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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2022

Cassazione n. 27350/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE UDINE nei confronti di: TRIBUNALE TRIESTEcon l'ordinanza del 03/12/2022 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2022 il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Trieste in ordine alla decisione sull'incidente di esecuzione promosso dalla Procura della repubblica di Trieste con istanza dell'11/12/2021 volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 512/2017 emessa dal Tribunale di Trieste.

1.1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Trieste ha emesso in data 11/12/2021 un provvedimento di cumulo con il quale ha chiesto al Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, la revoca della sospensione condizionale concessa allo Zivanovic da quel Tribunale con la sentenza n. 512/2017 emessa il 05/04/2017, a seguito di altra condanna emessa dal Tribunale di Udine il 21/05/2019 e divenuta definitiva il 06/07/2019.

Il Tribunale di Trieste, all'udienza del 09/11/2022, si è però dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Udine, senza una esplicita motivazione.

1.2. Il Tribunale di Udine ha sollevato il conflitto di competenza rilevando che lo stesso provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di Trieste menziona, come ultimo titolo in esecuzione, una ulteriore condanna emessa dal Tribunale di Trieste e divenuta definitiva in data 13/09/2021, circostanza che emerge anche dal certificato penale del condannato, e che era sussistente alla data della decisione del Tribunale di Trieste.

Ha ritenuto perciò applicabile il criterio attributivo della competenza stabilito dall'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., in favore dell'ufficio giudiziario «che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».

Ha perciò sollevato conflitto di competenza con l'Ufficio rimettente. 2.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Trieste.

L'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».In applicazione di questa norma la Corte di cassazione ha costantemente stabilito che «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679), ed ancora più esplicitamente che «In materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.» (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600).

Deve altresì ribadirsi il principio secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuati° jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008).

Nel presente caso risulta che, alla data della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 28/04/2021.

La competenza deve pertanto essere attribuita a tale Ufficio giudiziario.

2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l'esecuzione, il Tribunale di Trieste, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 09 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE UDINE nei confronti di: TRIBUNALE TRIESTEcon l'ordinanza del 03/12/2022 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2022 il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Trieste in ordine alla decisione sull'incidente di esecuzione promosso dalla Procura della repubblica di Trieste con istanza dell'11/12/2021 volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 512/2017 emessa dal Tribunale di Trieste. 1.1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Trieste ha emesso in data 11/12/2021 un provvedimento di cumulo con il quale ha chiesto al Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, la revoca della sospensione condizionale concessa allo Zivanovic da quel Tribunale con la sentenza n. 512/2017 emessa il 05/04/2017, a seguito di altra condanna emessa dal Tribunale di Udine il 21/05/2019 e divenuta definitiva il 06/07/2019. Il Tribunale di Trieste, all'udienza del 09/11/2022, si è però dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Udine, senza una esplicita motivazione. 1.2. Il Tribunale di Udine ha sollevato il conflitto di competenza rilevando che lo stesso provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di Trieste menziona, come ultimo titolo in esecuzione, una ulteriore condanna emessa dal Tribunale di Trieste e divenuta definitiva in data 13/09/2021, circostanza che emerge anche dal certificato penale del condannato, e che era sussistente alla data della decisione del Tribunale di Trieste. Ha ritenuto perciò applicabile il criterio attributivo della competenza stabilito dall'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., in favore dell'ufficio giudiziario «che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo». Ha perciò sollevato conflitto di competenza con l'Ufficio rimettente. 2. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Trieste. L'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».In applicazione di questa norma la Corte di cassazione ha costantemente stabilito che «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679), ed ancora più esplicitamente che «In materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.» (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600). Deve altresì ribadirsi il principio secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuati° jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008). Nel presente caso risulta che, alla data della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 28/04/2021. La competenza deve pertanto essere attribuita a tale Ufficio giudiziario. 2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l'esecuzione, il Tribunale di Trieste, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 09 maggio 2023
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