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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06549/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

7 ORDINANZA sul ricorso 24466/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d,)miciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 16/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha costituito in pegno, nel lontano 2000, presso l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) n. 500.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della concessione di una linea di credito di lire C

600.000.000. Sul rilievo che, a seguito della declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del Tribunale di Milano, con sentenza del 25.10.2005, le azioni pignorate avevano int-Nralmente perso il proprio valore, il Ferdinandi ha convenuto in giudizio il creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ed il terzo designato custode dei titoli in oggetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentirle condannare in solido al pagamento della somma di C 507.310,10 (pari alla perdita di valore dei titoli), per avere entrambi gli istituti di credito, benchè pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]., violato lo specifico obbligo di conservazione dei beni conferiti in pegno, ex art. 2790 cod. civ. (che imponeva loro di trasferire i titoli azionari in oggetto prima della comRita perdita di valore o, quantomeno, di fornire informazioni al titolare delle azioni sull'imminente rischio di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in modo tale da consentirne tempestivamente la vendita), e per non aver eseguito il contratto di pegno secondo buona fede, ex art. 1375 cod. civ., non preservando le ragioni del cliente debitore.

Il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda del Ferdinandi e la Corte d'Appello di Perugia ha rigettato l'impugnazione proposta da quest'ultimo.

Il giudice di secondo grado, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che il predetto istituto di credito era soltanto il terzo custode degli strumenti finanziari gravati dal pegno, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto compiere, di sua iniziativa, qualsivoglia operazione in ordine ai predetti titoli azionari.

La Corte d'Appello ha escluso, altresì, la responsabilità risarcitoria del creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] san [OSCURATO:SOCIETA], non essendo quest'ultimo tenuto, nell'ipotesi di pegno regolare di titoli, al trasferimento/vendita degli stessi, salvo nel caso di pericolo di perdita materiale del bene oggetto di pegno.

Infine, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il dedotto obbligo informativo, in ordine alla grave situazione di dissesto finanziario della società emittente i titoli pignorati, che, secondo il Ferdinandi, sarebbe gravato sugli istituti di crediti non trovava il proprio fondamento né nel disposto dell'art.2790 cod. civ. , né nelle altre norme civilistiche disciplinanti il pegno, né nei contratti stipulati inter partes, configurandosi, diversamente, un'attività di consulenza finanziaria non contemplata dai rapporti vigenti tra le parti, né imposta dalla legge.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Entrambi i sopra menzionati istituti di credito hanno resistito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2790, 1175,1176,1366 e 1375 cod. civ.

Espone il ricorrente che l'art. 2790 cod. civ, impone al creditore pignoratizio (ed anche al custode) di mantenere il bene pignorato nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure idonee in relazione alle circostanze del caso concreto.

Nel caso di specie, gli istituti di credito controricorrenti, essendo pienamente consapevoli dell'imminente fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avevano l'obbligo giuridico di fornirgli tali informazioni ed avvisarlo del rischio derivante dal mantenimento delle relative azioni, essendo tale obbligo funzionale alla restituzione del bene pignorato allo stesso debitore, tenuto anche conto che il dovere di custodia deve essere assolto con la diligenza professionale ex art. 1176 comma cod. civ. , che deve essere richiesta a soggetti qualificati come le banche.

Le banche del [OSCURATO:PERSONA] hanno salvaguardato solo i propri interessi, riducendo in pochi giorni nell'agosto 2005 la propria partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. dal 24,683% del capitale sociale allo 0,480%, non cercando, tuttavia, di tutelare contestualmente gli interessi dei propri clienti detentori delle stesse azioni con un comportamento inadempiente degli obblighi di buona fede e correttezza.

2. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che l'omessa informazione da parte delle banche sul dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA] non desse luogo ad una responsabilità risarcitoria delle medesime.

Il giudice d'Appello non aveva effettuato alcuna analisi effettiva del motivo d'appello in cui l'odierno ricorrente, già appellante, aveva sostenuto il contrario.

1. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte - in una fattispecie assai simile a quella di cui è causa, in cui erano stati pignorati dalla banca titoli quotati nel mercato regolamentato e soggetti ad un forte decremento di valore - con la sentenza n. 12863/2019, ha enunciato il principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui "viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo..." La predetta sentenza è addivenuta a tale conclusione attraverso un articolato percorso argomentativo nel quale ha, in primo luogo, affermato che il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un'eventuale vendita anticipata del bene preso in garanzia, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, derivando proprio dalla clausola generale di buona fede oggettiva il dovere di necessaria salvaguardia dell'interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo (cfr., ad esempio, Cass., 31 maggio 2010, n. 13202; Cass., 10 novembre 2011, n. 22819).

La citata sentenza n. 12863/2019 ha, altresì, evidenziato che il canone della buona fede viene ad incidere sui termini del rapporto contrattuale di pegno attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene che la norma dell'art. 2790 cod. civ. assegna al creditore garantito in cui il rischio di perdita o deterioramento del bene pignorato risulti oggettivamente e sensibilmente apprezzabile.

In proposito, è stato quindi ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha, in particolare, chiarito che la custodia del creditore, che risulta prescritta da questa disposizione «si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso, della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali» (cfr. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860;è stata, altresì, segnalata la pronuncia di Cass., 1 marzo 1986, n. 1309, per cui il creditore garantito da pegno su quote di s.r.l. ha il dovere, nei confronti del datore, di «vigilare sul buon andamento dell'amministrazione della società, al fine di proteggere l'integrità del patrimonio» di questa).

La citata sentenza di questa Corte ha concluso il proprio ragionamento affermando che, integrando il dovere di custodia posto a carico del creditore garantito dall'art. 2790 cod. un obbligo di protezione della posizione del titolare del bene pignorato (sia esso il debitore o il terzo datore di pegno), che sia funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario, è connaturata alla prescrizione del dovere di conservazione - così come pure coerente con il canone della buona fede - l'assunzione, da parte del creditore garantito, di un ruolo attivo, e propositivo di una cooperazione con il titolare del bene pignorato ai fini di una tempestiva ed efficiente liquidazione del bene che mostri un sensibile rischio di deterioramento.

In conclusione, l'obbligo di custodia che grava sul creditore è connaturato ad un obbligo di "attivazione giuridica", che impone allo stesso creditore garantito, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, di procedere alla liquidazione del medesimo.

Alla luce delle pienamente condivisibili argomentazioni della sentenza n. 12863/2019, non vi è dubbio che ove (come nel caso di specie), il creditore pignoratizio sia a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia - è evidente che, ove siano pignorate le azioni di una società, tra tali informazioni rientrino a pieno titolo le notizie sull'imminente dissesto finanziario della società emittente - lo stesso è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei bene dato in pegno.

Va, altresì, osservato che i doveri che, nel precedente sopra citato, questa Corte ha individuato come facenti capo al creditore pignoratizio fanno riferimento alla situazione più frequente (art. 2786 comma 10 cod. civ.) in cui i beni pignorati siano consegnati dal debitore allo stesso creditore.

Ove, invece, ricorra la fattispecie di cui all'art. 2786 comma 2° cod. civ, in cui i beni pignorati siano consegnati ad un terzo custode designato dalle parti, gli obblighi di conservazione della cosa data in pegno e, più in generale, di protezione della posizione giuridica del debitore, nei termini sopra illustrati, si trasferiscono in capo al terzo custode.

Già nel lontano passato questa Corte ha enunciato il suddetto principio.

In particolare, con la sentenza n. 2284/1964, è stato affermato che "La norma di cui all'art. 2790 cod.civ., che dispone che il creditore e tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa, riguarda l'ipotesi, prevista dal primo comma dell'art. 2786 cod.civ., di consegna della cosa al creditore pignoratizio ma, se la cosa stessa è stata, invece, affidata ad un terzo eletto dalle parti (art. 2786 comma secondo cod.civ.), l'obbligazione di custodire (e di restituire con il consenso di entrambe le parti) grava soltanto su di lui..".

Il trasferimento in capo al terzo custode degli obblighi di conservazione del bene pignorato e di protezione del debitore si giustifica con il rilievo che tali doveri sono connaturati al possesso del bene dato in pegno.

Non a caso, l'art.2790 cod. civ. dispone che "il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole, generali, della perdita e del deterioramento", ma se, per accordo delle parti, il creditore non abbia materialmente ricevuto la cosa data in pegno, lo stesso non può essere gravato di obblighi intimamente legati alla custodia.

Va, tuttavia, osservato che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, al custode la legge (art. 2795 cod. civ.) non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato dalla norma sopra citata al solo creditore.

Ne consegue che ove il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare. il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ..

D'altra parte, recentemente, le Sezioni Unite si sono espresse nel senso che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass.S.U. 13143/2022).

Nel caso di specie, è circostanza pacifica, accertata anche dalla sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] è stata designata quale terzo custode delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] ed ha accettato la nomina.

Ne consegue che su tale istituto di credito devono gravare gli obblighi informativi, ai fini della conservazione del bene suscettibile del rischio dì apprezzabile deterioramento.

La sentenza impugnata, oltre ad aver erroneamente escluso, anche in astratto, la responsabilità del creditore, avendo affermato il principio di diritto secondo cui gli obblighi informativi invocati dal ricorrente non trovano il proprio fondamento né nel disposto dell'art. 2790 cod. cw. , né nelle successive norme civilistiche disciplinanti il pegno (qualificandoli come mera attività di consulenza finanziaria non contemplata dai rapporti vigenti tra le parti, né imposta dalla legge), ha, altresì, errato nell'affermare che il terzo custode degli strumenti finanziari oggetto di pegno non sarebbe gravato da alcun obbligo.Tale assunto si pone, peraltro, in contrasto con il precedente giurisprudenziale citato dalla stessa sentenza della Corte d'appello di Perugia (Cass. n. 5353/1986), secondo cui il terzo custode "..assume l'obbligo di conservare il bene finchè il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l'adempimento..".

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il giudice di rinvio dovrà accertare — circostanza tuttora controversa in causa e non esaminata dal giudice d'appello che ha (erroneamente) definito la lite "in diritto" — se creditore e terzo custode fossero effettivamente o meno a conoscenza dell'imminente dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA], prima che fosse dichiarato il fallimento della predetta società, e, quindi, se fossero in possesso di quelle importanti informazioni la cui omessa comunicazione viene rimproverata dal debitore agli istituti bancari controricorrenti.

Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 24466/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d,)miciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 16/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha costituito in pegno, nel lontano 2000, presso l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) n. 500.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della concessione di una linea di credito di lire C 600.000.000. Sul rilievo che, a seguito della declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del Tribunale di Milano, con sentenza del 25.10.2005, le azioni pignorate avevano int-Nralmente perso il proprio valore, il Ferdinandi ha convenuto in giudizio il creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ed il terzo designato custode dei titoli in oggetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentirle condannare in solido al pagamento della somma di C 507.310,10 (pari alla perdita di valore dei titoli), per avere entrambi gli istituti di credito, benchè pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]., violato lo specifico obbligo di conservazione dei beni conferiti in pegno, ex art. 2790 cod. civ. (che imponeva loro di trasferire i titoli azionari in oggetto prima della comRita perdita di valore o, quantomeno, di fornire informazioni al titolare delle azioni sull'imminente rischio di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in modo tale da consentirne tempestivamente la vendita), e per non aver eseguito il contratto di pegno secondo buona fede, ex art. 1375 cod. civ., non preservando le ragioni del cliente debitore. Il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda del Ferdinandi e la Corte d'Appello di Perugia ha rigettato l'impugnazione proposta da quest'ultimo. Il giudice di secondo grado, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che il predetto istituto di credito era soltanto il terzo custode degli strumenti finanziari gravati dal pegno, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto compiere, di sua iniziativa, qualsivoglia operazione in ordine ai predetti titoli azionari. La Corte d'Appello ha escluso, altresì, la responsabilità risarcitoria del creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] san [OSCURATO:SOCIETA], non essendo quest'ultimo tenuto, nell'ipotesi di pegno regolare di titoli, al trasferimento/vendita degli stessi, salvo nel caso di pericolo di perdita materiale del bene oggetto di pegno. Infine, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il dedotto obbligo informativo, in ordine alla grave situazione di dissesto finanziario della società emittente i titoli pignorati, che, secondo il Ferdinandi, sarebbe gravato sugli istituti di crediti non trovava il proprio fondamento né nel disposto dell'art.2790 cod. civ. , né nelle altre norme civilistiche disciplinanti il pegno, né nei contratti stipulati inter partes, configurandosi, diversamente, un'attività di consulenza finanziaria non contemplata dai rapporti vigenti tra le parti, né imposta dalla legge. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Entrambi i sopra menzionati istituti di credito hanno resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2790, 1175,1176,1366 e 1375 cod. civ. Espone il ricorrente che l'art. 2790 cod. civ, impone al creditore pignoratizio (ed anche al custode) di mantenere il bene pignorato nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure idonee in relazione alle circostanze del caso concreto. Nel caso di specie, gli istituti di credito controricorrenti, essendo pienamente consapevoli dell'imminente fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avevano l'obbligo giuridico di fornirgli tali informazioni ed avvisarlo del rischio derivante dal mantenimento delle relative azioni, essendo tale obbligo funzionale alla restituzione del bene pignorato allo stesso debitore, tenuto anche conto che il dovere di custodia deve essere assolto con la diligenza professionale ex art. 1176 comma cod. civ. , che deve essere richiesta a soggetti qualificati come le banche. Le banche del [OSCURATO:PERSONA] hanno salvaguardato solo i propri interessi, riducendo in pochi giorni nell'agosto 2005 la propria partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. dal 24,683% del capitale sociale allo 0,480%, non cercando, tuttavia, di tutelare contestualmente gli interessi dei propri clienti detentori delle stesse azioni con un comportamento inadempiente degli obblighi di buona fede e correttezza. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che l'omessa informazione da parte delle banche sul dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA] non desse luogo ad una responsabilità risarcitoria delle medesime. Il giudice d'Appello non aveva effettuato alcuna analisi effettiva del motivo d'appello in cui l'odierno ricorrente, già appellante, aveva sostenuto il contrario. 1. Il primo motivo è fondato. Questa Corte - in una fattispecie assai simile a quella di cui è causa, in cui erano stati pignorati dalla banca titoli quotati nel mercato regolamentato e soggetti ad un forte decremento di valore - con la sentenza n. 12863/2019, ha enunciato il principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui "viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo..." La predetta sentenza è addivenuta a tale conclusione attraverso un articolato percorso argomentativo nel quale ha, in primo luogo, affermato che il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un'eventuale vendita anticipata del bene preso in garanzia, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, derivando proprio dalla clausola generale di buona fede oggettiva il dovere di necessaria salvaguardia dell'interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo (cfr., ad esempio, Cass., 31 maggio 2010, n. 13202; Cass., 10 novembre 2011, n. 22819). La citata sentenza n. 12863/2019 ha, altresì, evidenziato che il canone della buona fede viene ad incidere sui termini del rapporto contrattuale di pegno attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene che la norma dell'art. 2790 cod. civ. assegna al creditore garantito in cui il rischio di perdita o deterioramento del bene pignorato risulti oggettivamente e sensibilmente apprezzabile. In proposito, è stato quindi ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha, in particolare, chiarito che la custodia del creditore, che risulta prescritta da questa disposizione «si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso, della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali» (cfr. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860;è stata, altresì, segnalata la pronuncia di Cass., 1 marzo 1986, n. 1309, per cui il creditore garantito da pegno su quote di s.r.l. ha il dovere, nei confronti del datore, di «vigilare sul buon andamento dell'amministrazione della società, al fine di proteggere l'integrità del patrimonio» di questa). La citata sentenza di questa Corte ha concluso il proprio ragionamento affermando che, integrando il dovere di custodia posto a carico del creditore garantito dall'art. 2790 cod. un obbligo di protezione della posizione del titolare del bene pignorato (sia esso il debitore o il terzo datore di pegno), che sia funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario, è connaturata alla prescrizione del dovere di conservazione - così come pure coerente con il canone della buona fede - l'assunzione, da parte del creditore garantito, di un ruolo attivo, e propositivo di una cooperazione con il titolare del bene pignorato ai fini di una tempestiva ed efficiente liquidazione del bene che mostri un sensibile rischio di deterioramento. In conclusione, l'obbligo di custodia che grava sul creditore è connaturato ad un obbligo di "attivazione giuridica", che impone allo stesso creditore garantito, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, di procedere alla liquidazione del medesimo. Alla luce delle pienamente condivisibili argomentazioni della sentenza n. 12863/2019, non vi è dubbio che ove (come nel caso di specie), il creditore pignoratizio sia a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia - è evidente che, ove siano pignorate le azioni di una società, tra tali informazioni rientrino a pieno titolo le notizie sull'imminente dissesto finanziario della società emittente - lo stesso è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei bene dato in pegno. Va, altresì, osservato che i doveri che, nel precedente sopra citato, questa Corte ha individuato come facenti capo al creditore pignoratizio fanno riferimento alla situazione più frequente (art. 2786 comma 10 cod. civ.) in cui i beni pignorati siano consegnati dal debitore allo stesso creditore. Ove, invece, ricorra la fattispecie di cui all'art. 2786 comma 2° cod. civ, in cui i beni pignorati siano consegnati ad un terzo custode designato dalle parti, gli obblighi di conservazione della cosa data in pegno e, più in generale, di protezione della posizione giuridica del debitore, nei termini sopra illustrati, si trasferiscono in capo al terzo custode. Già nel lontano passato questa Corte ha enunciato il suddetto principio. In particolare, con la sentenza n. 2284/1964, è stato affermato che "La norma di cui all'art. 2790 cod.civ., che dispone che il creditore e tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa, riguarda l'ipotesi, prevista dal primo comma dell'art. 2786 cod.civ., di consegna della cosa al creditore pignoratizio ma, se la cosa stessa è stata, invece, affidata ad un terzo eletto dalle parti (art. 2786 comma secondo cod.civ.), l'obbligazione di custodire (e di restituire con il consenso di entrambe le parti) grava soltanto su di lui..". Il trasferimento in capo al terzo custode degli obblighi di conservazione del bene pignorato e di protezione del debitore si giustifica con il rilievo che tali doveri sono connaturati al possesso del bene dato in pegno. Non a caso, l'art.2790 cod. civ. dispone che "il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole, generali, della perdita e del deterioramento", ma se, per accordo delle parti, il creditore non abbia materialmente ricevuto la cosa data in pegno, lo stesso non può essere gravato di obblighi intimamente legati alla custodia. Va, tuttavia, osservato che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, al custode la legge (art. 2795 cod. civ.) non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato dalla norma sopra citata al solo creditore. Ne consegue che ove il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare. il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ.. D'altra parte, recentemente, le Sezioni Unite si sono espresse nel senso che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass.S.U. 13143/2022). Nel caso di specie, è circostanza pacifica, accertata anche dalla sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] è stata designata quale terzo custode delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] ed ha accettato la nomina. Ne consegue che su tale istituto di credito devono gravare gli obblighi informativi, ai fini della conservazione del bene suscettibile del rischio dì apprezzabile deterioramento. La sentenza impugnata, oltre ad aver erroneamente escluso, anche in astratto, la responsabilità del creditore, avendo affermato il principio di diritto secondo cui gli obblighi informativi invocati dal ricorrente non trovano il proprio fondamento né nel disposto dell'art. 2790 cod. cw. , né nelle successive norme civilistiche disciplinanti il pegno (qualificandoli come mera attività di consulenza finanziaria non contemplata dai rapporti vigenti tra le parti, né imposta dalla legge), ha, altresì, errato nell'affermare che il terzo custode degli strumenti finanziari oggetto di pegno non sarebbe gravato da alcun obbligo.Tale assunto si pone, peraltro, in contrasto con il precedente giurisprudenziale citato dalla stessa sentenza della Corte d'appello di Perugia (Cass. n. 5353/1986), secondo cui il terzo custode "..assume l'obbligo di conservare il bene finchè il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l'adempimento..". La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà accertare — circostanza tuttora controversa in causa e non esaminata dal giudice d'appello che ha (erroneamente) definito la lite "in diritto" — se creditore e terzo custode fossero effettivamente o meno a conoscenza dell'imminente dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA], prima che fosse dichiarato il fallimento della predetta società, e, quindi, se fossero in possesso di quelle importanti informazioni la cui omessa comunicazione viene rimproverata dal debitore agli istituti bancari controricorrenti. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 06549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris