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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17080/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do naiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 738/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CT]? di [OSCURATO:PERSONA], ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica dell'atto impositivo; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR rigettato il motivo di dedotta nullità dell'atto impositivo, firmato per delega di firma da un soggetto diverso dal capo ufficio, non avendo il contribuente dimostrato che l'atto non era riconducibile allo stesso capo ufficio ovvero che i suoi poteri erano stati usurpati.

Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del motivo svolta dal patrono erariale per aver il ricorrente proposto in appello una censura nuova — di contenuto difforme — rispetto a quelle svolte nei gradi di merito.

Proprio dallo stralcio del ricorso promosso dal contribuente, riportato a pagina 8 del controricorso, risulta che il contribuente si fosse peritato di richiamare la giurisprudenza resa da questa Corte in tema di delega di firma.

Pertanto, non può comunque essere considera nuova.

Ric. 2020 n. 29651 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- Tanto premesso, vale quanto già stabilito da questa Corte, ovverossia che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; n. 28850 del 2019; (Cass.n. 8814 del 2019). (Cfr. Cass., V-VI, n. 25711/2020).

Sennonché, è stato parimenti affermato che «A fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio sollevata dalla società contribuente, scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018, Rv. 647281-01) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione» (cfr. Cass., V, n. 20194/2020).

Nel caso in esame la CTR non ha fatto buon governo dei suindicati principi, avendo omesso non solo di accertare la validità della documentazione recante la delega di firma, ma avendo addirittura invertito l'onere probatorio, illegittimamente riversato in capo al contribuente.

Che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 29651 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do naiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 738/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CT]? di [OSCURATO:PERSONA], ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica dell'atto impositivo; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR rigettato il motivo di dedotta nullità dell'atto impositivo, firmato per delega di firma da un soggetto diverso dal capo ufficio, non avendo il contribuente dimostrato che l'atto non era riconducibile allo stesso capo ufficio ovvero che i suoi poteri erano stati usurpati. Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del motivo svolta dal patrono erariale per aver il ricorrente proposto in appello una censura nuova — di contenuto difforme — rispetto a quelle svolte nei gradi di merito. Proprio dallo stralcio del ricorso promosso dal contribuente, riportato a pagina 8 del controricorso, risulta che il contribuente si fosse peritato di richiamare la giurisprudenza resa da questa Corte in tema di delega di firma. Pertanto, non può comunque essere considera nuova. Ric. 2020 n. 29651 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Tanto premesso, vale quanto già stabilito da questa Corte, ovverossia che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; n. 28850 del 2019; (Cass.n. 8814 del 2019). (Cfr. Cass., V-VI, n. 25711/2020). Sennonché, è stato parimenti affermato che «A fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio sollevata dalla società contribuente, scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018, Rv. 647281-01) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione» (cfr. Cass., V, n. 20194/2020). Nel caso in esame la CTR non ha fatto buon governo dei suindicati principi, avendo omesso non solo di accertare la validità della documentazione recante la delega di firma, ma avendo addirittura invertito l'onere probatorio, illegittimamente riversato in capo al contribuente. Che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 29651 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria r
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