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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1993

Cassazione n. 10996/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, dal momento che, pur avendo errato la Corte di merito a ritenere concesso in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena principale, ha nondimeno articolato una congrua motivazione riguardo alla denegata applicazione di pena sostitutiva (pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore [OSCURATO:PERSONA] ente Or)6d illni Angelo C stanzo [OSCURATO:PERSONA] 1 5/0 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, dal momento che, pur avendo errato la Corte di merito a ritenere concesso in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena principale, ha nondimeno articolato una congrua motivazione riguardo alla denegata applicazione di pena sostitutiva (pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore [OSCURATO:PERSONA] ente Or)6d illni Angelo C stanzo [OSCURATO:PERSONA] 1 5/0 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 10996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris