CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33954/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Crotone.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLIche ha chiesto l’annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Crotone pernuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza resaai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Crotone in data 9 dicembre 2025, lamentando, con un unico motivo,violazione di legge con riguardo all’art. 448, comma-2 bis, cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 56-bis, L. 24novembre 1981, n. 689, per vizio della manifestazione della volontà dell’imputatoe mancata correlazione tra richiesta e sentenza, in quanto il Giudice stabiliva,immotivatamente, la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo ex art. 56-bis, L. 689/1981, così modificando i termini dell’accordo, conuna serie di conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, cui sono stati così negati ibenefici previsti dall’art. 187, comma 8-bis cod. strada. Il verbale d'udienza, poi,darebbe atto di una singolare circostanza per la quale il Gip di Crotone dà rilievo aduna telefonata che sarebbe intercorsa tra il sostituto processuale dell'avvocatoNicoletti, avv. [OSCURATO:PERSONA], e il procuratore speciale, al fine di creare ipresupposti per legittimare una modifica delle condizioni concordate tra le parti pergiustificare l'applicazione di un diverso istituto processuale (art. 56-bis, L. 689/81),meno favorevole. Il sostituto processuale, peraltro, non aveva alcuna legittimazionead avanzare modifiche sostanziali al progetto di patteggiamento sviluppato nell'attodi opposizione al decreto penale di condanna e, tantomeno, avrebbe avuto la facoltàdi proporre, di sua iniziativa, modifiche al patteggiamento già in atti.2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Crotone per nuovogiudizio.3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente aveva avanzato, tramite il proprioprocuratore speciale, istanza ex art. 444 cod. proc. pen., opponendosi al decretopenale di condanna per il reato di cui all’art. 187 cod. strada. L’istanza, assentitadal Pubblico ministero, aveva ad oggetto la sostituzione della pena applicata condecreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 54, d.lgs.28 agosto 2000, n. 274. [OSCURATO:PERSONA] ha invece applicato la diversa pena del lavoro dipubblica utilità prevista dagli artt. 53 e 56-bis, L. 689/81.Come è noto, la disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter di quest’ultimalegge, introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figuragenerale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ed inerisce ad un istituto del tuttodistinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186,comma 9-bis, cod. strada, regolato in modo autosufficiente sul modello della diversafattispecie prevista dall'art. 54 del d.lgs. 274/2000 (Sez. 4, sentenza n. 39746 del02/12/2025).Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen.,che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali, perl'appunto, rientra l'ipotesi in esame. Invero, il lavoro di pubblica utilità previsto dallanorma generale di cui all'art. 56-bis, L. 689/1981 ha natura e funzione di sanzionesostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensidell'art. 54 d.lgs. 274/2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 187, comma 8-bis,cod. strada - si connota per avere natura di pena principale, con notevoli differenzesanzionatorie, come sottolineato nel ricorso.In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – qualequella prevista dall’art.186, comma 9-bis, cod. strada in riferimento all’art. 54 d.lgs.274/2000 e in ordine alla quale era stato prestato il consenso - è stata invecedisposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e speciediversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quellaregolata dall'art. 56-bis L. 689/1981. Ne è scaturita, all'evidenza, la concretaapplicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti (Sez.4, n. 24287 del 06/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288442).4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Crotone per l’ulteriore corso.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]