CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 14469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sposto d'ufficio sul ricorso 18413/2019 Li a richieste di parte 1,)3sto dalla legge proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio a Cassano d'Adda ( MI) -controricorrenti - Zo22, 0U4 avverso la sentenza n. 740/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 27/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Monza, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri e in conseguente totale riforma della pronunzia G. di P. Monza 7/3/2018, ha rigettato la domanda originariamente nei confronti dei medesimi proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] di condanna al solidale pagamento di somma a titolo di risarcimento di danni lamentati in conseguenza della «diffamazione compiuta dai convenuti» con memoria istruttoria di altro procedimento recante l'affermazione che al momento della presentazione da parte dei medesimi di un esposto nel 2010 egli avesse «già riportato condanne penali» per «i reati di falsità (utilizzo) di foglio firmato in bianco», laddove «la prima condanna penale a carico del Palmieri fu emessa in data 11 maggio 2011, ossia quasi un anno dopo la presentazione dell'esposto», sicché «nel luglio 2010 ... era unicamente pendente il relativo procedimento penale». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Palmieri propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 595, 598 c.p., 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole dell'erroneità della pronunzia del giudice dell'appello, giacché «gli odierni intimati erano consapevoli che nel 2010 non vi era alcuna condanna penale, che nel 2016 non solo non vi era alcuna condanna penale (era intervenuta l'abrogazione della norma) e soprattutto che non potevano utilizzare il poi per giustificare il prima». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Atteso che il ricorso in originale risulta invero non sottoscritto dal difensore e che la copia autentica della decisione impugnata ( indicata come «notificata il 28 marzo 2019» ) unitamente alla relazione di notifica non risulta ritualmente depositata -la copia analogica estratta dal fascicolo telematico non recando l'attestazione della conformità agli originali digitali con sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. n. 53 del 1994 ( cfr. Cass., 25/9/2018, n. 22757; Cass., 22/5/2018, n. 12609 )-, va ulteriormente osservato che, a fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui in ordine all'accertamento «se la "retrodatazione" delle condanne penali effettivamente riportate dal Palmieri integri un comportamento dolosamente o colposamente denigratorio ... e ... costituisca o meno una illecita lesione dell'onorabilità della persona a cui il fatto viene attribuito» la «risposta dev'essere negativa» (in quanto «sotto il profilo oggettivo la collocazione temporale di un evento costituisce un elemento fattuale di per sé neutro» sicché «l'irrilevanza del mero dato temporale in termini di offensività risulta ... decisiva», e d'altro canto «l'allegazione ... delle sentenze che smentivano per tabulas la datazione ... affermata nella memoria costituisce una oggettiva, palese e finanche autolesiva incongruenza» rilevante «non solo rispetto all'elemento soggettivo dell'illecito» ma anche relativamente al relativo «profilo materiale», atteso che «per essere concretamente diffamatorio l'addebito dovrebbe essere almeno teoricamente persuasivo»), l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta lamentando che «il fatto illecito non consiste nelle "condanne dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]", ma nell'aver sostenuto che la denuncia ( calunnia r.g.n.r. 9694/2010» ) sarebbe stata determinata e giustificata (soggettivamente, oggettivamente rimane una calunnia) dalla esistenza ( al 24 luglio 2010 ) di "condanne penali"», giacché «gli odierni intimati erano consapevoli che nel 2010 non vi era alcuna condanna penale, che nel 2016 non solo non vi era alcuna condanna penale ... e soprattutto che non potevano utilizzare il poi per giustificare il prima», sicché «è proprio questo che illustra l'illecito, e il dolo degli intimati». A tale stregua, oltre a formulare una censura in termini apodittici e inammissibilmente prospettante una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio comportanti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità ( atteso che solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, restando invero estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria dell'addebito in contestazione: cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5811 ), l'odierno ricorrente omette altresì di specificamente censurare la ratio decidendi in ordine alla ravvisata mancanza nella specie dell'elemento soggettivo e di quello materiale del prospettato «illecito», non potendo considerarsi al riguardo invero idoneo il mero assunto secondo cui «sulla base di questa motivazione il tribunale in appello avrebbe dovuto condannare gli intimati». Né può d'altro canto sottacersi che la prova della denuncia de qua costituisce in ogni caso al più la prova del fatto altrui, ma non anche la prova del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., integrato solamente dal danno- conseguenza, occorrendo la prova che detta lesione abbia cagionato al danneggiato una perdita patrimoniale o un un danno non patrimoniale, il risarcimento difettando altrimenti di oggetto, atteso che come questa Corte - anche a Sezioni Unite- ha avuto più volte modo di affermare il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass., 6/10/2021, n. 27121; Cass., 24/4/2019, n. 11203; Cass., 4/12/2018, n. 31233; Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 25/5/2018, n. 13071; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n. 24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa-; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n. 7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modi?. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se do