CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 111 R.G. n. 43954/23 OSSERVA Letta la memoria difensiva con cui il ricorrente chiede l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da argomenti generici (quanto al punto delle attenuanti generiche; v. anche pag. 2 sulla genericità dell'appello), di puro merito, volti a sostenere aspetti ricostruttivi del fatto non oggetto dei motivi di appello (come da sintesi della sentenza impugnata, non oggetto di contestazione) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato rispetto alla tesi difensiva di una reazione "istintiva" e non pericolosa sostenuta nell'appello; pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha ritenuto - anche sulla scorta della ricostruzione della vicenda nei termini di condotta pericolosa, per la presenza di bambini e di persone sedute sulla pubblica via dove l'imputato si era dato alla fuga - il fatto non di particolare tenuità, rilevando come neppure il ricorrente avesse addotti elementi a sostegno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis