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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 38187/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha conclusoper la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 17/04/2025, la Corte d'Appello di Milano di- chiaravainammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito di rito abbreviato,chiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,aveva condannato il citato imputato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. 285/1992, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, disponendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per la durata di anni 1, mesi 6.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato per un controllo in data 8/08/2022, alle ore 1:43 circa, dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA]- lano, mentre percorreva via Moscati in direzione [OSCURATO:PERSONA] a Milano a bordo di uno scooter Honda SH, risultato di proprietà di terzi.

I militari, che avevano notato il motoveicolo attraversare due incroci mentre era acceso il semaforo rosso, riscontravano nel conducente i sintomi di un evidente stato di ebbrezza alcolica: alitosi alcolica, occhi lucidi, eccessiva loquacità, equilibrio precario e linguaggio sconnesso.

Lo invitavano, pertanto, a sottoporsi ad accertamento con etilometro, al fine di verificare l’effettiva esistenza di una condizione di ubriachezza, ma il [OSCURATO:PERSONA] opponeva il proprio rifiuto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del pro- prio difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato sostanzialmente un unico motivodi ricorso, sebbene dettagliato con riferimento ai singoli motivi di appello ritenuti inammissibili, di seguito sintetizzatoconformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

La difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al comb. disp. di cui agli artt. 581, comma 1 bis, e 591 c.p.p., poichéla Corte territoriale ha svolto, su tutti i motivi di appello, valutazioni di merito vere e proprie, celando una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza, riservata dalla norme in via esclusiva alla Suprema Corte, sotto le vesti di una dichiarazione di inammissibilità per aspecificità.

In particolare, con riferimento alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello (con cui si eccepiva il tardivo deposito della sentenza di primo grado e la mancata notifica dell’avviso di deposito) la difesa sottolinea l’assoluta specificità del vizio procedurale invocato, disatteso nel merito dalla Corte territoriale con ar- gomentazioni evocanti la disciplina normativa dei termini processuali ed il regime di sanatoria delle nullità, a riprova dell’assenza di qualsivoglia genericità.

Argomentazioni analoghe sono sviluppate con riferimento alla ritenuta inam- missibilità del secondo motivo di appello (riguardante la configurabilità del reato per mancanza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di un verbale apposito dimostrativo della consapevole volontà dell’imputato in ordine alle conseguenze della sua scelta): anche in questo caso la Corte territoriale aveva ritenuto il motivo affetto da “aspecificità”, in quanto basato su affermazioni assertive e generiche, laddove, a giudizio del difensore, erano state avanzate spe- cifiche doglianze in ordine alla valenza del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice.

Quanto alla ritenuta inammissibilità del terzo e quarto motivo di appello (ri- guardanti, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee l’eccessiva severità della sanzione amministrativa applicata) la difesa sottolinea che il richiamo alle circostanze attenuanti generiche (già concesse dal giudice di primogrado) è frutto di un mero errore, superabile attraverso una let- tura delle deduzioni spese in ossequio al principio del favor impugnationis, e che entrambi i motivi intendevano censurare, con argomentazioni chiare e specifiche, l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorioadottato, ingiustificatamente più afflittivo di quello adottato dal GIP nel decreto penale opposto.

Doglianze di identico tenore il difensore avanza con riferimento alla declara- toria di inammissibilità del quinto motivo di appello (riguardante la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità) e della richiesta di applica- zione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., formulataall’udienza di discussione, avendo la Corte svolto, anche in questo caso, argomentazioni nel merito, proprie di un provvedimento di rigetto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2.La Corte territoriale, pur pervenendo ad una valutazione di inammissibilità del gravame, soffermandosi sulla genericità e assertività dei motivi proposti, - peraltro in molti casi fondata -ha poi esaminato ogni singola doglianza nel merito, con un percorso motivazionale che risulta conforme alla logica e rispettoso delle norme di legge.

Con riferimento al primo motivo si è rilevato, correttamente, che la lamentata violazione di legge era inesistente, avendo il giudice di primo grado depositato la motivazione della sentenza in data 27/11/2023, nel pieno rispetto del termine di 30 giorni indicato nel dispositivo e in conformità alla disciplina normativa in mate- ria di termini, che prevede, all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., che quando il termine scade (come nel caso in esame) in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Ugualmente, con riferimento al secondo motivo in punto di responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale, pur da ndo atto della aspecificità del motivo che con argomentazioni, generiche ed assertive, non si confrontavacriticamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ripreso poi l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con le doglianze avanzate e confutandole con argomentazioni aderenti in fatto alle risultanze degli atti probatori assunti e, sul piano giuridico, ai principi più volte affermati in sede di legittimità.

I giudici dell’appello hanno, infatti, rilevato che il verbale di constatazione del reato, in atti, risultava sottoscritto personalmente dal giudicabile, il quale, dopo la descrizione di quello che era accaduto e del rifiuto opposto all’accertamento, era stato anche invitato a rendere dichiarazioni (che non aveva voluto rilasciare), a riprova della piena consapevolezza del suo agire.

La Corte disattendeva, quindi, la doglianza difensiva in ordine all’omesso avviso al [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia e osservando che tale obbligonon sussiste nel caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento.

Tale conclusione risulta conforme all’orientamento consolidato di questa Corteche, in più occasioni, nel sancire il principio applicato dal giudice di merito,ha spiegato che l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza,in quanto l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a ga- rantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripe- tibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Nel caso di rifiuto, invece, il reato si perfeziona istantaneamente e viene, quindi, meno, la ragione giustificativa della garanzia in oggetto (cfr., in termini, tra le molte: Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 – 01 ; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603).

Con argomentazioni razionali e persuasive risultano disattesi anche i motiviin punto di dosimetria della penae della sanzione accessoria.

La Corte territoriale, pur rilevando ancora una volta l’assenza di specifici rilievia sostegno delle do- glianze esposte , ha richiamato e fatte proprie le valutazioni del giudice di primo grado che evidenziava l’elevata pericolosità della condotta di guida del giudicabile, per “le plurime violazioni delle più elementari regole cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale”, a giustifica della scelta di discostarsi dal mi- nimo edittale, e che aveva non solo già riconosciuto le circostanze attenuanti ge- neriche, ma le aveva applicate nella sua massima estensione, in ragione della gio- vane età dell’imputato e dell’assenza di precedenti penali.

Identico percorso argomentativo si rinviene nel provvedimento impugnato, laddove vengono disattese le richieste difensive di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.

Nel primo caso, la Corte territoriale, dopo aver evidenziato la palese genericità e indeterminatezza della richiesta, formulata senza alcuna specifica indicazione normativa dell’istituto di cui si invocava l’applicazione, ma unicamente attraverso l’inconferente richiamo al “criterio di conversione usato dal GIP nel decreto penale di condanna”, che, invece, non aveva operato alcuna sostituzione con il lavoro di pubblica utilità,sicché era da ritenersi incerto a quale specifico istituto intendesse riferirsi il difensore,si soffermava diffusamente ad indicare le ragioni per le quali sia l’applicazione dell’istituto disciplinato dagli artt. 53 e ss. l. n. 689 del 1981 sia di quello previsto dall’art. 186, comma 9 -bis, d. lgs. 285/1992, erano escluse dall’inequivoco dato normativo, che, per il primo, sancisce l’incompatibilità, in as- senza di una rinuncia dell’imputato, con il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 58 legge cit., nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150del 2021) e, per il secondo, il divieto di operare la sostituzione “per non più di una volta”, avendone il [OSCURATO:PERSONA] già beneficiato con riferimento ad un prece- dente reato per guida in stato di ebbrezza.

Nel secondo caso la Corte territoriale riteneva che l’esame della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., for- mulata in udienza, fosse precluso dall’inammissibilità del gravame, come configu- rato nel suo atto introduttivo, rilevando come la stessa, in ogni caso, non si con- frontasse con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, già richia- mato quando era stata vagliata la doglianza relativa alla dosimetria della pena, da cui emergeva l’apprezzabile offesa arrecata al bene/interesse tutelato dalla norma incriminatrice dal comportamento concreto del [OSCURATO:PERSONA], finendo, così, anche in questo caso, con il disattendere la richiesta nel merito.

3. Nonostante l’evidente disallineamento tra la motivazione (di infondatezza) e il dispositivo (di inammissibilità), il provvedimento, reso all’esito di un’udienza di discussione partecipata,risulta, quindi, congruamente motivato e con tal e ap- parato argomentativo il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi adeviden- ziare la specificità dei propri motivi ed a chiedere l’annullamento della declaratoria di inammissibilità al fine di ottenere una pronuncia di merito sulle proprie do- glianze, che nella sostanza c’è già statae per il quale quindi non ha alcun concreto interesse.

3.1. Va ribadito, invero, che costituisce principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,che l’interesse ad impugnare, di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non è mai un interesse alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni, bensì solo alla concreta possibilità di conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato, un plausibile vantaggio (vedi Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Rv. 275590; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014,Rv. 261207 -01; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, Rv. 253722 -01).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha conclusoper la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 17/04/2025, la Corte d'Appello di Milano di- chiaravainammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito di rito abbreviato,chiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,aveva condannato il citato imputato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. 285/1992, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, disponendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per la durata di anni 1, mesi 6. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato per un controllo in data 8/08/2022, alle ore 1:43 circa, dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA]- lano, mentre percorreva via Moscati in direzione [OSCURATO:PERSONA] a Milano a bordo di uno scooter Honda SH, risultato di proprietà di terzi. I militari, che avevano notato il motoveicolo attraversare due incroci mentre era acceso il semaforo rosso, riscontravano nel conducente i sintomi di un evidente stato di ebbrezza alcolica: alitosi alcolica, occhi lucidi, eccessiva loquacità, equilibrio precario e linguaggio sconnesso. Lo invitavano, pertanto, a sottoporsi ad accertamento con etilometro, al fine di verificare l’effettiva esistenza di una condizione di ubriachezza, ma il [OSCURATO:PERSONA] opponeva il proprio rifiuto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del pro- prio difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato sostanzialmente un unico motivodi ricorso, sebbene dettagliato con riferimento ai singoli motivi di appello ritenuti inammissibili, di seguito sintetizzatoconformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al comb. disp. di cui agli artt. 581, comma 1 bis, e 591 c.p.p., poichéla Corte territoriale ha svolto, su tutti i motivi di appello, valutazioni di merito vere e proprie, celando una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza, riservata dalla norme in via esclusiva alla Suprema Corte, sotto le vesti di una dichiarazione di inammissibilità per aspecificità. In particolare, con riferimento alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello (con cui si eccepiva il tardivo deposito della sentenza di primo grado e la mancata notifica dell’avviso di deposito) la difesa sottolinea l’assoluta specificità del vizio procedurale invocato, disatteso nel merito dalla Corte territoriale con ar- gomentazioni evocanti la disciplina normativa dei termini processuali ed il regime di sanatoria delle nullità, a riprova dell’assenza di qualsivoglia genericità. Argomentazioni analoghe sono sviluppate con riferimento alla ritenuta inam- missibilità del secondo motivo di appello (riguardante la configurabilità del reato per mancanza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di un verbale apposito dimostrativo della consapevole volontà dell’imputato in ordine alle conseguenze della sua scelta): anche in questo caso la Corte territoriale aveva ritenuto il motivo affetto da “aspecificità”, in quanto basato su affermazioni assertive e generiche, laddove, a giudizio del difensore, erano state avanzate spe- cifiche doglianze in ordine alla valenza del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice. Quanto alla ritenuta inammissibilità del terzo e quarto motivo di appello (ri- guardanti, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee l’eccessiva severità della sanzione amministrativa applicata) la difesa sottolinea che il richiamo alle circostanze attenuanti generiche (già concesse dal giudice di primogrado) è frutto di un mero errore, superabile attraverso una let- tura delle deduzioni spese in ossequio al principio del favor impugnationis, e che entrambi i motivi intendevano censurare, con argomentazioni chiare e specifiche, l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorioadottato, ingiustificatamente più afflittivo di quello adottato dal GIP nel decreto penale opposto. Doglianze di identico tenore il difensore avanza con riferimento alla declara- toria di inammissibilità del quinto motivo di appello (riguardante la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità) e della richiesta di applica- zione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., formulataall’udienza di discussione, avendo la Corte svolto, anche in questo caso, argomentazioni nel merito, proprie di un provvedimento di rigetto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2.La Corte territoriale, pur pervenendo ad una valutazione di inammissibilità del gravame, soffermandosi sulla genericità e assertività dei motivi proposti, - peraltro in molti casi fondata -ha poi esaminato ogni singola doglianza nel merito, con un percorso motivazionale che risulta conforme alla logica e rispettoso delle norme di legge. Con riferimento al primo motivo si è rilevato, correttamente, che la lamentata violazione di legge era inesistente, avendo il giudice di primo grado depositato la motivazione della sentenza in data 27/11/2023, nel pieno rispetto del termine di 30 giorni indicato nel dispositivo e in conformità alla disciplina normativa in mate- ria di termini, che prevede, all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., che quando il termine scade (come nel caso in esame) in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Ugualmente, con riferimento al secondo motivo in punto di responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale, pur da ndo atto della aspecificità del motivo che con argomentazioni, generiche ed assertive, non si confrontavacriticamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ripreso poi l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con le doglianze avanzate e confutandole con argomentazioni aderenti in fatto alle risultanze degli atti probatori assunti e, sul piano giuridico, ai principi più volte affermati in sede di legittimità. I giudici dell’appello hanno, infatti, rilevato che il verbale di constatazione del reato, in atti, risultava sottoscritto personalmente dal giudicabile, il quale, dopo la descrizione di quello che era accaduto e del rifiuto opposto all’accertamento, era stato anche invitato a rendere dichiarazioni (che non aveva voluto rilasciare), a riprova della piena consapevolezza del suo agire. La Corte disattendeva, quindi, la doglianza difensiva in ordine all’omesso avviso al [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia e osservando che tale obbligonon sussiste nel caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento. Tale conclusione risulta conforme all’orientamento consolidato di questa Corteche, in più occasioni, nel sancire il principio applicato dal giudice di merito,ha spiegato che l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza,in quanto l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a ga- rantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripe- tibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Nel caso di rifiuto, invece, il reato si perfeziona istantaneamente e viene, quindi, meno, la ragione giustificativa della garanzia in oggetto (cfr., in termini, tra le molte: Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 – 01 ; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603). Con argomentazioni razionali e persuasive risultano disattesi anche i motiviin punto di dosimetria della penae della sanzione accessoria. La Corte territoriale, pur rilevando ancora una volta l’assenza di specifici rilievia sostegno delle do- glianze esposte , ha richiamato e fatte proprie le valutazioni del giudice di primo grado che evidenziava l’elevata pericolosità della condotta di guida del giudicabile, per “le plurime violazioni delle più elementari regole cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale”, a giustifica della scelta di discostarsi dal mi- nimo edittale, e che aveva non solo già riconosciuto le circostanze attenuanti ge- neriche, ma le aveva applicate nella sua massima estensione, in ragione della gio- vane età dell’imputato e dell’assenza di precedenti penali. Identico percorso argomentativo si rinviene nel provvedimento impugnato, laddove vengono disattese le richieste difensive di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. Nel primo caso, la Corte territoriale, dopo aver evidenziato la palese genericità e indeterminatezza della richiesta, formulata senza alcuna specifica indicazione normativa dell’istituto di cui si invocava l’applicazione, ma unicamente attraverso l’inconferente richiamo al “criterio di conversione usato dal GIP nel decreto penale di condanna”, che, invece, non aveva operato alcuna sostituzione con il lavoro di pubblica utilità,sicché era da ritenersi incerto a quale specifico istituto intendesse riferirsi il difensore,si soffermava diffusamente ad indicare le ragioni per le quali sia l’applicazione dell’istituto disciplinato dagli artt. 53 e ss. l. n. 689 del 1981 sia di quello previsto dall’art. 186, comma 9 -bis, d. lgs. 285/1992, erano escluse dall’inequivoco dato normativo, che, per il primo, sancisce l’incompatibilità, in as- senza di una rinuncia dell’imputato, con il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 58 legge cit., nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150del 2021) e, per il secondo, il divieto di operare la sostituzione “per non più di una volta”, avendone il [OSCURATO:PERSONA] già beneficiato con riferimento ad un prece- dente reato per guida in stato di ebbrezza. Nel secondo caso la Corte territoriale riteneva che l’esame della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., for- mulata in udienza, fosse precluso dall’inammissibilità del gravame, come configu- rato nel suo atto introduttivo, rilevando come la stessa, in ogni caso, non si con- frontasse con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, già richia- mato quando era stata vagliata la doglianza relativa alla dosimetria della pena, da cui emergeva l’apprezzabile offesa arrecata al bene/interesse tutelato dalla norma incriminatrice dal comportamento concreto del [OSCURATO:PERSONA], finendo, così, anche in questo caso, con il disattendere la richiesta nel merito. 3. Nonostante l’evidente disallineamento tra la motivazione (di infondatezza) e il dispositivo (di inammissibilità), il provvedimento, reso all’esito di un’udienza di discussione partecipata,risulta, quindi, congruamente motivato e con tal e ap- parato argomentativo il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi adeviden- ziare la specificità dei propri motivi ed a chiedere l’annullamento della declaratoria di inammissibilità al fine di ottenere una pronuncia di merito sulle proprie do- glianze, che nella sostanza c’è già statae per il quale quindi non ha alcun concreto interesse. 3.1. Va ribadito, invero, che costituisce principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,che l’interesse ad impugnare, di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non è mai un interesse alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni, bensì solo alla concreta possibilità di conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato, un plausibile vantaggio (vedi Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Rv. 275590; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014,Rv. 261207 -01; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, Rv. 253722 -01). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il
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