CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17101-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.17101/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 390/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 248/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.11.18 la corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di euro 22.189, con il quale l’Inps aveva chiesto i contributi previdenziali nei confronti della società in epigrafe, quale committente ed in ragione del mancato pagamento da parte della ditta appaltatrice. In particolare,la corte territoriale ha applicato la decadenza ex articolo 29 del d.lgs. n. 276 /03 . Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi,cui resiste l’azienda con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03. Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all’azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2, del medesimo decreto nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 – ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass. 18004/19, Cass. 22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, di recente confermato da Cass.7691/24 e dal quale non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all’esame anche delle questioni rimaste assorbite e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione dell