CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 1978
Cassazione n. 38587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1978 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 settembre 2019 che confermò la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 21 settembre 2011 per il reato ex art. 589 cod. pen., commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale, in Roma - Lido di Ostia in danno di [OSCURATO:PERSONA] (sinistro del 18 novembre 2006, decesso della vittima avvenuto il 8 dicembre dello stesso anno). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo si deduce l'errore di fatto: la sentenza avrebbe stabilito la sussistenza della colpa dell'imputato per la presenza delle strisce pedonali nelle vicinanze dell'attraversamento del pedone. Dopo aver riassunto il contenuto della sentenza di secondo grado e le censure mosse nei confronti di tale provvedimento, dopo la parte in diritto sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., si afferma che la sentenza della Corte di cassazione sarebbe viziata da un errore di fatto rappresentato dalla mancata visibilità delle strisce pedonali cancellate dal tempo. Dalle foto allegate dal consulente del Pubblico ministero alla sua relazione risulterebbe uno stato dei luoghi non coincidente con quello valutato dalla Corte di cassazione: le strisce pedonali non sarebbero visibili ed alcune autovetture sarebbero state lasciate in sosta in prossimità del marciapiede. Il conducente non avrebbe potuto avvedersi dell'attraversamento pedonale per il suo scolorimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente ha prodotto parzialmente la relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero ed ha preso in esame solo una parte della motivazione della sentenza della Corte di cassazione, quella relativa alla risposta al terzo motivo di ricorso sul principio di affidamento. 1.2. La sussistenza della colpa è stata ritenuta esistente in base ad una pluralità di elementi di fatto e non solo sulla presenza nelle vicinanze delle sole due strisce pedonali. Ciò emerge chiaramente dal punto 1.1. della sentenza nel quale la Corte, dopo aver motivato in diritto, osserva: «... Nel caso di specie, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la Corte di merito ha proceduto alla completa caratterizzazione della fattispecie concreta (stato dei luoghi, segnaletica sia orizzontale che verticale, intersezione fra due arterie, presenza di numerosi veicoli parcheggiati ecc.) evidenziando però che, proprio per la presenza di tutti questi elementi, la misura della cautela dovuta dall'imputato alla guida della sua autovettura era certamente maggiore, ossia tale da imporgli una particolare padronanza alla guida in una condizione di possibile rischio per eventuali pedoni che attraversassero la strada o che costituissero ostacolo alla circolazione veicolare: un rischio immanente proprio per la presenza di più punti di attraversamento, debitamente segnalati, e che perciò imponeva all'Eleuteri di mantenere la massima attenzione alla guida. Il giudizio controfattuale, pur se non esplicitato in modo compiuto e con specifica indicazione della velocità massima che sarebbe stato doveroso tenere, risulta comunque implicitamente operato dalla Corte distrettuale, secondo la quale l'adozione di una particolare cautela (dovuta in base allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del tratto stradale) avrebbe imposto all'Eleuteri di commisurare la sua andatura all'esigenza di mantenere il controllo del suo veicolo e, ove occorresse, di arrestarne la marcia al manifestarsi di improvvise presenze di pedoni sulla strada: improvvise, ma non imprevedibili, stante appunto il fatto che in sede di installazione della segnaletica sia stata avvertita l'esigenza di rendere edotti gli utenti della strada di possibili presenze o attraversamenti pedonali...». 1.3. Ne consegue che, quand'anche si volesse ritenere sussistente l'errore di fatto, la decisione non sarebbe mutata, neanche sulla parte relativa al principio dell'affidamento, perché fondata su elementi di fatto ulteriori. 1.4. Manca, dunque, il presupposto della decisività dell'errore. Va ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l'omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004 - 01). 1.5. In ogni caso, posto che risulta dalla sentenza della Corte di cassazione e dagli stessi atti prodotti dal ricorrente la presenza di più punti di attraversamento e di almeno due strisce pedonali nei pressi del luogo dell'incidente, la questione dedotta non concerne un errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma la valutazione di un - solo - elemento di prova. 1.6. L'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario. Inoltre, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060 - 01). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della