CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 46642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati, alla luce del principio di diritto, che qui rileva in via assorbente, secondo cui, in terra di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 cod. antimafia, è solo quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, o quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; e non anche la prova in concreto deducibile, e non dedotta, nell'ambito del suddetto procedimento (Sez. Il, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]), quale essenzialmente quella in questa sede prospettata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il