de quibus ed i conseguenti provvedimenti che li definiscono sono destinati ad incidere sulla medesima misura cautelare.

In definitiva, a prescindere dalla formazione del giudicato cautelare, è preclusa la presentazione di una nuova istanza di revoca della misura cautelare (personale o reale), qualora non sia ancora esaurito il procedimento avente ad oggetto precedente istanza di revoca, presentata per gli stessi motivi, essendo ancora pendente il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso in ordine alla prima istanza: preclusione che, essendo fondata sul divieto di bis in idem, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.

L'istanza di revoca che ha originato il presente procedimento è, dunque, preclusa nella parte in cui si traduce nella reiterazione, senza alcun elemento di novità, di altra istanza di revoca ancora pendente al momento della sua proposizione.

Ciò vale fondamentalmente per tutti i motivi, ad eccezione dell'ultimo, risultando irrilevante la formulazione di conclusioni più estese (non più la revoca parziale, ma totale del provvedimento di sequestro).

Tale questione, il cui fondamento è costituito dal ne bis in idem, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nel giudizio di legittimità (in questo senso v.

Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, [OSCURATO:PERSONA] P.m. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277071 - 01, che specifica come, la violazione del principio del ne bis in idem è sottratta all'onere devolutivo e può essere rilevata anche d'ufficio in applicazione del disposto di previsioni di norme di rango sovralegislativo, rilevanti ex art. 117 Cost., quali l'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il diritto della persona a non essere "perseguita" o "condannata" due volte per lo stesso fatto).

Il ne bis in idem è, difatti, un principio che opera con riferimento a tutti i profili dell'esercizio dell'azione penale e, dunque, con riferimento anche all'applicazione delle misure cautelari reali.

Peraltro, la rilevabilità d'ufficio della litispendenza è necessaria al fine di salvaguardare l'unitarietà del sistema giudiziario ed evitare la formazione di decisioni e giudicati tra di loro contrastanti.La preclusione evidenziata si traduce nell'inammissibilità del presente ricorso per cassazione avverso il provvedimento che correttamente ha definito in rito il procedimento instaurato, sia pure in considerazione di diverse argomentazioni.

3. Va, inoltre, sottolineato che, secondo le allegazioni della ricorrente contenute nella memoria del 18 febbraio 2022, il contenuto dell'originario sequestro è stato ridotto in virtù del provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame di Vincenza nel giudizio di rinvio, all'esito della sentenza della Sez. 3 di questa Corte (n. 23120 del 2021).

Ne deriva, pertanto, che la misura cautelare reale impugnata, in considerazione dell'esito finale del procedimento di revoca parziale o riduzione, conseguente alla sentenza di annullamento della Sez. 3, non esiste più, in quanto sostituita da un nuovo provvedimento di sequestro preventivo di contenuto più circoscritto, sicché l'interesse alla presente impugnazione, che ha ad oggetto un provvedimento non più vigente, deve essere oggetto, alla luce dell'art. 591, comma 1, lett. a, cod.proc.pen., di una valutazione particolarmente attenta (v., ad esempio, Sez. 4, n. 12710 del 17/12/2010, dep. 29/03/2011, Qualità servizi s.p.a., Rv. 250122 — 01, in cui la permanenza dell'interesse è stata collegata agli effetti della decisione sulla legittimità della misura sulla cauzione versata).

Su tale interesse la ricorrente non si è affatto soffermata.

A ciò deve aggiungersi che quasi tutte le denunciate violazioni (in particolare quelle oggetto dei primi cinque motivi relative al principio di proporzionalità, all'incertezza del profitto del reato, alla carenza dei presupposti della misura, all'erronea applicazione degli artt. 310, 321, 322-ter cod.proc.pen., art. 1, comma 143,

I. n. 244 del 2007, artt. 12-bis, 13-bis, 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 ed all'assenza totale di motivazione su tali doglianze difensive) potrebbero risultare superate in considerazione del nuovo provvedimento adottato dal Tribunale del riesame di Vicenza.

4. In ordine all'ultimo motivo, avente ad oggetto i poteri dell'amministratore nominato, risulta corretta la decisione di inammissibilità, a cui è pervenuto il provvedimento impugnato.

Difatti, tale doglianza non riguarda le condizioni di applicabilità della misura cautelare e, dunque, non è strumentale alla revoca richiesta, ma piuttosto concerne l'amministrazione dei beni sottoposti al sequestro preventivo, di cui si occupa non il giudice del procedimento, ma il giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, il giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, come chiarisce l'art. 104-bis disp.att.cod.proc.pen., puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato.

Non risulta, quindi, pertinente l'art. 279 cod.proc.pen., invocato dalla ricorrente, che attribuisce al giudice che procede solo le questioni relative all'applicazione ed alla revoca delle misure nonché quelle relative alle modifiche sulle loro modalità esecutive, collegate al contenuto stesso del provvedimento cautelare, ma non si occupa, invece, delle questioni esecutive vere e proprie.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Vicenza n. 45 del 2 luglio 2021, con cui è stata respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo (strumentale alla confisca per equivalente, per un importo di euro 6.273.198) di una serie di beni (conti correnti, titoli e quote societarie) per reati tributari, tra cui quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei contestati quali amministratrice e socia unica della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Occorre precisare che il provvedimento in esame è stato emesso nel sub-procedimento instauratosi con l'istanza di revoca del sequestro, presentata in data 11 marzo 2021, e non nel giudizio di rinvio all'esito della sentenza n. 23120 del 2021 della Sez. 3 di questa Corte di cassazione, che ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Vicenza del 29 dicembre 2020 di rigetto dell'appello avverso il diniego della riduzione del sequestro (istanza presentata già nel 2020), sanzionandone due specifici aspetti: 1) l'omessa valutazione dell'intervenuto pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di una quota del debito tributario, nella misura di euro 2.102.136,14, in virtù di intesa ex art. 182 ter della Lfall. e la conseguente omessa riduzione dell'importo assoggettato a sequestro; 2) la quantificazione di un profitto del reato maggiore di quello indicato nel provvedimento genetico e la connessa illegittima introduzione di un fatto diverso da quello posto a fondamento della richiesta cautelare e del conseguente provvedimento genetico. 3. La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 310, 321, 322-ter cod.proc.pen., art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, artt. 12-bis, 13-bis, 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il collegio, nel provvedimento impugnato, con una totale carenza di argomentazioni, ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro, nonostante l'accordo novativo ex art. 182-ter I.fall. intervenuto con il fisco ed il pagamento nel 2018, già prima dell'inizio del dibattimento, in data 12 aprile 2021, di 2 milioni di euro da parte della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente azzeramento del debito tributario, essendo state annullate tutte le contestazioni dal 2009 al 2016; 2) la carenza di motivazione in ordine alla incertezza assoluta del profitto confiscabile, che il provvedimento impugnato non supera affatto, non prendendo in considerazione, peraltro, la portata dell'art. 12- bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi del quale la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro; 3) la violazione di legge, in considerazione della mancata valutazione dell'accordo con l'Agenzia delle entrate (con cui sono state annullate tutte le cartelle esattoriali, a cui ha fatto riferimento il G.i.p. nel provvedimento genetico), che ha determinato l'inesistenza del profitto penale e conseguentemente dei presupposti del sequestro e della confisca; 4) l'illegittimità del sequestro derivante dall'assoluta incertezza in ordine alla quantificazione del profitto del reato tributario e dall'erronea omessa valutazione dell'avvenuto pagamento (parziale, ma consistente) del debito tributario; 5) la violazione dell'art. 321, comma 2, cod.proc.pen. e del principio di proporzionalità del sequestro, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 274 del 2000; 6) la violazione degli artt. 279, 321, 322-ter cod.proc.pen., dell'art. 104 disp.att.cod.proc.pen., degli artt. 41 e 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, del d.lgs. n. 74 del 2000 e l'erronea declaratoria di inammissibilità della censura relativa all'illegittima estensione dei poteri dell'amministratore giudiziario (che ha esautorato l'amministratrice del suo ruolo, pur non trattandosi di una misura di prevenzione, ma di un sequestro preventivo, in violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. e 7 Cedu), in quanto non si è tenuto conto della circostanza che lo stesso G.i.p. aveva declinato la propria competenza a favore del collegio con l'instaurazione del giudizio di merito, in virtù dell'art. 279 cod.proc.pen., e che conseguentemente si sarebbe dovuta esaminare la doglianza, applicando il più recente orientamento giurisprudenziale, di cui è espressione Sez. III, n. 51603 del 2018. 4. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ponendo anche il problema della possibilità di reiterare le medesime o analoghe istanze ancora sub iudice. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria in cui ha allegato di aver ottenuto la ripetizione della somma di euro 2.102.136,12, in virtù di provvedimento del Tribunale del Riesame di Vicenza, adottato nel giudizio di rinvio all'esito della sentenza della Sez. III della Corte di cassazione, ed ha ulteriormente argomentato le censure formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare occorre premettere che, in tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015, Mandrillo, Rv. 264730 - 01). Tale orientamento è applicabile anche alle misure cautelari reali e risulta confermato da Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 — 01, secondo cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti, per cui è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Da tali premesse deriva che l'interessato può sempre proporre una nuova istanza di revoca avverso la misura cautelare reale, sebbene confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Suprema Corte. 2.Nel caso di specie, tuttavia, la misura cautelare reale in esame era ancora sub iudice, all'epoca della formulazione della nuova domanda di revoca totale del sequestro preventivo, pendendo, all'esito della sentenza di annullamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio relativo all'appello avverso il provvedimento di rigetto del g.i.p. della precedente istanza, con cui la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca - sia pure parziale - del medesimo provvedimento di sequestro preventivo. Ciò determina l'improcedibilità della nuova istanza - improcedibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità. Difatti, in applicazione del principio generale del ne bis in idem, a prescindere dalla formazione del giudicato cautelare, è preclusa la presentazione di una istanza di revoca della misura cautelare laddove il procedimento incidentale di impugnazione della medesima misura sia stato promosso ma non ancora esaurito. Più precisamente, alla luce del principio di diritto elaborato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 con riferimento all'esercizio dell'azione penale (secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità: la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in pendenza del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, si determina la preclusione da litispendenza, anch'essa derivante dal generale divieto del bis in idem, che prescinde dalla formazione del c.d. giudicato cautelare e rende inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare (v., per tutta, Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P. Rv. 262522, secondo cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare). Tale conclusione opera, a fortiori, anche nell'ipotesi in cui il procedimento incidentale di impugnazione (non ancora esaurito) riguardi non la misura cautelare in sé, ma il provvedimento di rigetto o accoglimento dell'istanza di revoca della misura cautelare, atteso che, da un lato, la litispendenza è evidente in caso di reiterazione di un'istanza di revoca e che, dall'altro lato, i procedimenti de quibus ed i conseguenti provvedimenti che li definiscono sono destinati ad incidere sulla medesima misura cautelare. In definitiva, a prescindere dalla formazione del giudicato cautelare, è preclusa la presentazione di una nuova istanza di revoca della misura cautelare (personale o reale), qualora non sia ancora esaurito il procedimento avente ad oggetto precedente istanza di revoca, presentata per gli stessi motivi, essendo ancora pendente il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso in ordine alla prima istanza: preclusione che, essendo fondata sul divieto di bis in idem, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità. L'istanza di revoca che ha originato il presente procedimento è, dunque, preclusa nella parte in cui si traduce nella reiterazione, senza alcun elemento di novità, di altra istanza di revoca ancora pendente al momento della sua proposizione. Ciò vale fondamentalmente per tutti i motivi, ad eccezione dell'ultimo, risultando irrilevante la formulazione di conclusioni più estese (non più la revoca parziale, ma totale del provvedimento di sequestro). Tale questione, il cui fondamento è costituito dal ne bis in idem, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nel giudizio di legittimità (in questo senso v. Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, [OSCURATO:PERSONA] P.m. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277071 - 01, che specifica come, la violazione del principio del ne bis in idem è sottratta all'onere devolutivo e può essere rilevata anche d'ufficio in applicazione del disposto di previsioni di norme di rango sovralegislativo, rilevanti ex art. 117 Cost., quali l'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il diritto della persona a non essere "perseguita" o "condannata" due volte per lo stesso fatto). Il ne bis in idem è, difatti, un principio che opera con riferimento a tutti i profili dell'esercizio dell'azione penale e, dunque, con riferimento anche all'applicazione delle misure cautelari reali. Peraltro, la rilevabilità d'ufficio della litispendenza è necessaria al fine di salvaguardare l'unitarietà del sistema giudiziario ed evitare la formazione di decisioni e giudicati tra di loro contrastanti.La preclusione evidenziata si traduce nell'inammissibilità del presente ricorso per cassazione avverso il provvedimento che correttamente ha definito in rito il procedimento instaurato, sia pure in considerazione di diverse argomentazioni. 3. Va, inoltre, sottolineato che, secondo le allegazioni della ricorrente contenute nella memoria del 18 febbraio 2022, il contenuto dell'originario sequestro è stato ridotto in virtù del provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame di Vincenza nel giudizio di rinvio, all'esito della sentenza della Sez. 3 di questa Corte (n. 23120 del 2021). Ne deriva, pertanto, che la misura cautelare reale impugnata, in considerazione dell'esito finale del procedimento di revoca parziale o riduzione, conseguente alla sentenza di annullamento della Sez. 3, non esiste più, in quanto sostituita da un nuovo provvedimento di sequestro preventivo di contenuto più circoscritto, sicché l'interesse alla presente impugnazione, che ha ad oggetto un provvedimento non più vigente, deve essere oggetto, alla luce dell'art. 591, comma 1, lett. a, cod.proc.pen., di una valutazione particolarmente attenta (v., ad esempio, Sez. 4, n. 12710 del 17/12/2010, dep. 29/03/2011, Qualità servizi s.p.a., Rv. 250122 — 01, in cui la permanenza dell'interesse è stata collegata agli effetti della decisione sulla legittimità della misura sulla cauzione versata). Su tale interesse la ricorrente non si è affatto soffermata. A ciò deve aggiungersi che quasi tutte le denunciate violazioni (in particolare quelle oggetto dei primi cinque motivi relative al principio di proporzionalità, all'incertezza del profitto del reato, alla carenza dei presupposti della misura, all'erronea applicazione degli artt. 310, 321, 322-ter cod.proc.pen., art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, artt. 12-bis, 13-bis, 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 ed all'assenza totale di motivazione su tali doglianze difensive) potrebbero risultare superate in considerazione del nuovo provvedimento adottato dal Tribunale del riesame di Vicenza. 4. In ordine all'ultimo motivo, avente ad oggetto i poteri dell'amministratore nominato, risulta corretta la decisione di inammissibilità, a cui è pervenuto il provvedimento impugnato. Difatti, tale doglianza non riguarda le condizioni di applicabilità della misura cautelare e, dunque, non è strumentale alla revoca richiesta, ma piuttosto concerne l'amministrazione dei beni sottoposti al sequestro preventivo, di cui si occupa non il giudice del procedimento, ma il giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, il giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, come chiarisce l'art. 104-bis disp.att.cod.proc.pen., puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato. Non risulta, quindi, pertinente l'art. 279 cod.proc.pen., invocato dalla ricorrente, che attribuisce al giudice che procede solo le questioni relative all'applicazione ed alla revoca delle misure nonché quelle relative alle modifiche sulle loro modalità esecutive, collegate al contenuto stesso del provvedimento cautelare, ma non si occupa, invece, delle questioni esecutive vere e proprie.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 10022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris