CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 luglio 2024
Cassazione n. 04861/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro il decreto emesso in data 23 luglio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, non avendo l'istante indicato una effettiva residenza e una possibilità lavorativa, risultando che egli si trova attualmente in Germania, ad un domicilio ignoto, ed essendo perciò impossibile valutare le prospettive di rieducazione e prevenzione; rilevato che il ricorrente deduce la carenza e l'illogicità della motivazione del decreto impugnato perché egli, nell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, aveva indicato un domicilio in Torino e prodotto documentazione lavorativa, e solo occasionalmente si trovava in Germania quando è stato contattato telefonicamente dalla Polizia di Stato, risultando pertanto, in quella occasione, facilmente reperibile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il decreto, che ha valutato in termini negativi la mancanza di una residenza in Italia, che il ricorso conferma, riferendo il ricorrente di vivere a Torino solamente quale ospite di un connazionale, ed ha logicamente tenuto conto della nota della Polizia di Stato, circa il mancato rintraccio dell'istante in Italia, trovandosi egli in Germania, circostanze anch'esse non negate dal ricorrente; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché non rispetta il principio dell'autosufficienza quanto all'asserito svolgimento di un'attività lavorativa, dal momento che tale svolgimento viene solo affermato ma non dimostrato con il deposito della necessaria documentazione, essendo stata depositata solo una generica disponibilità all'assunzione da parte di una ditta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcun vizio motivazionale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202