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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34190/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Francesco PELLEGRINO avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Il provvedimento riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale (inserito nella [OSCURATO:PERSONA]), piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio, persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione, richiamando, inoltre, recenti decisioni di questa Corte reiettive di ricorsi proposti dall'interessato avverso precedenti ordinanze emesse, sullo stesso tema oggi in esame, dal Tribunale capitolino.

2. Francesco PELLEGRINO, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis e dell'art. 125 cod. proc. pen.

"per totale mancanza degli elementi giustificativi la proroga del regime detentivo differenziato; motivazione illogica, carente e contraddittoria".

L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato, invece, da annullare alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia, siccome privo di elementi concreti a sostegno della permanenza attuale di un pericolo effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'ordinanza stessa si sarebbe limitata alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, detenuto dal 1992 e da allora mai più incriminato.

Le negative informazioni a suo carico sarebbero, dunque, ampiamente datate e prive di qualsivoglia presente significatività, anche alla luce della regolare e partecipativa condotta penitenziaria, ingiustamente ignorata.

Nessuna specifica e vicina risultanza consentirebbe di affermare la persistente operatività della cosca di stampo mafioso di pregressa affiliazione, né l'attualità del ruolo verticistico.

Inoltre, sarebbe stata respinta una richiesta di confisca di prevenzione ai suoi danni.

Ancora, non priva di rilievo sarebbe stata la recente assoluzione di Antonio PELLEGRINO nell'ambito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] TRIO ed altri, del tutto ignorata dal Tribunale alla stessa stregua dell'assenza di attuali informazioni sul ricorrente da parte di soggetti collaboranti con la giustizia.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati.

Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/3/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 39760 del 28/9/2005, Emmanuello, Rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso.

E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 6/2/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41 -bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/4/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713).

2. Il medesimo art. 41 -bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.

Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466; Sez. 1, n. 36302 del 21/9/2005, Grimaldi, Rv. 232114).

In proposito, il comma 2 -bis dell'art. 41 -bis indica, appunto, la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non (LL costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che, di volta in volta, richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/5/2012, cit.); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).

3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri.

Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione, illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan di riferimento (criminalità organizzata pugliese), secondo quanto già giudizialmente accertato; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; rimarca la significatività dei legami familiari, nel contesto dell'affiliazione alla cosca di entrambi i figli maschi del ricorrente (la prolungata latitanza di uno di essi, arrestato solo nel 2015, piuttosto rafforza l'evidenziato quadro di pericolosità); menziona, infine, facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il persistente carisma goduto presso gli affiliati ancora in libertà.

Tale motivazione non può essere scalfita da rilievi essenzialmente confutativi, e controvalutativi, ovvero incidenti su circostanze non decisive, dei quali il proposto ricorso è ampiamente intessuto.

4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi.

Il ricorso, che non deduce alcuna «violazione di legge» ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto.

A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Francesco PELLEGRINO avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il provvedimento riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale (inserito nella [OSCURATO:PERSONA]), piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio, persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione, richiamando, inoltre, recenti decisioni di questa Corte reiettive di ricorsi proposti dall'interessato avverso precedenti ordinanze emesse, sullo stesso tema oggi in esame, dal Tribunale capitolino. 2. Francesco PELLEGRINO, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis e dell'art. 125 cod. proc. pen. "per totale mancanza degli elementi giustificativi la proroga del regime detentivo differenziato; motivazione illogica, carente e contraddittoria". L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato, invece, da annullare alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia, siccome privo di elementi concreti a sostegno della permanenza attuale di un pericolo effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'ordinanza stessa si sarebbe limitata alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, detenuto dal 1992 e da allora mai più incriminato. Le negative informazioni a suo carico sarebbero, dunque, ampiamente datate e prive di qualsivoglia presente significatività, anche alla luce della regolare e partecipativa condotta penitenziaria, ingiustamente ignorata. Nessuna specifica e vicina risultanza consentirebbe di affermare la persistente operatività della cosca di stampo mafioso di pregressa affiliazione, né l'attualità del ruolo verticistico. Inoltre, sarebbe stata respinta una richiesta di confisca di prevenzione ai suoi danni. Ancora, non priva di rilievo sarebbe stata la recente assoluzione di Antonio PELLEGRINO nell'ambito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] TRIO ed altri, del tutto ignorata dal Tribunale alla stessa stregua dell'assenza di attuali informazioni sul ricorrente da parte di soggetti collaboranti con la giustizia. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/3/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 39760 del 28/9/2005, Emmanuello, Rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 6/2/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41 -bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/4/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 2. Il medesimo art. 41 -bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466; Sez. 1, n. 36302 del 21/9/2005, Grimaldi, Rv. 232114). In proposito, il comma 2 -bis dell'art. 41 -bis indica, appunto, la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non (LL costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che, di volta in volta, richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/5/2012, cit.); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione, illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan di riferimento (criminalità organizzata pugliese), secondo quanto già giudizialmente accertato; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; rimarca la significatività dei legami familiari, nel contesto dell'affiliazione alla cosca di entrambi i figli maschi del ricorrente (la prolungata latitanza di uno di essi, arrestato solo nel 2015, piuttosto rafforza l'evidenziato quadro di pericolosità); menziona, infine, facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il persistente carisma goduto presso gli affiliati ancora in libertà. Tale motivazione non può essere scalfita da rilievi essenzialmente confutativi, e controvalutativi, ovvero incidenti su circostanze non decisive, dei quali il proposto ricorso è ampiamente intessuto. 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi. Il ricorso, che non deduce alcuna «violazione di legge» ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R
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