CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 febbraio 2025 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale in data 19.7.2022 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Firenze 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce che alla data di deposito della motivazione della sentenza il reato per cui si procede era prescritto. Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Esaminando il primo motivo di ricorso lo stesso é manifestamente infondato atteso che alla data della pronuncia della sentenza oggi impugnata non era ancora decorso il termine massimo di cinque anni di prescrizione del reato. Manifestamente infondata é anche la seconda censura, avendo la Corte di merito motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'atteggiamento certamente non collaborativo tenuto dall'imputato al momento dall'accertamento in quanto lo stesso ha tentato di incolpare altri della guida del veicolo. Quanto alla misura della pena, la stessa si pone al di sotto della media edittale di talché non si richiede una specifica motivazione, non avendo peraltro l'imputato né in sede di appello né con il presente ricorso individuato elementi a sostegno della richiesta. Parimenti manifestamente infondato é il terzo motivo, avendo la Corte di merito espressamente valutato la durata della sospensione della Patente di guida congrua in relazione alle modalità della condotta dell'imputato. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso •n Roma, l' 11 novembre 2025 Il