CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.648 cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata acquisita la prova che egli non sia l'autore del reato presupposto, e non abbia egli stesso proceduto alla masterizzazione dei DVD detenuti, duplicati e contraffatti. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai .Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, *t non censurabile. La Corte,Vriguardo, ha richiamato le foto effettuate dalla polizia giudiziaria, alle quali si evince l'elevatissimo numero di cd e dvd detenuti dal ricorrente in ogni stanza della sua abitazione, accatastati per terra e a ridosso delle pareti, nell'ordine di migliaia, escludendo che l'imputato abbia riprodotto per uso personale tali supporti magnetici, considerata anche la presenza di più copie del medesimo tipo. Peraltro, neppure il ricorrente ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso di tali supporti magnetici sequestrati, o affermato di essere l'autore della duplicazione, sicché non è credibile la tesi difensiva secondo la quale sia stato lo stesso imputato a duplicare le opere audio visive contenute nei [OSCURATO:PERSONA] rinvenuti nella sua abitazione. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro