CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 42482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 27 gennaio 2021, il tribunale monocratico di Lecco, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa loro in concorso contestato per tardività della querela proposta dalla persona offesa Anghileri. Riteneva il giudice monocratico che l'indicazione in fatto del danno di rilevante gravità non avesse rilievo in relazione all'assenza di formale contestazione e che non potesse applicarsi la nuova disciplina dettata dall'art. 649 bis cod.pen. quanto alla recidiva reiterata perché il fatto risultava commesso anteriormente l'introduzione di tale ultima norma. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per saltum il procuratore della Repubblica di Lecco deducendo violazione di legge in relazione alla mancata ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. posto che, il capo di imputazione, recava chiaramente indicato un profitto ingiusto ed un danno corrispondente pari ad C 114.000 e, quindi, certamente rilevante. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva l'accoglimento del ricorso ritenendo che:" nel caso di specie l'indicazione dell'importo della merce oggetto di consegna, pari ad euro 114.587, correttamente riferito al relativo valore commerciale, quale quantum del danno e dell'ingiusto profitto, costituisce un dato oggettivo, atto a consentire il più ampio dispiego dei mezzi difensivi, anche in ordine alla sua entità, e ad evidenziare di per sé gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, senza necessità di ulteriori specificazioni e di più approfondite valutazioni, data anche l'entità, con riferimento alle condizioni della persona offesa". 1.4 Con conclusioni depositate ritualmente in cancelleria la difesa degli imputati chiedeva il rigetto del ricorso osservando che" emerge che con riguardo all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.consistente nell'avere "cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità" la previsione normativa include una componente valutativa, in quanto la struttura della fattispecie comprende un elemento materiale, il danno, e un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare il danno di rilevante gravità. Ebbene nel capo di imputazione formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui al decreto di citazione in atti, non si riscontra né l'indicazione della norma violata contenente l'aggravante, né la menzione testuale dell'aggravante, infatti vi è solo un generico riferimento all'ingiusto profitto ed al danno correlati all'importo di capi di abbigliamento. Pertanto l'aggravante in questione non può ritenersi contestata in fatto". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Invero, deve essere ricordato come, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, in tema di contestazione in fatto di circostanze aggravanti ed effetto delle stesse, sia stato affermato che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436). In motivazione, la corte ha precisato sulla base di quali parametri potere ritenere correttamente formulata la contestazione in fatto di una circostanza aggravante, osservando come "è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie". Premesso quindi che la contestazione in fatto può certamente ritenersi insita nella descrizione di elementi oggettivi della fattispecie, quali il numero delle persone, il possesso di armi od oggetti atti ad offendere etc., le Sezioni Unite impongono invece una conclusione diversa nei casi in cui la previsione normativa include componenti valutative; e ciò in particolare per quei casi in cui le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata solo ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Ne consegue affermare che, applicato tale orientamento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., deve essere esclusa la possibilità di contestazione in fatto della stessa poiché essenzialmente caratterizzata da una componente valutativa costituita proprio dall'entità del danno procurato alla persona offesa che deve apparire rilevante; e ciò quanto meno in quei casi in cui alla contestazione dell'importo del danno non sia seguita neppure un'aggettivazione dello stesso in termini di rilevante entità. Proprio in applicazione di tale principio questa corte ha affermato come in tema di contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno (Sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, Rv. 278948). Ne consegue affermare che correttamente il tribunale monocratico di Lecco, all'esito peraltro di una assai approfondita valutazione, escludeva la procedibilità di ufficio nel caso in esame avendo r4 errato il pubblico ministero nell'elevare l'imputazione omettendo la formale contestazione della aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. nella rubrica nonché qualsiasi riferimento alla natura ingente del danno procurato così da ritenere già effettuata la valutazione in sede di formulazione dell'accusa. E poiché il giudizio di rilevanza di un danno patrimoniale in relazione al patrimonio della persona offesa assume una componente essenzialmente valutativa, in ossequio al dettato delle Sezioni Unite in precedenza citato, non può ritenersi che ai fini della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. sia sufficiente il solo ed esclusivo riferimento all'importo monetario oggetto di sottrazione in danno della vittima occorrendo, quanto meno, l'indicazione della rilevanza dello stesso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ro a, 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]