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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06392/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza clel 12 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato sottratto un telefono cellulare dopo che i due erano stati aggrediti. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che il punto decisivo della questione era la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rese in sede di denuncia e quelle effettuate nelle successive sommarie informazioni testimoniali, da cui risultava che la condotta di rapina era da escludersi, in quanto l'impossessamento del telefono cellulare della persona offesa era totalmente svincolato dalla violenza: [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti riferito di essere scappato ben prima che il coimputato del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) aveva ritrovato per terra il cellulare; il difensore osserva inoltre che nessun riscontro era emerso circa l'apporto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato a [OSCURATO:PERSONA] e che Bosco non aveva riconosciuto l'imputato nella individuazione fotografica, né era emersa alcuna responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'impossessamento del cellulare. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte del gruppo di persone che aveva aggredito le persone offese, quando le dichiarazioni di Bosco ed El KacIdoudi non erano state affatto chiare nell'individuazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che, al di là delle discrasie tra le due versioni rese, risultava che l'impossessamento del telefono cellulare era avvenuto dopo la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che dopo la sottrazione del telefono cellulare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ai quali si era arrivati in base alle descrizioni fornite da [OSCURATO:PERSONA]) erano stati trovati insieme presso l'abitazione del primo, che aveva poi condotto i militari operanti nel luogo ove aveva lasciato il telefono cellulare sottratto poco prima, il ché costituisce riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta posta in essere ai suoi danni.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza clel 12 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato sottratto un telefono cellulare dopo che i due erano stati aggrediti. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che il punto decisivo della questione era la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rese in sede di denuncia e quelle effettuate nelle successive sommarie informazioni testimoniali, da cui risultava che la condotta di rapina era da escludersi, in quanto l'impossessamento del telefono cellulare della persona offesa era totalmente svincolato dalla violenza: [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti riferito di essere scappato ben prima che il coimputato del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) aveva ritrovato per terra il cellulare; il difensore osserva inoltre che nessun riscontro era emerso circa l'apporto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato a [OSCURATO:PERSONA] e che Bosco non aveva riconosciuto l'imputato nella individuazione fotografica, né era emersa alcuna responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'impossessamento del cellulare. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte del gruppo di persone che aveva aggredito le persone offese, quando le dichiarazioni di Bosco ed El KacIdoudi non erano state affatto chiare nell'individuazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che, al di là delle discrasie tra le due versioni rese, risultava che l'impossessamento del telefono cellulare era avvenuto dopo la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che dopo la sottrazione del telefono cellulare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ai quali si era arrivati in base alle descrizioni fornite da [OSCURATO:PERSONA]) erano stati trovati insieme presso l'abitazione del primo, che aveva poi condotto i militari operanti nel luogo ove aveva lasciato il telefono cellulare sottratto poco prima, il ché costituisce riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta posta in essere ai suoi danni. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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