CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 31291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine ai reati di cui agli artt. 644 e 629, comma 2, cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione dell'articolo 292, comma 2, lettera c) e lettera c bis), nonché l'assenza e/o contraddittorietà della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai delitti contesati ai capi 7) e 8). In particolare, si censura l'ordinanza impugnata per avere reso una motivazione apparente - attraverso la tecnica del cd. copia incolla - senza effettuare alcun vaglio critico degli elementi richiamati, né di quelli difensivi volti a confutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ipotesi accusatoria secondo cui il ricorrente da una certa data avrebbe cominciato ad effettuare prestiti di denaro richiedendo tassi usurari alle persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo 7), financo con minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (quanto al capo 8), mal si conciliava con la realtà del rapporto sino all'epoca in essere tra le parti, caratterizzato invece da emissione di fatture per operazioni inesistenti che si realizzava secondo uno schema collaudato (dazione di denaro, rilascio di un titolo a garanzia e retrocessione delle somme). E tanto per come anche comprovato dagli esiti della sentenza emessa dal GIP nei confronti del ricorrente (che lo ha visto condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante emissioni di fatture per operazioni inesistenti) ove si asseverava l'esistenza di tale illecito rapporto con specifico riguardo alla parte offesa Lovo e agli altri imprenditori. La valenza difensiva di tale assunto anziché essere smentita dal Tribunale mediante l'indicazione degli elementi di fatto a sostegno, era stata invece fondata su una mera presunzione ("non vi sarebbe ragione di ritenere che non sia fondata l'ipotesi accusatoria.."), rendendosi una motivazione apparente, non colmabile per relationem e in violazione dei canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 1.1.1. Quanto al capo 7) della rubrica, si lamenta come fossero state valorizzate le sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorrente passa in rassegna evidenziandone i molteplici aspetti di criticità - e del [OSCURATO:PERSONA] che contraddiceva quanto riferito dal primo, senza considerare le relative contraddizioni e le smentite emergenti dal propalato del collaboratore Biason, dalla documentazione bancaria e da quanto accertato nel procedimento svoltosi con rito abbreviato che aveva dato conto dell'esistenza tra le parti dal 2010 di un rapporto consolidato per emissione di fatture per operazioni inesistenti con il Lovo. In realtà, a tale pregresso schema andava ricondotto quanto contestato (ossia alla fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e non a quello usurario, stante l'assenza di elementi idonei a sostenere l'esistenza di un quid novi tra le parti. 1.1.2. anche quanto al capo 8), l'ipotesi accusatoria si fondava sulle sole dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali erano spendili le molteplici criticità sopra evidenziate. 1.2. vizio della motivazione rispetto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da Lovo e Crose, nel raffronto rispetto a quelle rese da Biasion. La circostanza che il ricorrente - per come confermato dal Biasion - avesse a questi elargito prestiti senza chiedere interessi mal si conciliava - stante l'assimilazione dei rapporti sottostanti tra le parti - con una richiesta di interessi, peraltro di natura usuraria, avanzata nei confronti degli altri due. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 13/06/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con riferimento al primo motivo di ricorso il Collegio concorda con le osservazioni di cui alla requisitoria scritta del P.G. di questa Corte, il quale ha correttamente richiamato, quale principio di diritto applicabile al caso in esame, quello secondo cui: "In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà." Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Rv. 277127; conformi: Sez. 1, n. 35560 del 2020, in motivazione pag. 8; Sez. 5, n. 9434 del 2022, in motivazione pag. 7). Proprio sulla base di tale orientamento deve essere rilevata la manifesta infondatezza delle doglianze difensive che, infatti, non si basano sul dato della omessa valutazione da parte del giudice e, poi, del Tribunale di elementi di natura oggettiva e concludente, bensì sul presupposto della mancata valorizzazione di quanto esposto in memoria con riferimento ed in particolare: - alla omessa considerazione dei rapporti pregressi esistenti fra l'indagato e le persone offese come emergenti da un precedente procedimento; - alla indeterminatezza delle dichiarazioni rese dalle persone offese; - alla assenza di riscontri rispetto alla attendibilità di queste ultime, tenuto conto delle dichiarazioni rese da Biasion e dei contenuti - sul punto ritenuti non significativi - della documentazione bancaria. Proprio dal richiamo alle argomentazioni difensive si evince come l'omessa valutazione di cui si duole il ricorrente sia riferibile unicamente all'interpretazione alternativa che egli rende rispetto agli elementi indiziari valorizzati dall'ordinanza impugnata e, dunque, lungi dal concretarsi in un'obiettiva censura in punto di apparenza e/o di omessa motivazione, finisca per "attaccare" il contenuto dell'argomentazione resa dal Tribunale del riesame, ritenuta non plausibile. Peraltro, va rilevato come la lettura del provvedimento impugnato dia pienamente conto di come i rilievi della difesa - pedissequamente reiterati in questa sede - siano stati specificamente vagliati dal Tribunale del riesame che, in relazione ad essi, ha formulato le proprie argomentazioni, per come si ricava dalla lettura delle pagine da 4 a 6 dell'ordinanza impugnata che hanno costituito il preciso riferimento rispetto ai motivi della decisione attinenti alla gravità indiziaria, esplicitati nel prosieguo della motivazione (come si evince, in particolare, dalle considerazione esposte alle pagine 7 e 8 nella premessa dell'ampio paragrafo dedicato ai motivi della decisione). In particolare, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, si è anzitutto escluso, in ragione dei periodi temporali oggetto delle specifiche contestazioni elevate al ricorrente tanto ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 che ex art. 644 cod. pen., che i successivi rapporti tra le parti assumano valenza "distonica" rispetto ad un consolidato e pregresso rapporto illecito caratterizzato dal "mero" schema di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha ben argomentato le ragioni in forza delle quali tale consolidato rapporto abbia avuto un'evoluzione verso l'ulteriore schema usurario, stante l'esistenza di un periodo di difficoltà economica in cui si erano venuti a trovare gli imprenditori che avevano chiesto prestiti al ricorrente. E tale vicenda, a ben leggere l'ordinanza impugnata, non rinviene conferma, sul piano della gravità indiziaria, nelle sole convergenti dichiarazioni delle persone offese, di cui è stata delineata l'attendibilità e la spontaneità (ad una, nella sentenza n. 438/2020, è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione ai sensi dell'articolo 416-bis.1, comma 3, cod.pen.), ma anche negli esiti degli accertamenti bancari e documentali (anche conseguenti a sequestri significativi effettuati presso l'indagato) su cui l'ordinanza impugnata si sofferma lungamente riportandone tutti gli esiti, comprovanti i prestiti effettuati e, soprattutto, le coincidenti modalità di restituzione che prevedevano anche un articolato meccanismo di falsa fatturazione. Di conseguenza, l'obiezione difensiva di fondo, ossia quella di avere inopinatamente operato una sorta di illogica "traslazione" da un rapporto illecito ad altro privo di base fattuale si rivela manifestamente infondata. Né sul punto assumono rilievo le "criticità" evidenziate dalla difesa, posto che il complesso degli elementi a carico, tanto di tipo dichiarativo (tra cui anche quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha fatto riferimento anche a "prestiti" operati dall'indagato) che documentale a cui l'ordinanza ha fatto riferimento, rendono giustificazione e conto degli elementi, di tipo decisivo, su cui si fonda la conferma dell'ordinanza cautelare; cosicché dimostrandosi che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (per l'affermazione del principio con riguardo alle impugnazioni di merito, Sez. 4, sent. n. 26600 del 13/05/2011, Rv. 250900). 2. Manifestamente infondato e, dunque, inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Con argomentazione del tutto logica il Tribunale del riesame ha osservato che la dichiarazione resa da Biasion, con la quale quest'ultimo ha affermato di non aver mai ricevuto dal ricorrente la richiesta di corrispondergli interessi, non vale a rendere inattendibili le diverse dichiarazioni rese sul punto dalle persone offese. Si tratta di una considerazione che non presenta alcun profilo di illogicità e contraddittorietà, tenuto conto che è precisato come ognuno dei rapporti finanziari aveva la sua autonomia e che, dunque, era senz'altro plausibile una diversità di trattamento riservata da Shala a ciascuno dei soggetti cui aveva elargito il prestito. La circostanza che si trattasse della stessa platea di soggetti (imprenditori) non esclude, infatti, causali "illecite" differenziate, per come espressamente indicato dall'ordinanza impugnata e per come si ricava anche dal fatto che lo stesso Biason ha riferito anche di prestiti dal medesimo effettuati al ricorrente. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm