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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 maggio 2020

Cassazione n. 35417/2023

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0 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19913/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,in ROMA, via Antonio SERRA n. 21 , giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] CALDIROLA , rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controri corso, elettivamente domiciliato presso il suostudio in ROMA, via Claudio MONTEVERDI n. 20 (PEC fabioferrante.milano.pecavvocati.it); -resistente - C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di Milanon. 1239/2020depositata il 21/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che 1.Con atto di citazione del 21 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8 / 20 1 6 con cui il Tribunale di Leccogli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 450 .000,00 , nella sua qualità di socio cofideiussore omnibus della [OSCURATO:SOCIETA]. , pagamento richiesto in via di regresso dall’altro cofideiussore e socio, [OSCURATO:PERSONA],e chiedeva la revoca del d.i. opposto; l’azione monitoria derivava da un versamento complessivo di Euro 900.000,00 che Caldirola aveva effettuato (in due tranches di 300.000 e 600.000) nel settembre/novembre 2015 sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui Caldirola e Redaelli erano appunto soci e a cui favore avevano prestatoentrambi, nel luglio 2006, fideiussione omnibusper le obbligazioni verso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo; la Banca aveva escusso la fideiussionee Caldirola aveva adempiuto , effettuando i versamenti sul conto correnteintestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] e la Banca gli aveva rilasciato quietanza liberatoria; n el costituirsi in giudizio , l’opposto chiedeva la conferma del decreto monitorio ed il rigetto della opposizione;

2. c on la sentenza n. 1502 del 2 01 5 il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, con condanna del l’oppo sto alle spese del grado, ritenendo che il versamento sul conto della società avesse avuto valore di finanziamento e non potesse pertanto valere quale pagamento ad estinzione del debito fideiussorio verso la Banca creditrice,e dunque, non legittimassel’esercizio dell’azione di regresso verso l’altro fideiussore ; 3.a vverso la sentenza di prime cure , promuoveva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva in grado di appelloMichele Radaelli, chiedendo il rigetto del gravame; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte d’appello di Milano accoglie va l’appello e , in integrale riforma della impugnata sentenza, affermava che il versamento effettuato dall’appellante su conto intestato alla società debitrice principale ( con saldo passivo prima del bonifico) costituisse modalità di pagamento indiretto dell’obbligazione fideiussoria e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di denaro di Euro 317.788,48rispetto a quella originariamente richiesta in considerazione dei pagamenti precedentemente effettuati dai soci che avevanoridotto l’importo della fideiussione,oltre interessi legali dal 30.11.2015 ed alle spese del grado , compensate per un terzo;

4. avverso la decisione della Corte d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la part e ricorrente ha depositato memori a, la difesa del Caldirola ha depositato memoria con cui chiede l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso della parte; Ritenuto che 1.Con il ricorso, il ricorrente denuncia: 1.1.con il primo motivo , ai sensi dell’a rt. 360 n. 3 c.p.c. , la v iolazione ed errata applicazione degli artt. 1852 e 1954 c.c. in relazione agli artt. 44 e 67 L. Fall.; in particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha posto a fondamento della propria decisione la pronuncia della Corte di cassazione n. 13458/2019 la quale attiene ai rapporti tra fallimento e banca e non al rapporto dare/avere tra fideiussori; in proposito, il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto ritenere che ai sensi dell’art. 1852c.c. non fosse sorto alcun diritto di regresso del fideiussore nei confronti del cofideiussore; 1.2.con il secondo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la v iolazione ed errata applicazione degli artt. 2735 e 1954 c.c.per aver ritenuto l’efficacia C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi probatoria della causale del pagamento che la Corte d’appello ha riconosciuto alla quietanza di pagamento rilasciata dalla banca all’odierno controricorrente anche nei confronti dell’odierno ricorrente;

1.3. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la Violazione ed errata applicazione degli artt. 1193 e 1954 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo, per aver la Corte escluso che identici pagamenti effettuati in precedenza dai fideiussori sul conto corrente della società debitrice avessero efficacia estintiva della fideiussione e, pertanto , comportassero una diminuzione del massimale;

2. i n via preliminare, in ordine alla istanza formulata nella memoria illustrativa dalla difesa della parte resistente con la quale si chiede l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del Caldirola, va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte per cui n el giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato (Cass. Sez. 3, 03/12/2015n. 24635);

3. i l primo ed il secondo motivo , che possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi alla questione della qualificazione dei versamenti effettuati dal cofideiussore Cald i rola sul conto corrente bancario intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto su richiesta della banca creditrice e, di conseguenza, alla legittimità dell’azione di regresso ex art.1957 c.c. da questi proposta nei confronti dell’altro cofideiussore Radaelli, non sono fondati; in primo luogo, la Corte d’appello di Milano non ha condiviso la qualificazione che il Tribunale aveva datoal pagamento effettuato da Caldirola e cioè che avesse valore di finanziamento della società debitrice, ritenendo tale interpretazione « non corretta alla luce delle circostanze concrete nelle C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi quali il pagamento è avvenuto e dell’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità sui pagamenti indiretti effettuati dai garanti» (pag. 4 della sentenza impugnata); in secondo luogo, haaffermato che era « pacifico e documentato (v. doc. 3 fascicolo monitorio)che: - la Banca creditrice avesse escusso la fideiussione, rivolgendo richieste espresse di pagamento ai garanti; - che Caldirola, dopo tali richieste di pagamento, aveva effettuato versamenti sul conto corrente intestato alla società debitrice principale acceso presso la Banca creditrice, indicando all’atto del pagamento l’informazione “versamento terzo garante” (v. doc. 4 fascicolo monitorio); - che la Banca cre ditrice avesse rilasciato quietanza a Caldirola dell’intero importo dovuto per la fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni della società [OSCURATO:SOCIETA](v. doc. 5 fascicolo monitorio)»(pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); la Corte d’appello , in proposito, ha ritenuto c h e « tale quietanza, rilasciata al fideiussore che ha pagato, assuma valore liberatorio anche nei riguardi dell’altro fideiussore, al quale la Banca non potrà più richiedere alcunchè in adempimento dell’obbligo fideiussorio»; in relazione alla qualificazione del «versamento effettuato da Caldirola» ha inoltre aggiunto «che il bonifico sul conto intestato alla s ocietà debitrice principale, conto avente saldo passivo prima di tale versamento, possa costituire una modalità di pagamento indiretto dell’obbligazione fideiussoria.» (pag.5 della sentenza impugnata); ilCollegio reputa che la Corte di merito abbia raggiunto una decisione condivisibilenella sostanza, nonostante che la giurisprudenza richiamata a suo supporto risulti eccentrica rispetto alla fattispecie esaminata, come,del resto, lamentato dall’odierno ricorrente; difatti la giurisprudenza invocata ( Cass. Sez. 1 n. 13458/19) riguarda la diversa materia dell’adempimento del debito fideiussorio effettuato dal terzo mediante versamento sul conto corrente del debitore fallito, non suscettibile di revocatoria fallimentare; sul punto, la motivazione della sentenza merita correzione sebbene la decisione assunta dalla Corte di merito sia conforme a diritto; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ebbene, e sa ttamente la Corte d’appello ha indicato che la questione oggetto del giudizio èquella dell’efficacia liberatoria del pagament o effettuat o dalgarante fideiussore sul conto corrente della società debitrice principale e ha ritenuto, nel caso di specie, che «i pagamenti effettuati dal garante con denaro proprio, senza preventiva rivalsa nei confronti del debitore principale e senza la sussistenza di debiti del garante verso il debitore principale, costituiscono adempimento dell’obbligazione di garanzia, che consente al fideiussore di evitare le conseguenze dell’inadempimento e non determina normalmente l’acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, anche se tali pagamenti vengono effettuati mediante rimesse sul conto corrente del debitore principale» (pag. 6 della sentenza impugnata); giova evidenziare al riguardo che sussistono, nella specie, tutti i presupposti per far luogo all’applicazione delle norme codicistichesui rapporti tra condebitori solidali e per l’accoglimento dell’azione di regresso propostaai sensi dell’ art. 1954 c.c.; il versamento sul conto corrente della società debitrice principale, effettuato da uno dei cofideiussori, è validamente avvenuto , alla luce dell’accertamento effettuato dal giudice di merito,per l’intero importo dovuto per la fideiussione omnibus prestata dai due garanti (Caldarola e Radaelli), sulla base dellaquietanza in data 23 novembre 2015, rilasciata a Caldarola dalla banca creditrice, Banca di [OSCURATO:PERSONA], che assume valore liberatorio anche nei riguardi dell’altro fideiussore tenuto conto che il diritto di regresso spetta al solvensper il solo fatto di aver pagato un debito anche altrui,purchè tale pagamento rivesta il requisito della utilità oggettiva per l’altrocondebitore; è indubbio, inoltre , che il pagamento del terzo garante costituisce adempimento di un’obbligazione sua propria, autonoma sebbene accessoria rispetto alla obbligazione principale; e, nella specie , la Corte del merito ha accertato in punto di fattoche quel versamento comunque ineriva al debito dellasocietà debitrice correntista e che le modalità di pagamento seg u i t e sul C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conto corrente del debitore principale non incid evano né sulla provenienza della somma versata (dal terzo garante), né sulla causale del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in assenza di una diversa imputazione), e ha perciò risolto la questione controversa sulla base di un apprezzamento di merito che, congruamente motivato come in effetti è , si sottrae al sollecitato sindacato; non sussistono quindi le violazioni di legge paventate in relazione agli artt.1852 e 2735 c.c. , risultando poi le censure di parte ricorrente esondare anche nel merito dell’apprezzamento della Corte territoriale che ha concluso nel ritenere che il versamento del Caldirola costituisca pagamento del debito fideiussorio; 4.il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; è inammissibile nella parte in cui censura l a violazione e d errata applicazione delle norme indicatetenuto conto che il ricorrente propone una interpretazionedegli elementi documentali in mera contrapposizione a quella accolta nella sentenza impugnata,come tale, inammissibile ; è infondato nella parte in cui censura l’omesso esame di un fatto,atteso chela corte territoriale, lungi dall’averne omesso l’esame, ha espressamente escluso che i pagamenti effettuati in precedenza dai fideiussori sul conto corrente della società debitrice avessero efficacia estintiva della fideiussione e, pertanto, comportassero una diminuzione del massimale; ebbene, in proposito la corte di merito ha affermato : « Dai documenti prodotti da Radaelli è possibile, tuttavia, desumere che in realtà i garanti Caldirola e Radaelli avevano già effettuato, prima dell’escussione che ha portato ai pagamenti per cui è causa, altri pagamenti in favore della Banca, in adempimentodell’obbligo fideiussorio» (pag. 6 della sentenza impugnata); ha inoltre aggiunto il giudice d’appello : « Dal doc. 7 (in particolare dall’estratto conto al 30.6.2014 del conto corrente intestato alla debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]) si desume che Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo (creditrice garantita e contraente del suddetto contratto di conto corrente) ha annotato in data 17.6.2014 un movimento di Euro 280.472,80 con la causale C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi “bonifico a vs favore [OSCURATO:PERSONA] versamento terzo garante – addebito rata mutuo….”, causale identica a quella indicata per i versamenti di Euro 300.000,00 e 600.000,00 per cui è causa nei successivi estratti conto.

Dal doc. 13 prodotto da Radaelli si desume poi che la Banca ha ricevuto dallo stesso Radaelli nel corso del 2013, e imputato a pagamento di alcune rate del mutuo intestato a [OSCURATO:SOCIETA], la somma di Euro 132.211,52 mediante quattro assegni di 92.848,67, 7.500,00, 13.200,00 e 18.662,85.

Dai suddetti documenti si può, quindi, desumere che l’originario obbligo fideiussorio di Euro 900.000,00 assunto il 19.7.2006, si era parzialmente ridotto alla data di escussione della garanzia, per effetto del precedente versamento di complessivi Euro 412.684,32 (280.472,80 da Caldirola e 132.211,52 da Radaelli), alla minor somma di Euro 487.315,68.

Gli altri pagamenti, che Radaelli ritiene che abbiano ulteriormente ridotto l’ammontare della fideiussione non risultano, invece, provati quali fatti estintivi dell’obbligo fideiussorio.

Non possono, infatti, produrre l’effetto di ridurre la fideiussione i versamenti di denaro che i due soci hanno fatto sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] con la causale “finanziamento soci” (v. doc. 14 fascicolo Radaelli) trattandosi, all’evidenza in considerazione della specifica imputazione, di versamenti fatti dal socio in favore della Società, senza alcun riflesso sul rapporto del garante con la Banca creditrice.

Allo stesso modo non possono assumere rilievo le annotazioni sull’estratto conto di cui al cit. doc. 14 “addebito rata mutuo- pag. rata” senza ulteriori specificazioni, trattandosi di annotazioni che evidenziano unicamente il pagamento delle rate di muto che dovevano essere rimborsate dalla Società debitrice principale, senza alcun riferimento ad un intervento da parte dei garanti.»(pag. 7-8 della sentenza impugnata); non è dunque sostenibile l’omesso esame lamentato dal ricorrente; 5.in conclusione, il ricorso è rigettato ; la peculiarità della questione (con il richiamo a giurisprudenza non pertinente da parte del giudice d’appello) e le alterne vicende processuali giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

Per questi motivi rigettail ricorso; s pese integralmente compensate tra le parti .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19913/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,in ROMA, via Antonio SERRA n. 21 , giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] CALDIROLA , rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controri corso, elettivamente domiciliato presso il suostudio in ROMA, via Claudio MONTEVERDI n. 20 (PEC fabioferrante.milano.pecavvocati.it); -resistente - C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di Milanon. 1239/2020depositata il 21/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che 1.Con atto di citazione del 21 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8 / 20 1 6 con cui il Tribunale di Leccogli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 450 .000,00 , nella sua qualità di socio cofideiussore omnibus della [OSCURATO:SOCIETA]. , pagamento richiesto in via di regresso dall’altro cofideiussore e socio, [OSCURATO:PERSONA],e chiedeva la revoca del d.i. opposto; l’azione monitoria derivava da un versamento complessivo di Euro 900.000,00 che Caldirola aveva effettuato (in due tranches di 300.000 e 600.000) nel settembre/novembre 2015 sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui Caldirola e Redaelli erano appunto soci e a cui favore avevano prestatoentrambi, nel luglio 2006, fideiussione omnibusper le obbligazioni verso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo; la Banca aveva escusso la fideiussionee Caldirola aveva adempiuto , effettuando i versamenti sul conto correnteintestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] e la Banca gli aveva rilasciato quietanza liberatoria; n el costituirsi in giudizio , l’opposto chiedeva la conferma del decreto monitorio ed il rigetto della opposizione; 2. c on la sentenza n. 1502 del 2 01 5 il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, con condanna del l’oppo sto alle spese del grado, ritenendo che il versamento sul conto della società avesse avuto valore di finanziamento e non potesse pertanto valere quale pagamento ad estinzione del debito fideiussorio verso la Banca creditrice,e dunque, non legittimassel’esercizio dell’azione di regresso verso l’altro fideiussore ; 3.a vverso la sentenza di prime cure , promuoveva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva in grado di appelloMichele Radaelli, chiedendo il rigetto del gravame; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’appello di Milano accoglie va l’appello e , in integrale riforma della impugnata sentenza, affermava che il versamento effettuato dall’appellante su conto intestato alla società debitrice principale ( con saldo passivo prima del bonifico) costituisse modalità di pagamento indiretto dell’obbligazione fideiussoria e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di denaro di Euro 317.788,48rispetto a quella originariamente richiesta in considerazione dei pagamenti precedentemente effettuati dai soci che avevanoridotto l’importo della fideiussione,oltre interessi legali dal 30.11.2015 ed alle spese del grado , compensate per un terzo; 4. avverso la decisione della Corte d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la part e ricorrente ha depositato memori a, la difesa del Caldirola ha depositato memoria con cui chiede l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso della parte; Ritenuto che 1.Con il ricorso, il ricorrente denuncia: 1.1.con il primo motivo , ai sensi dell’a rt. 360 n. 3 c.p.c. , la v iolazione ed errata applicazione degli artt. 1852 e 1954 c.c. in relazione agli artt. 44 e 67 L. Fall.; in particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha posto a fondamento della propria decisione la pronuncia della Corte di cassazione n. 13458/2019 la quale attiene ai rapporti tra fallimento e banca e non al rapporto dare/avere tra fideiussori; in proposito, il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto ritenere che ai sensi dell’art. 1852c.c. non fosse sorto alcun diritto di regresso del fideiussore nei confronti del cofideiussore; 1.2.con il secondo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la v iolazione ed errata applicazione degli artt. 2735 e 1954 c.c.per aver ritenuto l’efficacia C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi probatoria della causale del pagamento che la Corte d’appello ha riconosciuto alla quietanza di pagamento rilasciata dalla banca all’odierno controricorrente anche nei confronti dell’odierno ricorrente; 1.3. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la Violazione ed errata applicazione degli artt. 1193 e 1954 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo, per aver la Corte escluso che identici pagamenti effettuati in precedenza dai fideiussori sul conto corrente della società debitrice avessero efficacia estintiva della fideiussione e, pertanto , comportassero una diminuzione del massimale; 2. i n via preliminare, in ordine alla istanza formulata nella memoria illustrativa dalla difesa della parte resistente con la quale si chiede l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del Caldirola, va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte per cui n el giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato (Cass. Sez. 3, 03/12/2015n. 24635); 3. i l primo ed il secondo motivo , che possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi alla questione della qualificazione dei versamenti effettuati dal cofideiussore Cald i rola sul conto corrente bancario intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto su richiesta della banca creditrice e, di conseguenza, alla legittimità dell’azione di regresso ex art.1957 c.c. da questi proposta nei confronti dell’altro cofideiussore Radaelli, non sono fondati; in primo luogo, la Corte d’appello di Milano non ha condiviso la qualificazione che il Tribunale aveva datoal pagamento effettuato da Caldirola e cioè che avesse valore di finanziamento della società debitrice, ritenendo tale interpretazione « non corretta alla luce delle circostanze concrete nelle C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quali il pagamento è avvenuto e dell’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità sui pagamenti indiretti effettuati dai garanti» (pag. 4 della sentenza impugnata); in secondo luogo, haaffermato che era « pacifico e documentato (v. doc. 3 fascicolo monitorio)che: - la Banca creditrice avesse escusso la fideiussione, rivolgendo richieste espresse di pagamento ai garanti; - che Caldirola, dopo tali richieste di pagamento, aveva effettuato versamenti sul conto corrente intestato alla società debitrice principale acceso presso la Banca creditrice, indicando all’atto del pagamento l’informazione “versamento terzo garante” (v. doc. 4 fascicolo monitorio); - che la Banca cre ditrice avesse rilasciato quietanza a Caldirola dell’intero importo dovuto per la fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni della società [OSCURATO:SOCIETA](v. doc. 5 fascicolo monitorio)»(pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); la Corte d’appello , in proposito, ha ritenuto c h e « tale quietanza, rilasciata al fideiussore che ha pagato, assuma valore liberatorio anche nei riguardi dell’altro fideiussore, al quale la Banca non potrà più richiedere alcunchè in adempimento dell’obbligo fideiussorio»; in relazione alla qualificazione del «versamento effettuato da Caldirola» ha inoltre aggiunto «che il bonifico sul conto intestato alla s ocietà debitrice principale, conto avente saldo passivo prima di tale versamento, possa costituire una modalità di pagamento indiretto dell’obbligazione fideiussoria.» (pag.5 della sentenza impugnata); ilCollegio reputa che la Corte di merito abbia raggiunto una decisione condivisibilenella sostanza, nonostante che la giurisprudenza richiamata a suo supporto risulti eccentrica rispetto alla fattispecie esaminata, come,del resto, lamentato dall’odierno ricorrente; difatti la giurisprudenza invocata ( Cass. Sez. 1 n. 13458/19) riguarda la diversa materia dell’adempimento del debito fideiussorio effettuato dal terzo mediante versamento sul conto corrente del debitore fallito, non suscettibile di revocatoria fallimentare; sul punto, la motivazione della sentenza merita correzione sebbene la decisione assunta dalla Corte di merito sia conforme a diritto; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ebbene, e sa ttamente la Corte d’appello ha indicato che la questione oggetto del giudizio èquella dell’efficacia liberatoria del pagament o effettuat o dalgarante fideiussore sul conto corrente della società debitrice principale e ha ritenuto, nel caso di specie, che «i pagamenti effettuati dal garante con denaro proprio, senza preventiva rivalsa nei confronti del debitore principale e senza la sussistenza di debiti del garante verso il debitore principale, costituiscono adempimento dell’obbligazione di garanzia, che consente al fideiussore di evitare le conseguenze dell’inadempimento e non determina normalmente l’acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, anche se tali pagamenti vengono effettuati mediante rimesse sul conto corrente del debitore principale» (pag. 6 della sentenza impugnata); giova evidenziare al riguardo che sussistono, nella specie, tutti i presupposti per far luogo all’applicazione delle norme codicistichesui rapporti tra condebitori solidali e per l’accoglimento dell’azione di regresso propostaai sensi dell’ art. 1954 c.c.; il versamento sul conto corrente della società debitrice principale, effettuato da uno dei cofideiussori, è validamente avvenuto , alla luce dell’accertamento effettuato dal giudice di merito,per l’intero importo dovuto per la fideiussione omnibus prestata dai due garanti (Caldarola e Radaelli), sulla base dellaquietanza in data 23 novembre 2015, rilasciata a Caldarola dalla banca creditrice, Banca di [OSCURATO:PERSONA], che assume valore liberatorio anche nei riguardi dell’altro fideiussore tenuto conto che il diritto di regresso spetta al solvensper il solo fatto di aver pagato un debito anche altrui,purchè tale pagamento rivesta il requisito della utilità oggettiva per l’altrocondebitore; è indubbio, inoltre , che il pagamento del terzo garante costituisce adempimento di un’obbligazione sua propria, autonoma sebbene accessoria rispetto alla obbligazione principale; e, nella specie , la Corte del merito ha accertato in punto di fattoche quel versamento comunque ineriva al debito dellasocietà debitrice correntista e che le modalità di pagamento seg u i t e sul C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conto corrente del debitore principale non incid evano né sulla provenienza della somma versata (dal terzo garante), né sulla causale del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in assenza di una diversa imputazione), e ha perciò risolto la questione controversa sulla base di un apprezzamento di merito che, congruamente motivato come in effetti è , si sottrae al sollecitato sindacato; non sussistono quindi le violazioni di legge paventate in relazione agli artt.1852 e 2735 c.c. , risultando poi le censure di parte ricorrente esondare anche nel merito dell’apprezzamento della Corte territoriale che ha concluso nel ritenere che il versamento del Caldirola costituisca pagamento del debito fideiussorio; 4.il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; è inammissibile nella parte in cui censura l a violazione e d errata applicazione delle norme indicatetenuto conto che il ricorrente propone una interpretazionedegli elementi documentali in mera contrapposizione a quella accolta nella sentenza impugnata,come tale, inammissibile ; è infondato nella parte in cui censura l’omesso esame di un fatto,atteso chela corte territoriale, lungi dall’averne omesso l’esame, ha espressamente escluso che i pagamenti effettuati in precedenza dai fideiussori sul conto corrente della società debitrice avessero efficacia estintiva della fideiussione e, pertanto, comportassero una diminuzione del massimale; ebbene, in proposito la corte di merito ha affermato : « Dai documenti prodotti da Radaelli è possibile, tuttavia, desumere che in realtà i garanti Caldirola e Radaelli avevano già effettuato, prima dell’escussione che ha portato ai pagamenti per cui è causa, altri pagamenti in favore della Banca, in adempimentodell’obbligo fideiussorio» (pag. 6 della sentenza impugnata); ha inoltre aggiunto il giudice d’appello : « Dal doc. 7 (in particolare dall’estratto conto al 30.6.2014 del conto corrente intestato alla debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]) si desume che Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo (creditrice garantita e contraente del suddetto contratto di conto corrente) ha annotato in data 17.6.2014 un movimento di Euro 280.472,80 con la causale C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi “bonifico a vs favore [OSCURATO:PERSONA] versamento terzo garante – addebito rata mutuo….”, causale identica a quella indicata per i versamenti di Euro 300.000,00 e 600.000,00 per cui è causa nei successivi estratti conto. Dal doc. 13 prodotto da Radaelli si desume poi che la Banca ha ricevuto dallo stesso Radaelli nel corso del 2013, e imputato a pagamento di alcune rate del mutuo intestato a [OSCURATO:SOCIETA], la somma di Euro 132.211,52 mediante quattro assegni di 92.848,67, 7.500,00, 13.200,00 e 18.662,85. Dai suddetti documenti si può, quindi, desumere che l’originario obbligo fideiussorio di Euro 900.000,00 assunto il 19.7.2006, si era parzialmente ridotto alla data di escussione della garanzia, per effetto del precedente versamento di complessivi Euro 412.684,32 (280.472,80 da Caldirola e 132.211,52 da Radaelli), alla minor somma di Euro 487.315,68. Gli altri pagamenti, che Radaelli ritiene che abbiano ulteriormente ridotto l’ammontare della fideiussione non risultano, invece, provati quali fatti estintivi dell’obbligo fideiussorio. Non possono, infatti, produrre l’effetto di ridurre la fideiussione i versamenti di denaro che i due soci hanno fatto sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] con la causale “finanziamento soci” (v. doc. 14 fascicolo Radaelli) trattandosi, all’evidenza in considerazione della specifica imputazione, di versamenti fatti dal socio in favore della Società, senza alcun riflesso sul rapporto del garante con la Banca creditrice. Allo stesso modo non possono assumere rilievo le annotazioni sull’estratto conto di cui al cit. doc. 14 “addebito rata mutuo- pag. rata” senza ulteriori specificazioni, trattandosi di annotazioni che evidenziano unicamente il pagamento delle rate di muto che dovevano essere rimborsate dalla Società debitrice principale, senza alcun riferimento ad un intervento da parte dei garanti.»(pag. 7-8 della sentenza impugnata); non è dunque sostenibile l’omesso esame lamentato dal ricorrente; 5.in conclusione, il ricorso è rigettato ; la peculiarità della questione (con il richiamo a giurisprudenza non pertinente da parte del giudice d’appello) e le alterne vicende processuali giustificano la compensazione delle spese tra le parti. C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 19913/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Per questi motivi rigettail ricorso; s pese integralmente compensate tra le parti . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Decreto Cassazione n. 35417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris