CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 48148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 05/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia resa in data 26/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 628 commi primo e terzo, 61 n. 2, 582, 585 cod. pen. e art. 4 L. 110/75. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 comma primo n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - attesa la natura plurioffensiva del reato, ha dato adeguato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto concedibile l'invocata attenuante evidenziando il valore non esiguo della rapina, perpetuata peraltro con l'uso di un coltello e la lesione di ben due persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]