CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1989
Cassazione n. 05025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta che il veicolo sottratto fosse sottoposto a sequestro amministrativo piuttosto che a fermo amministrativo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che alla violazione dell'art. 193, comma 4, Codice della Strada consegua il sequestro amministrativo del mezzo da parte dell'organo di polizia (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/202