CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 26894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20054/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 867/2021 depositata il06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di pace di Venezia ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato, sulla base del verbale di accertamento del 5 agosto 2016, la violazione dell'art. 44 dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezian. 175 del 2009, per avere con il proprio natante transitato nel Bacino di S. Marco, alla velocità di 11-12-13 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser. Il Tribunale, per quanto qui rileva, ha accolto l’appello principale dell’amministrazione, ma ha annullato ugualmente l’ordinanza ingiunzione, ritenendo fondato il secondo motivo dell’appello incidentale dell’ingiunto, il quale aveva fatto valere la illegittimità dell’accertamento a causa della mancata preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità. Il tribunale ha ritenuto che, in assenza di disciplina specifica in ambito lagunare, fossero applicabilile norme e i principi relativi alla circolazione stradale , che impongono tale preventiva segnalazione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso l’Amministrazione sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del codice della navigazione e dell’art. 142 Codice della strada. I canali marittimi lagunari non sono strade, non applicandosi quindi analogicamente le norme del codice della strada, che non sono richiamate dal codice della navigazione. Il ricorso è fondato. Questa Corte(Cass. n. 19928/2022), in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva applicato analogicamente l’art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (nella parte in cui prevede che la velocità di un veicolo rilevata mediante apparecchiature di controllo va ridotta, al fine di evitare errori, in misura percentuale variabile in relazione al limii predefiniti dalla stessa norma), ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 2, codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, che costituiscono una normativa a sua volta di carattere speciale». S empre con riferimento alla circolazione nella Laguna di Venezia, questa Corte ha chiarito che il tipo di veicolo a motore, il grado divelocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da rendere priva di fondamento razionale l’applicazione alla navigazione di regole e principi propri della circolazione stradale(Cass. n. 1767 9/ 2022) . Nelle pronunce sopra richiamate la Corte di cassazione non ha mancato di evidenziare che , nelle fattispecie esaminate , il giudice ben avrebbe potuto decidere la controversia senza ricorrere al criterio della analogia, applicato quindi in assenza dei presupposti. Orbene, sulla scia di tali precedenti, analoga considerazione, mutatismutandis, deve essere ora proposta con riferimento alla mancata previsione della preventiva segnalazione della postazione di controllo, che, essendo estranea agli elementi costitutivi della condotta sanzionata , non impedisce l'accertamento demandato all'Autorità giudiziaria, con l'ulteriore conseguenza che il risultato raggiunto, tramite il ricorso all’analogia, non è stato quello di colmare un vuoto normativo, ma di integrare la disciplina esistente con una nuova regola di giudizio. La Corte di cassazione ha ancora precisato «l'applicazione in via analogica di una disposizione normativa ad una situazione non disciplinata richiede un'attenta considerazione del contesto normativa cui è riconducibile la fattispecie concreta. In particolare, laddove essa sia ricompresa in un corpus normativo in cui sono ravvisabili caratteri di specialità, in quanto dotato di proprie regole ispirate alla realizzazione di particolari interessi. Tali caratteri si riscontrano nel diritto della navigazione, che è retto da un proprio codice e costituisce una legislazione speciale, finalizzata alla realizzazione anche di interessi pubblici. Depone in tal senso la stessa disposizione dettata dal codice della navigazione a proposito dell'analogia (art. 1, comma 2), la quale stabilisce che, se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbono applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile (Cass. n. 1023 del 1988; Cass. n. 7571 del 1987; Cass. n. 383 del 1987). La regola in tema di applicazione analogica nel diritto della navigazione si caratterizza così, da un lato, dalla preferenza a colmare il vuoto normativo in forza delle stesse disposizioni del diritto della navigazione (c.d. analogia prioritaria), in quanto considerate più adeguate a regolare il caso concreto, dall'altro,dalla previsione, in via gradata, dell'applicabilità del diritto civile, secondo uno schema che conferma il carattere speciale del primo. Secondo la dottrina più autorevole l'espressione "diritto civile" designa il diritto comune, cioè il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, con esclusione delle norme appartenenti a legislazioni speciali, secondo la definizione sopra accolta. Certamente non appartiene al diritto comune, nel senso sopra precisato, il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, che danno luogo ad una legislazione speciale dettata per la singola materia, la quale è ispirata alla finalità della sicurezza della circolazione stradale»(art. 1 d.lgs. n. 285 del 1992) (Cass. n. 19928/2022). Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anc