CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19725/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi significativi di una non modesta gravità del fatto, in particolare valorizzando sia il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato (circa 50 grammi di hashish, da cui era ricavabili non meno di 150 dosi medie singole), sia la condotta tenuta del medesimo all'atto del controllo, consistita nel gettare l'involucro contenente la droga dal finestrino della propria auto prima di essere fermato dalla polizia giudiziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.