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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20212/2026

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resentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 71, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee sul ricorso iscritto al n. 8725/2022 r.g., propostoIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 71, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMacari Mauro, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/A, Roma, presso avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3399/2021 pubblicatain data 06/10/2021, n.r.g. 1156/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza n. 1293/2007 il Tribunale di Frosinone aveva annullato illicenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] spa a [OSCURATO:PERSONA] ed avevacondannato la banca a reintegrare il lavoratore e a pagargli tutte leretribuzioni maturate dal licenziamento fino alla reintegrazione, sulla basedell’ultima retribuzione globale di fatto; aveva altresì condannato il Macari arestituire le spettanze di fine rapporto ricevute al momento del licenziamento,ma aveva subordinato tale ultimo obbligo alla condizione dell’effettivaavvenuta reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni medio temporematurate.2.- Notificato il precetto dal Macari per il pagamento della somma di euro80.210,00 a titolo di retribuzioni arretrate ed accessori, ivi compresa lasomma di euro 4.178,03 a titolo di competenze di dicembre 2007,l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa veniva accolta dal medesimoTribunale, che dichiarava la nullità del precetto per insussistenza del requisitodella liquidità del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] affermava che le spettanze difine rapporto da restituire non erano state quantificate nella sentenzapresupposta, né in quella sentenza vi erano elementi indispensabili per laquantificazione, il che rendeva illiquido il credito vantato dal lavoratore.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dal Macari, riduceva l’efficacia delprecetto alla somma di euro 21.933,77, oltre accessori dal 20/12/2007 alsaldo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la somma di euro 4.178,03 a titolo di competenze di dicembre 2007,pure indicata in precetto, è stata espressamente ammessa comericevuta all’atto della reintegrazione, sicché questa somma va di certoespunta dal credito vantato dal lavoratore;Numero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026b) inoltre, nel precetto manca ogni riferimento al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso, che il Macari, nella memoria difensiva di primogrado, non ha mai contestato, neppure nel quantum, di averepercepito; anche tale somma, pari ad euro 41.781,57, va quindiespunta;c) la sentenza presupposta costituisce titolo esecutivo, perché il credito ivirappresentato è certo, liquido ed esigibile; è infatti indicatol’ammontare della retribuzione globale di fatto mensile da utilizzarecome parametro, pari ad euro 5.570,26, sicché la somma dovuta allavoratore è quantificabile con un mero criterio matematico, ossia conla moltiplicazione di tale somma per il numero dei mesi, con il risultatodi euro 245.091,44;d) nella medesima sentenza presupposta non erano state invece precisatele modalità di calcolo del t.f.r., dell’indennità di mancato preavviso edelle altre spettanze di fine rapporto, che il Macari avrebbe dovutorestituire;e) nondimeno, a seguito dell’avvenuta reintegrazione e del pagamentodelle spettanze retributive, la banca ha proceduto alla quantificazionedelle spettanze di fine rapporto da restituire, sicché da quel momentopotevano essere effettuati i conteggi di dare ed avere, poiché si erapure realizzata la condizione sospensiva cui era subordinatal’obbligazione restitutoria del Macari;f) da quel momento il lavoratore era in grado di effettuare i dovuti controllie quindi richiedere quanto, a suo dire, era ancora dovuto dalla banca;g) la tesi del Tribunale e della banca in termini di mancanza di liquidità edi esigibilità del credito porta al risultato inaccettabile della necessitàper il lavoratore di promuovere un nuovo giudizio di quantificazione,necessità da escludere vista la sussistenza dei requisiti del titoloesecutivo e considerato che pure il controcredito della banca, a seguitodella reintegrazione, era divenuto liquido ed esigibile;h) l’eccezione di novità, sollevata dal lavoratore rispetto alle eccezionisollevate dalla banca alle pagg. 20-22 della memoria difensiva, èinfondata, trattandosi di mere difese attinenti all’accertamento dellaconsistenza del credito del Macari;Numero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026i) la circostanza del pagamento dell’indennità di mancato preavviso èdocumentalmente provata dalla busta paga in atti e dalla mancanza dicontestazione da parte del lavoratore;j) va altresì espunta la somma di euro 4.062,85 calcolata a titolo diindennità sostitutiva di ferie non godute, poiché tale voce non spetta incaso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass. n.18707/2008);k) va espunto il t.f.r., da calcolare però al netto, come dedotto dallavoratore, e non al lordo di imposte e contributi (Cass. n.19375/2018);l) dal prospetto di liquidazione prodotto dal lavoratore appellante risultache l’importo netto da lui percepito all’atto della reintegrazione è statodi euro 73.284,00;m) dal calcolo fra il totale dovuto e le somme da detrarre risulta a creditodel lavoratore la somma residua di euro 21.933,77, alla quale va ridottoil precetto, oltre accessori dal 20/12/2007 (giorno della reintegrazione)fino al saldo;n) la parziale reciproca soccombenza induce a compensare per tre quartile spese del doppio grado, mentre il residuo quarto va posto a caricodella banca.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione(n.r.g. 7291/2022), affidato a nove motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e poi hadepositato memoria.6.- Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione (n.r.g. 8725/2022), affidato a sette motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8.- La ricorrente ha depositato memoria.9.- [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avversola medesima sentenza (art. 335 c.p.c.), si è riservata la motivazione neitermini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vaconvertito in ricorso incidentale.

Infatti, questa Corte ha più volte affermatoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessasentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nellostesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'attocontenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a séstante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato dispostodegli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato el'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021;Cass. n. 5695/2015).Nel caso di specie la sentenza d’appello, non notificata, risulta pubblicatain data 06/10/2021, il primo ricorso per cassazione risulta notificato in data22/03/2022 ed il successivo in data 30/03/2022, sicché sono entrambiammissibili.Per ragioni di priorità logico-giuridica va dapprima esaminato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da intendere come ricorso incidentale.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 474c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza del Tribunale diIl motivo è infondato.Come si evince dalla trascrizione del giudicato di cui al ricorso – il cui tenoreletterale è peraltro pacifico tra le parti – nella sentenza del Tribunale di[Macari] a restituire alla società ricorrente quanto percepito a titolo di T.F.R.dopo l’esecuzione dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ed ilpagamento del risarcimento dei danni, di cui al capo che precede”.

Il capo cheprecede, ossia il capo 2), contiene la condanna della società “al risarcimentodei danni, commisurati alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data dilicenziamento e sino alla data di reintegra, calcolate in €. 5.570,24 mensili …e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali”.Pronunziando il tal modo quel Tribunale ha quindi impedito – con il suoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudicato – l’operatività della compensazione anche atecnica, poiché haimposto alla banca innanzitutto di reintegrare il lavoratore e di risarcirgliintegralmente il danno e solo “dopo” l’avveramento di questi eventicondizionanti le ha consentito di pretendere in restituzione il t.f.r. a suo tempopagato al Macari all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.Ne consegue che i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del creditodel Macari non potevano in alcun modo essere pregiudicati dall’inesigibilitàdel credito della banca alla restituzione del t.f.r., che peraltro era certamenteun credito restitutorio liquido perché corrispondente alla somma a suo tempocorrisposta al Macari.

Né tantomeno i predetti caratteri del credito del Macaripotevano essere pregiudicati dalla domanda ulteriore, avanzata dalla bancacon l’opposizione a precetto, volta alla detrazione dell’indennità sostitutiva delpreavviso dal credito complessivamente vantato dal dipendente.E’ questo il senso complessivo anche della motivazione della sentenza dellaCorte territoriale qui impugnata (v. p. 3, terzo capoverso).Dunque, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la Corteterritoriale non ha affatto integrato il titolo esecutivo con elementi ad essoestranei, ma si è limitata a prendere atto di tutti gli elementi giàespressamente indicati nel giudicato e finanche nel suo dispositivo, conl’indicazione della retribuzione lorda da assumere a parametro per laliquidazione del danno risarcibile.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto “inaccettabile” che,altrimenti, il lavoratore avrebbe dovuto esperire una nuova azione per laquantificazione del suo credito, senza spiegare perché questo risultatosarebbe “inaccettabile”, dando quindi luogo ad una motivazione soloapparente.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 474 e 615c.p.c. per avere la Corte territoriale, giudice dell’opposizione a precetto,inammissibilmente integrato il titolo esecutivo, in cui vi era la condanna delMacari alla restituzione del t.f.r., avendo quantificato quel debito restitutorioNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026al netto piuttosto che al lordo di imposte e contributi dopo avere ammessoche nel giudicato “le modalità di calcolo del T.F.R., dell’indennità di mancatopreavviso e delle altre spettanze di fine rapporto non sono precisate”.Il motivo è infondato.In primo luogo, come sopra si è detto, il credito restitutorio della banca,per come conformato dal giudicato di cui alla sentenza n. 1293/2007, nonpoteva essere opposto in compensazione, neppure atecnica.

Dunque la suaeventuale illiquidità non poteva certo riflettersi sulla liquidità del credito dellavoratore, che, secondo quel giudicato, doveva essere adempiuto “prima” ed“a prescindere” dal controcredito restitutorio della banca, che l’avrebbe potutoesigere soltanto dopo aver adempiuto il proprio debito verso il lavoratore.In secondo luogo, proprio sul presupposto della mancata specificazionedelle modalità di calcolo del t.f.r., la Corte territoriale ha procedutoall’interpretazione di quel giudicato nell’unico modo possibile, ossia conformea diritto, cioè al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte dilegittimità, secondo cui gli obblighi restitutori del lavoratore vanno semprequantificati al netto di imposte e contributi, ossia con riguardo alla sommaeffettivamente entrata nel suo patrimonio e poi risultata indebita (ex multisCass. ord. n. 21196/2020; Cass. ord. n. 13530/2019; Cass. n. 19735/2018).5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezionedi prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore con il precetto e/o comunquedi perdita di quei diritti per inerzia del titolare.Il motivo è infondato.La ricorrente riporta i passaggi salienti del suo ricorso in opposizione aprecetto (v. ricorso per cassazione, p. 11), contenenti appunto le deduzionida lei articolate circa la prescrizione estintiva quinquennale ed ilcomportamento omissivo ed inerte tenuto per lungo tempo, quasi undecennio, dal lavoratore, il quale, rispetto alle spettanze percepite con ilcedolino di dicembre 2007, si era risolto ad intimare il precetto soltanto nel2016.

Le stesse deduzioni sono state poi dalla banca riproposte nella memoriadifensiva d’appello (v. ricorso per cassazione, p. 12).Su tali deduzioni ed eccezioni, di carattere preliminare, la Corte territorialeNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026ha taciuto.Ciononostante deve ravvisarsi un rigetto implicito, in quanto, con riguardoalla prescrizione, come è noto, quella relativa ai diritti nascenti dal giudicatoè decennale, anche se il termine originario fosse quello breve quinquennale(art. 2653 c.c.).

Quindi la Corte territoriale ha chiaramente tenuto presente ilregime del termine prescrizionale a seguito del giudicato, ritenendolo nondecorso visto che dalla sentenza d’appello del 2012 (confermativa di quella diprimo grado del 2007) alla data di notifica del precetto (11/03/2016) non eradecorso il decennio.

Quanto, poi, al comportamento inerte del lavoratore, laCorte territoriale ha rilevato che il giudizio di primo grado si era protratto conl’appello, terminato solo con sentenza pronunziata nell’anno 2012 e quindi haimplicitamente ritenuto non significativa l’inerzia che, in ipotesigiuridicamente rilevante, era durata fino al marzo 2016 e quindi si eraprotratta per meno di cinque anni, quale parametro minimo invocato dallastessa banca (v. ricorso per cassazione, p. 12).Va dunque ribadito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda odell’eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. ord. n. 25710/2024; Cass.ord. n. 20718/2018; Cass. ord. n. 29191/2017).6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziaresull’eccezione di inesistenza del titolo esecutivo e di mancanza di formulaesecutiva.

In particolare deduce che nel caso in esame la sentenza n.1293/2007 era stata appellata e poi confermata dalla Corte d’appello consentenza n. 902/2012, sicché il titolo esecutivo era rappresentato dallasentenza d’appello e non da quella di primo grado, poiché quest’ultima dovevaritenersi ormai sostituita da quella d’appello, come da giurisprudenza dilegittimità.

Aggiunge che la sentenza d’appello le era stata sì notificata dalNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026Macari (unitamente a quella di primo grado ed al precetto), ma senza laformula esecutiva, come invece sarebbe stato necessario, sicché nessunaesecuzione poteva essere minacciata né intrapresa.Il motivo è infondato, perché è certamente ravvisabile un rigetto implicitonella sentenza impugnata.Va infatti considerato che la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato la sentenza di primo grado n. 1293/2007 come quella passata ingiudicato e per tale ragione l’ha considerata titolo esecutivo, in quanto relativaad un credito ivi portato e ritenuto dotato dei caratteri di certezza, liquiditàed esigibilità.

Tale convincimento, peraltro motivato, rende incompatibile, sulpiano logico-giuridico, la opposta tesi propugnata dalla banca, che pertantodeve ritenersi implicitamente, ma univocamente, rigettata.

Ne consegue cheil lamentato vizio di omessa pronunzia non sussiste.7.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsisull’eccezione di non debenza di interessi e rivalutazione monetaria, pur daessa sollevata, in quanto già integralmente corrisposti in occasione dellareintegrazione e del cedolino paga di dicembre 2007.Il motivo è infondato.Come riconosce la stessa ricorrente nel settimo motivo, la Corte territoriale,a pag. 4 della sentenza, afferma: “Le somme relative alla rivalutazione(9.876,10) ed agli interessi legali (11.759,94) non sono state oggetto dispecifica contestazione e questo nonostante l’appellante [Macari] nellamemoria difensiva abbia precisato i criteri di calcolo”.I Giudici d’appello, dunque, hanno pronunziato, sia pure implicitamente maunivocamente, su quell’eccezione, ritenendola infondata.

Peraltro, dallastessa ricostruzione delle deduzioni al riguardo sollevate dalla banca (v.ricorso per cassazione, pp.17-18) si evince che essa aveva eccepito laprescrizione quinquennale di quegli accessori, il carattere “criptico” deiconteggi elaborati non con il precetto, ma solo con la memoria difensiva delMacari di primo grado, la loro non debenza perché dipesi dall’inerzia delcreditore ex art. 1227, co. 2, c.c.A fronte dell’affermazione dei Giudici d’appello di “non contestazione”, laNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026banca avrebbe dovuto prospettare ben altro vizio, inerente all’interpretazionedei suoi atti difensivi, e dolersi della sussistenza, invece, della contestazione.Invece il motivo prospetta un’omessa pronunzia, in realtà inesistente.8.- Con il settimo motivo, proposto in via subordinata rispetto al sesto, aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territorialeomesso di motivare sulla debenza dei predetti accessori.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento ai conteggielaborati dal lavoratore, sia pure non in precetto, ma con la memoria difensivadi primo grado, e alla “non contestazione” di quegli specifici importi da partedella banca.

Tale argomentazione soddisfa ampiamente il minimocostituzionale della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).9.- Va ora esaminato il ricorso principale del lavoratore.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il giudicato dicui alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1293/2007, ammettendo ladetrazione, dal dovuto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, in realtà maiversata dalla banca ed assente nel capo condannatorio del giudicato, peraltrospecifico e limitato al t.f.r.Il motivo è inammissibile con riguardo alla denunzia di omesso esame delmancato pagamento di tale indennità, che semmai avrebbe dovuto esserefatto valere sotto forma del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art.360, co. 1, n. 5), c.p.c.Per il resto il motivo è fondato.Dall’esame del giudicato, debitamente trascritto dal ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 10 ss.), si evince chiaramente che il capo 3), con cui quelTribunale aveva condannato, sotto condizione sospensiva, il lavoratore, avevaad oggetto unicamente la restituzione del t.f.r. e non pure dell’indennità dimancato preavviso, né di altre “spettanze di fine rapporto” (cui invece fariferimento la sentenza impugnata, a pag. 2 nel riportare lo “storico di lite”),di cui in quella sentenza (poi passata in giudicato) non vi è traccia.

Ciò,peraltro, era la conseguenza della difesa della banca, che nel suo ricorsoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026introduttivo del 26/05/2005 (era stata infatti la banca ad assumere l’iniziativagiudiziaria volta all’accertamento della legittimità del licenziamento) avevachiesto in subordine la restituzione del solo t.f.r. e non di altro (v. ricorso percassazione, p. 27).La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovi calcoli,tenendo conto che tuttavia la domanda restitutoria dell’indennità sostitutivadel preavviso è stata pur sempre avanzata dalla banca con l’opposizione aprecetto introduttivo del giudizio di primo grado, seguita dalla sentenzad’appello in questa sede impugnata.

In via preliminare i Giudici di rinviodovranno pertanto verificare l’ammissibilità di tale domanda restitutoria.10.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione diprescrizione ex art. 2948 c.c. ritualmente da lui sollevata in primo e insecondo grado quanto al diritto della banca alla restituzione di sommeasseritamente versate alla cessazione del rapporto di lavoro.Il motivo è fondato.Il ricorrente dimostra di aver sollevato la relativa eccezione di prescrizione,senza che sul punto vi sia stata alcun esame da parte della Corte territoriale,la quale dovrà tuttavia pur sempre verificare se sia applicabile il terminequinquennale oppure quello decennale di prescrizione, trattandosi di indebitooggettivo (come eccepito dalla controricorrente: v. controricorso, p. 9).Peraltro, introducendo il giudizio di opposizione a precetto, la banca haavanzato domanda di restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso,assumendo di averla pagata.

E tale circostanza è stata ritenuta dai Giudicid’appello non contestata dal lavoratore (v. sentenza impugnata, pp. 3-4).11.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per averela Corte territoriale motivato in modo solo apparente circa la ritenuta provadel pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, senza indicare da qualielementi probatori abbia tratto tale convincimento.Il motivo è infondato.A pag. 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale afferma: “Nelprecetto manca qualsiasi riferimento al pagamento dell’indennità sostitutivaNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026del preavviso, che il Macari non ha mai contestato, anche nel quantum, diavere percepito, soprattutto nella memoria di costituzione del giudizio diprimo grado, concluso con la sentenza oggi appellata.

Conseguentemente,per il principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione,l’avvenuto pagamento e l’ammontare sono stati provati.

La somma quindideve essere espunta dal quantum dovuto”.Si tratta di una motivazione che soddisfa ampiamente il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014).12.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corteterritoriale ritenuto erroneamente che la banca avesse assolto l’onere dellaprova relativo all’avvenuto pagamento dell’indennità di mancato preavviso.Il motivo è infondato per la medesima ragione sopra vista in relazione alterzo.13.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso l’esame delle eccezioni da lui sollevatecirca la non restituibilità dell’indennità di mancato preavviso.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Come dedotto dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, pp. 48-49), nellasua memoria difensiva di primo grado nel giudizio di opposizione a precettoegli aveva eccepito solo di non dover detrarre alcun’altra somma che “… laBanca ha conteggiato apoditticamente in suo favore, senza averle mairichieste”.

Quindi la contestazione da lui sollevata si incentrava unicamentesul fatto che, in precedenza, la banca non avesse mai richiesto la restituzionedi quella somma (indennità sostitutiva del preavviso).

Ne consegue che da unlato è conforme a diritto la deduzione della Corte territoriale, secondo cui nonvi era alcuna contestazione sul fatto storico dell’avvenuto pagamento dellapredetta indennità e sul suo ammontare e tanto bastava a ritenere assoltol’onere probatorio gravante sulla banca; dall’altro questa statuizione integrachiaramente un rigetto implicito di quell’eccezione, sicché non sussistel’omesso esame denunziato.14.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere laNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026Corte territoriale motivato con affermazione affette da irriducibile contrasto equindi inconciliabili circa la restituzione delle somme di euro 4.178,03 e dieuro 4.062,85.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato la non debenzadi quelle somme pur calcolate in precetto: la prima perché già percepita dallavoratore all’atto della reintegrazione, come da lui stesso – accerta la Corteterritoriale – dichiarato in precetto; la seconda perché rivendicata a titolo diindennità sostitutiva di ferie non godute, ritenuta dalla Corte territoriale nonspettante (in diritto) qualora il rapporto di lavoro sia stato ricostituito ex tunccon la reintegrazione nel posto di lavoro.Per il resto la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte undiverso apprezzamento di determinati cedolini paga e un diverso calcolo dellasomma da detrarre dall’importo precettato, attività interdette in sede dilegittimità, in quanto riservate al giudice di merito.15.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente individuato il “chiesto” da parte della banca, chenon aveva affatto richiesto la restituzione della somma di euro 4.178,03.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e quindi dispecificità, poiché il ricorrente non trascrive l’intero ricorso in opposizione aprecetto per dimostrare che la banca non avesse richiesto la restituzione diquella somma già pagata con il mese di dicembre 2007.16.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale omesso di esaminare le eccezioni da lui sollevate circa la nonrestituibilità della somma di euro 4.062,85 ed omesso di rilevare checomunque neppure di tale somma la banca aveva chiesto la restituzione.Il motivo è inammissibile sia per la medesima ragione del settimo, siaperché non si confronta con quella parte della decisione, con cui i Giudicid’appello hanno ritenuto che quella somma non fosse dovuta – in diritto – acausa ed in conseguenza dell’avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro.17.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per avere la Corte territorialeNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026ammesso la produzione di un nuovo documento in appello e consentito allabanca di sviluppare nuove eccezioni su quel documento, in particolare relativoal versamento di contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, con il qualela banca ha quindi eccepito di aver dimostrato l’avvenuto pagamento di quellavoce.Il motivo è inammissibile.Nel rito del lavoro, il potere del giudice di appello di vagliare l'ammissibilitàdei documenti prodotti per la prima volta in appello, nei limiti della loroindispensabilità ai fini della decisione – valutandone la potenziale idoneitàdimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppoassunto dall'intero processo – rientra nelle sue attribuzioni, il cui eserciziodeve essere adeguatamente motivato (Cass. n. 25374/2017).Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato evidenziando da un latoche le eccezioni di cui alle pagine da 20 a 22 della memoria difensiva d’appellodella banca erano “mere difese attinenti all’accertamento della consistenzadel diritto del Macari” (v. sentenza impugnata, p. 3, ult.cpv.) e, dall’altro, chela “circostanza del pagamento dell’indennità di preavviso … è comunquedocumentalmente provata dalla busta paga in atti e dalla mancanza assolutadi contestazioni” (v. sentenza impugnata, pp. 3-4).

Rispetto a tali argomentiil ricorrente non si confronta affatto, sicché il motivo difetta di pertinenzarispetto alla ratio decidendi.18.- I Giudici di rinvio regoleranno le spese anche del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo delricorso principale, rigetta il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto, dichiarainammissibili il settimo, l’ottavo ed il nono; rigetta il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 71, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentee sul ricorso iscritto al n. 8725/2022 r.g., propostoIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 71, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMacari Mauro, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/A, Roma, presso avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3399/2021 pubblicatain data 06/10/2021, n.r.g. 1156/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza n. 1293/2007 il Tribunale di Frosinone aveva annullato illicenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] spa a [OSCURATO:PERSONA] ed avevacondannato la banca a reintegrare il lavoratore e a pagargli tutte leretribuzioni maturate dal licenziamento fino alla reintegrazione, sulla basedell’ultima retribuzione globale di fatto; aveva altresì condannato il Macari arestituire le spettanze di fine rapporto ricevute al momento del licenziamento,ma aveva subordinato tale ultimo obbligo alla condizione dell’effettivaavvenuta reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni medio temporematurate.2.- Notificato il precetto dal Macari per il pagamento della somma di euro80.210,00 a titolo di retribuzioni arretrate ed accessori, ivi compresa lasomma di euro 4.178,03 a titolo di competenze di dicembre 2007,l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa veniva accolta dal medesimoTribunale, che dichiarava la nullità del precetto per insussistenza del requisitodella liquidità del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] affermava che le spettanze difine rapporto da restituire non erano state quantificate nella sentenzapresupposta, né in quella sentenza vi erano elementi indispensabili per laquantificazione, il che rendeva illiquido il credito vantato dal lavoratore.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dal Macari, riduceva l’efficacia delprecetto alla somma di euro 21.933,77, oltre accessori dal 20/12/2007 alsaldo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la somma di euro 4.178,03 a titolo di competenze di dicembre 2007,pure indicata in precetto, è stata espressamente ammessa comericevuta all’atto della reintegrazione, sicché questa somma va di certoespunta dal credito vantato dal lavoratore;Numero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026b) inoltre, nel precetto manca ogni riferimento al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso, che il Macari, nella memoria difensiva di primogrado, non ha mai contestato, neppure nel quantum, di averepercepito; anche tale somma, pari ad euro 41.781,57, va quindiespunta;c) la sentenza presupposta costituisce titolo esecutivo, perché il credito ivirappresentato è certo, liquido ed esigibile; è infatti indicatol’ammontare della retribuzione globale di fatto mensile da utilizzarecome parametro, pari ad euro 5.570,26, sicché la somma dovuta allavoratore è quantificabile con un mero criterio matematico, ossia conla moltiplicazione di tale somma per il numero dei mesi, con il risultatodi euro 245.091,44;d) nella medesima sentenza presupposta non erano state invece precisatele modalità di calcolo del t.f.r., dell’indennità di mancato preavviso edelle altre spettanze di fine rapporto, che il Macari avrebbe dovutorestituire;e) nondimeno, a seguito dell’avvenuta reintegrazione e del pagamentodelle spettanze retributive, la banca ha proceduto alla quantificazionedelle spettanze di fine rapporto da restituire, sicché da quel momentopotevano essere effettuati i conteggi di dare ed avere, poiché si erapure realizzata la condizione sospensiva cui era subordinatal’obbligazione restitutoria del Macari;f) da quel momento il lavoratore era in grado di effettuare i dovuti controllie quindi richiedere quanto, a suo dire, era ancora dovuto dalla banca;g) la tesi del Tribunale e della banca in termini di mancanza di liquidità edi esigibilità del credito porta al risultato inaccettabile della necessitàper il lavoratore di promuovere un nuovo giudizio di quantificazione,necessità da escludere vista la sussistenza dei requisiti del titoloesecutivo e considerato che pure il controcredito della banca, a seguitodella reintegrazione, era divenuto liquido ed esigibile;h) l’eccezione di novità, sollevata dal lavoratore rispetto alle eccezionisollevate dalla banca alle pagg. 20-22 della memoria difensiva, èinfondata, trattandosi di mere difese attinenti all’accertamento dellaconsistenza del credito del Macari;Numero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026i) la circostanza del pagamento dell’indennità di mancato preavviso èdocumentalmente provata dalla busta paga in atti e dalla mancanza dicontestazione da parte del lavoratore;j) va altresì espunta la somma di euro 4.062,85 calcolata a titolo diindennità sostitutiva di ferie non godute, poiché tale voce non spetta incaso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass. n.18707/2008);k) va espunto il t.f.r., da calcolare però al netto, come dedotto dallavoratore, e non al lordo di imposte e contributi (Cass. n.19375/2018);l) dal prospetto di liquidazione prodotto dal lavoratore appellante risultache l’importo netto da lui percepito all’atto della reintegrazione è statodi euro 73.284,00;m) dal calcolo fra il totale dovuto e le somme da detrarre risulta a creditodel lavoratore la somma residua di euro 21.933,77, alla quale va ridottoil precetto, oltre accessori dal 20/12/2007 (giorno della reintegrazione)fino al saldo;n) la parziale reciproca soccombenza induce a compensare per tre quartile spese del doppio grado, mentre il residuo quarto va posto a caricodella banca.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione(n.r.g. 7291/2022), affidato a nove motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e poi hadepositato memoria.6.- Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione (n.r.g. 8725/2022), affidato a sette motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8.- La ricorrente ha depositato memoria.9.- [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avversola medesima sentenza (art. 335 c.p.c.), si è riservata la motivazione neitermini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vaconvertito in ricorso incidentale. Infatti, questa Corte ha più volte affermatoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessasentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nellostesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'attocontenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a séstante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato dispostodegli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato el'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021;Cass. n. 5695/2015).Nel caso di specie la sentenza d’appello, non notificata, risulta pubblicatain data 06/10/2021, il primo ricorso per cassazione risulta notificato in data22/03/2022 ed il successivo in data 30/03/2022, sicché sono entrambiammissibili.Per ragioni di priorità logico-giuridica va dapprima esaminato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da intendere come ricorso incidentale.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 474c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza del Tribunale diIl motivo è infondato.Come si evince dalla trascrizione del giudicato di cui al ricorso – il cui tenoreletterale è peraltro pacifico tra le parti – nella sentenza del Tribunale di[Macari] a restituire alla società ricorrente quanto percepito a titolo di T.F.R.dopo l’esecuzione dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ed ilpagamento del risarcimento dei danni, di cui al capo che precede”. Il capo cheprecede, ossia il capo 2), contiene la condanna della società “al risarcimentodei danni, commisurati alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data dilicenziamento e sino alla data di reintegra, calcolate in €. 5.570,24 mensili …e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali”.Pronunziando il tal modo quel Tribunale ha quindi impedito – con il suoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudicato – l’operatività della compensazione anche atecnica, poiché haimposto alla banca innanzitutto di reintegrare il lavoratore e di risarcirgliintegralmente il danno e solo “dopo” l’avveramento di questi eventicondizionanti le ha consentito di pretendere in restituzione il t.f.r. a suo tempopagato al Macari all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.Ne consegue che i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del creditodel Macari non potevano in alcun modo essere pregiudicati dall’inesigibilitàdel credito della banca alla restituzione del t.f.r., che peraltro era certamenteun credito restitutorio liquido perché corrispondente alla somma a suo tempocorrisposta al Macari. Né tantomeno i predetti caratteri del credito del Macaripotevano essere pregiudicati dalla domanda ulteriore, avanzata dalla bancacon l’opposizione a precetto, volta alla detrazione dell’indennità sostitutiva delpreavviso dal credito complessivamente vantato dal dipendente.E’ questo il senso complessivo anche della motivazione della sentenza dellaCorte territoriale qui impugnata (v. p. 3, terzo capoverso).Dunque, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la Corteterritoriale non ha affatto integrato il titolo esecutivo con elementi ad essoestranei, ma si è limitata a prendere atto di tutti gli elementi giàespressamente indicati nel giudicato e finanche nel suo dispositivo, conl’indicazione della retribuzione lorda da assumere a parametro per laliquidazione del danno risarcibile.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto “inaccettabile” che,altrimenti, il lavoratore avrebbe dovuto esperire una nuova azione per laquantificazione del suo credito, senza spiegare perché questo risultatosarebbe “inaccettabile”, dando quindi luogo ad una motivazione soloapparente.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 474 e 615c.p.c. per avere la Corte territoriale, giudice dell’opposizione a precetto,inammissibilmente integrato il titolo esecutivo, in cui vi era la condanna delMacari alla restituzione del t.f.r., avendo quantificato quel debito restitutorioNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026al netto piuttosto che al lordo di imposte e contributi dopo avere ammessoche nel giudicato “le modalità di calcolo del T.F.R., dell’indennità di mancatopreavviso e delle altre spettanze di fine rapporto non sono precisate”.Il motivo è infondato.In primo luogo, come sopra si è detto, il credito restitutorio della banca,per come conformato dal giudicato di cui alla sentenza n. 1293/2007, nonpoteva essere opposto in compensazione, neppure atecnica. Dunque la suaeventuale illiquidità non poteva certo riflettersi sulla liquidità del credito dellavoratore, che, secondo quel giudicato, doveva essere adempiuto “prima” ed“a prescindere” dal controcredito restitutorio della banca, che l’avrebbe potutoesigere soltanto dopo aver adempiuto il proprio debito verso il lavoratore.In secondo luogo, proprio sul presupposto della mancata specificazionedelle modalità di calcolo del t.f.r., la Corte territoriale ha procedutoall’interpretazione di quel giudicato nell’unico modo possibile, ossia conformea diritto, cioè al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte dilegittimità, secondo cui gli obblighi restitutori del lavoratore vanno semprequantificati al netto di imposte e contributi, ossia con riguardo alla sommaeffettivamente entrata nel suo patrimonio e poi risultata indebita (ex multisCass. ord. n. 21196/2020; Cass. ord. n. 13530/2019; Cass. n. 19735/2018).5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezionedi prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore con il precetto e/o comunquedi perdita di quei diritti per inerzia del titolare.Il motivo è infondato.La ricorrente riporta i passaggi salienti del suo ricorso in opposizione aprecetto (v. ricorso per cassazione, p. 11), contenenti appunto le deduzionida lei articolate circa la prescrizione estintiva quinquennale ed ilcomportamento omissivo ed inerte tenuto per lungo tempo, quasi undecennio, dal lavoratore, il quale, rispetto alle spettanze percepite con ilcedolino di dicembre 2007, si era risolto ad intimare il precetto soltanto nel2016. Le stesse deduzioni sono state poi dalla banca riproposte nella memoriadifensiva d’appello (v. ricorso per cassazione, p. 12).Su tali deduzioni ed eccezioni, di carattere preliminare, la Corte territorialeNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026ha taciuto.Ciononostante deve ravvisarsi un rigetto implicito, in quanto, con riguardoalla prescrizione, come è noto, quella relativa ai diritti nascenti dal giudicatoè decennale, anche se il termine originario fosse quello breve quinquennale(art. 2653 c.c.). Quindi la Corte territoriale ha chiaramente tenuto presente ilregime del termine prescrizionale a seguito del giudicato, ritenendolo nondecorso visto che dalla sentenza d’appello del 2012 (confermativa di quella diprimo grado del 2007) alla data di notifica del precetto (11/03/2016) non eradecorso il decennio. Quanto, poi, al comportamento inerte del lavoratore, laCorte territoriale ha rilevato che il giudizio di primo grado si era protratto conl’appello, terminato solo con sentenza pronunziata nell’anno 2012 e quindi haimplicitamente ritenuto non significativa l’inerzia che, in ipotesigiuridicamente rilevante, era durata fino al marzo 2016 e quindi si eraprotratta per meno di cinque anni, quale parametro minimo invocato dallastessa banca (v. ricorso per cassazione, p. 12).Va dunque ribadito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda odell’eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. ord. n. 25710/2024; Cass.ord. n. 20718/2018; Cass. ord. n. 29191/2017).6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziaresull’eccezione di inesistenza del titolo esecutivo e di mancanza di formulaesecutiva. In particolare deduce che nel caso in esame la sentenza n.1293/2007 era stata appellata e poi confermata dalla Corte d’appello consentenza n. 902/2012, sicché il titolo esecutivo era rappresentato dallasentenza d’appello e non da quella di primo grado, poiché quest’ultima dovevaritenersi ormai sostituita da quella d’appello, come da giurisprudenza dilegittimità. Aggiunge che la sentenza d’appello le era stata sì notificata dalNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026Macari (unitamente a quella di primo grado ed al precetto), ma senza laformula esecutiva, come invece sarebbe stato necessario, sicché nessunaesecuzione poteva essere minacciata né intrapresa.Il motivo è infondato, perché è certamente ravvisabile un rigetto implicitonella sentenza impugnata.Va infatti considerato che la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato la sentenza di primo grado n. 1293/2007 come quella passata ingiudicato e per tale ragione l’ha considerata titolo esecutivo, in quanto relativaad un credito ivi portato e ritenuto dotato dei caratteri di certezza, liquiditàed esigibilità. Tale convincimento, peraltro motivato, rende incompatibile, sulpiano logico-giuridico, la opposta tesi propugnata dalla banca, che pertantodeve ritenersi implicitamente, ma univocamente, rigettata. Ne consegue cheil lamentato vizio di omessa pronunzia non sussiste.7.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsisull’eccezione di non debenza di interessi e rivalutazione monetaria, pur daessa sollevata, in quanto già integralmente corrisposti in occasione dellareintegrazione e del cedolino paga di dicembre 2007.Il motivo è infondato.Come riconosce la stessa ricorrente nel settimo motivo, la Corte territoriale,a pag. 4 della sentenza, afferma: “Le somme relative alla rivalutazione(9.876,10) ed agli interessi legali (11.759,94) non sono state oggetto dispecifica contestazione e questo nonostante l’appellante [Macari] nellamemoria difensiva abbia precisato i criteri di calcolo”.I Giudici d’appello, dunque, hanno pronunziato, sia pure implicitamente maunivocamente, su quell’eccezione, ritenendola infondata. Peraltro, dallastessa ricostruzione delle deduzioni al riguardo sollevate dalla banca (v.ricorso per cassazione, pp.17-18) si evince che essa aveva eccepito laprescrizione quinquennale di quegli accessori, il carattere “criptico” deiconteggi elaborati non con il precetto, ma solo con la memoria difensiva delMacari di primo grado, la loro non debenza perché dipesi dall’inerzia delcreditore ex art. 1227, co. 2, c.c.A fronte dell’affermazione dei Giudici d’appello di “non contestazione”, laNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026banca avrebbe dovuto prospettare ben altro vizio, inerente all’interpretazionedei suoi atti difensivi, e dolersi della sussistenza, invece, della contestazione.Invece il motivo prospetta un’omessa pronunzia, in realtà inesistente.8.- Con il settimo motivo, proposto in via subordinata rispetto al sesto, aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territorialeomesso di motivare sulla debenza dei predetti accessori.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento ai conteggielaborati dal lavoratore, sia pure non in precetto, ma con la memoria difensivadi primo grado, e alla “non contestazione” di quegli specifici importi da partedella banca. Tale argomentazione soddisfa ampiamente il minimocostituzionale della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).9.- Va ora esaminato il ricorso principale del lavoratore.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il giudicato dicui alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1293/2007, ammettendo ladetrazione, dal dovuto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, in realtà maiversata dalla banca ed assente nel capo condannatorio del giudicato, peraltrospecifico e limitato al t.f.r.Il motivo è inammissibile con riguardo alla denunzia di omesso esame delmancato pagamento di tale indennità, che semmai avrebbe dovuto esserefatto valere sotto forma del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art.360, co. 1, n. 5), c.p.c.Per il resto il motivo è fondato.Dall’esame del giudicato, debitamente trascritto dal ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 10 ss.), si evince chiaramente che il capo 3), con cui quelTribunale aveva condannato, sotto condizione sospensiva, il lavoratore, avevaad oggetto unicamente la restituzione del t.f.r. e non pure dell’indennità dimancato preavviso, né di altre “spettanze di fine rapporto” (cui invece fariferimento la sentenza impugnata, a pag. 2 nel riportare lo “storico di lite”),di cui in quella sentenza (poi passata in giudicato) non vi è traccia. Ciò,peraltro, era la conseguenza della difesa della banca, che nel suo ricorsoNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026introduttivo del 26/05/2005 (era stata infatti la banca ad assumere l’iniziativagiudiziaria volta all’accertamento della legittimità del licenziamento) avevachiesto in subordine la restituzione del solo t.f.r. e non di altro (v. ricorso percassazione, p. 27).La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovi calcoli,tenendo conto che tuttavia la domanda restitutoria dell’indennità sostitutivadel preavviso è stata pur sempre avanzata dalla banca con l’opposizione aprecetto introduttivo del giudizio di primo grado, seguita dalla sentenzad’appello in questa sede impugnata. In via preliminare i Giudici di rinviodovranno pertanto verificare l’ammissibilità di tale domanda restitutoria.10.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione diprescrizione ex art. 2948 c.c. ritualmente da lui sollevata in primo e insecondo grado quanto al diritto della banca alla restituzione di sommeasseritamente versate alla cessazione del rapporto di lavoro.Il motivo è fondato.Il ricorrente dimostra di aver sollevato la relativa eccezione di prescrizione,senza che sul punto vi sia stata alcun esame da parte della Corte territoriale,la quale dovrà tuttavia pur sempre verificare se sia applicabile il terminequinquennale oppure quello decennale di prescrizione, trattandosi di indebitooggettivo (come eccepito dalla controricorrente: v. controricorso, p. 9).Peraltro, introducendo il giudizio di opposizione a precetto, la banca haavanzato domanda di restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso,assumendo di averla pagata. E tale circostanza è stata ritenuta dai Giudicid’appello non contestata dal lavoratore (v. sentenza impugnata, pp. 3-4).11.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per averela Corte territoriale motivato in modo solo apparente circa la ritenuta provadel pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, senza indicare da qualielementi probatori abbia tratto tale convincimento.Il motivo è infondato.A pag. 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale afferma: “Nelprecetto manca qualsiasi riferimento al pagamento dell’indennità sostitutivaNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026del preavviso, che il Macari non ha mai contestato, anche nel quantum, diavere percepito, soprattutto nella memoria di costituzione del giudizio diprimo grado, concluso con la sentenza oggi appellata. Conseguentemente,per il principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione,l’avvenuto pagamento e l’ammontare sono stati provati. La somma quindideve essere espunta dal quantum dovuto”.Si tratta di una motivazione che soddisfa ampiamente il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014).12.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corteterritoriale ritenuto erroneamente che la banca avesse assolto l’onere dellaprova relativo all’avvenuto pagamento dell’indennità di mancato preavviso.Il motivo è infondato per la medesima ragione sopra vista in relazione alterzo.13.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso l’esame delle eccezioni da lui sollevatecirca la non restituibilità dell’indennità di mancato preavviso.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Come dedotto dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, pp. 48-49), nellasua memoria difensiva di primo grado nel giudizio di opposizione a precettoegli aveva eccepito solo di non dover detrarre alcun’altra somma che “… laBanca ha conteggiato apoditticamente in suo favore, senza averle mairichieste”. Quindi la contestazione da lui sollevata si incentrava unicamentesul fatto che, in precedenza, la banca non avesse mai richiesto la restituzionedi quella somma (indennità sostitutiva del preavviso). Ne consegue che da unlato è conforme a diritto la deduzione della Corte territoriale, secondo cui nonvi era alcuna contestazione sul fatto storico dell’avvenuto pagamento dellapredetta indennità e sul suo ammontare e tanto bastava a ritenere assoltol’onere probatorio gravante sulla banca; dall’altro questa statuizione integrachiaramente un rigetto implicito di quell’eccezione, sicché non sussistel’omesso esame denunziato.14.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere laNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026Corte territoriale motivato con affermazione affette da irriducibile contrasto equindi inconciliabili circa la restituzione delle somme di euro 4.178,03 e dieuro 4.062,85.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato la non debenzadi quelle somme pur calcolate in precetto: la prima perché già percepita dallavoratore all’atto della reintegrazione, come da lui stesso – accerta la Corteterritoriale – dichiarato in precetto; la seconda perché rivendicata a titolo diindennità sostitutiva di ferie non godute, ritenuta dalla Corte territoriale nonspettante (in diritto) qualora il rapporto di lavoro sia stato ricostituito ex tunccon la reintegrazione nel posto di lavoro.Per il resto la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte undiverso apprezzamento di determinati cedolini paga e un diverso calcolo dellasomma da detrarre dall’importo precettato, attività interdette in sede dilegittimità, in quanto riservate al giudice di merito.15.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente individuato il “chiesto” da parte della banca, chenon aveva affatto richiesto la restituzione della somma di euro 4.178,03.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e quindi dispecificità, poiché il ricorrente non trascrive l’intero ricorso in opposizione aprecetto per dimostrare che la banca non avesse richiesto la restituzione diquella somma già pagata con il mese di dicembre 2007.16.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale omesso di esaminare le eccezioni da lui sollevate circa la nonrestituibilità della somma di euro 4.062,85 ed omesso di rilevare checomunque neppure di tale somma la banca aveva chiesto la restituzione.Il motivo è inammissibile sia per la medesima ragione del settimo, siaperché non si confronta con quella parte della decisione, con cui i Giudicid’appello hanno ritenuto che quella somma non fosse dovuta – in diritto – acausa ed in conseguenza dell’avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro.17.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per avere la Corte territorialeNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026ammesso la produzione di un nuovo documento in appello e consentito allabanca di sviluppare nuove eccezioni su quel documento, in particolare relativoal versamento di contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, con il qualela banca ha quindi eccepito di aver dimostrato l’avvenuto pagamento di quellavoce.Il motivo è inammissibile.Nel rito del lavoro, il potere del giudice di appello di vagliare l'ammissibilitàdei documenti prodotti per la prima volta in appello, nei limiti della loroindispensabilità ai fini della decisione – valutandone la potenziale idoneitàdimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppoassunto dall'intero processo – rientra nelle sue attribuzioni, il cui eserciziodeve essere adeguatamente motivato (Cass. n. 25374/2017).Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato evidenziando da un latoche le eccezioni di cui alle pagine da 20 a 22 della memoria difensiva d’appellodella banca erano “mere difese attinenti all’accertamento della consistenzadel diritto del Macari” (v. sentenza impugnata, p. 3, ult.cpv.) e, dall’altro, chela “circostanza del pagamento dell’indennità di preavviso … è comunquedocumentalmente provata dalla busta paga in atti e dalla mancanza assolutadi contestazioni” (v. sentenza impugnata, pp. 3-4). Rispetto a tali argomentiil ricorrente non si confronta affatto, sicché il motivo difetta di pertinenzarispetto alla ratio decidendi.18.- I Giudici di rinvio regoleranno le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo delricorso principale, rigetta il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto, dichiarainammissibili il settimo, l’ottavo ed il nono; rigetta il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 7291/2022Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 20212/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris