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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06134/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26569/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] PUGLIAn.3395/2024 depositata i l 10/10/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 33951/1/2024 la CGT-2 della Puglia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso in rettifica accertamento IMU anno 2014.

2. Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di Bitritto.

3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la contribuente ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez.

U., 10 aprile 2024, n. 9611).

2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., art.111 Cost., per motivazione apparente, in quanto contenente affermazioni apodittiche, totalmente estranee ai fatti di causa e disancorate dal quadro probatorio.

Deduce che i giudici di appello, dopo aver dato atto delle doglianze della ricorrente relative al difetto di motivazione, avevano aderito integralmente alla pronuncia di primo grado ma tale condivisione non appariva sorretta da alcuna ulteriore indicazione che consentisse di comprenderne le ragioni, non forniva alcuna motivazione e risultava espressa in termini meramente “assertivi”, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa ed in quanto tale, inidonea ad assolvere la funzione cui è destinata, rectius: consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice alla decisione resa e che alla stessa il giudice sia pervenuto attraverso l’effettivo esame e la concreta valutazione dei motivi di impugnazione dedotti nell’originario ricorso avverso l’atto in rettifica impugnato.

3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 162, l. n. 296/06 ed art. 7 L. n. 212/2000, e art. 97 Cost. per avere i giudici di appello ritenuto infondato l’eccepito difetto di motivazione dell’impugnato avviso IMU in rettifica, sebbene le ragioni giustificatrici del maggior tributo accertato non fossero indicate né nel corpo dell’atto né nelle due delibere di giunta n. 72 del 13.06.2012 e n.105 del 21.11.2013 dallo stesso richiamate.

4. Il primo motivo è, all’evidenza, privo di fondamento alcuno come univocamente desumibile dal tenore delle ampie argomentazioni di cui alla sentenza impugnata che è qui opportuno richiamare testualmente al fine di comprovare come la pronunzia in questione raggiunge, ampiamente, il “minimo costituzionale” richiesto quanto alle motivazioni addotte.

4.1. I giudici hanno precisato: “L’appello è infondato e deve essere respinto.

Non sussiste il difetto di motivazione lamentato dalla parte appellante, in quanto l’avviso di accertamento contestato contiene in modo chiaro l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale nei confronti della contribuente ed è certamente in grado di garantire ampiamente il diritto di difesa della stessa, la quale, non a caso, ha avuto la possibilità di contestare in maniera puntuale la stessa pretesa.

Ciò perché, in concreto, l’atto contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere integrata la corretta motivazione, nonché il pieno rispetto, da parte del Comune della normativa in materia di valutazione delle aree da sottoporre all’imposta in questione.

D’altro canto, come già accennato, l’articolata difesa spiegata dalla contribuente, fin dal giudizio di primo grado, pur se infondata nel merito delle contestazioni, consente di comprendere come la stessa, dalla motivazione dell’atto impugnato, sia stata messa pienamente in condizione di difendersi dal momento che l’atto medesimo illustra chiaramente i propri presupposti giuridici e fattuali e le proprie ragioni.

Infine, in relazione al primo motivo, destituita di ogni fondamento è la doglianza relativa alla omessa allegazione di atti presupposti, in quanto come già correttamente stabilito dai Giudici di primo grado, nessuna allegazione è dovuta per gli atti conosciuti o conoscibili dai contribuenti con l’ordinaria diligenza, quali sono le delibere [OSCURATO:PERSONA] sostanza il contribuente è stato messo nelle condizioni di conoscere appieno le ragioni della pretesa impositiva senza alcun detrimento del suo diritto di difesa: per le delibere comunali richiamate nell'avviso di accertamento non vi è alcun obbligo di allegazione trattandosi di atti pubblici che soggiacciono ad un regime di pubblicità legale costituita dall'affissione all'albo pretorio del Comune stesso (cfr. art. 124 D.lgs. 18/08/2000, n. 267).

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione chiarendo che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti (in specie quelli a contenuto normativa, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. ord. n. 13105 del 25/07/2012 e ord. n. 22254 del 03/11/2016).

Le doglianze della contribuente (secondo motivo), poi, sono infondate anche in relazione all’asserita erroneità della valutazione da parte del Comune nel corpo della propria delibera consiliare n.10 del 2/5/2007 con la quale, recependo la prodromica relazione tecnica del 16/4/2007 redatta dall’UTC, sono stati determinati i valori dei terreni ricadenti nel territorio comunale, fra i quali quelli dell’odierna appellante.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, la Delibera in questione non risulta essere mai stata tempestivamente impugnata dalla contribuente né da altri, il che preclude ogni considerazione sul merito delle decisioni nella stessa contenute, trattandosi di ambito riservato alle scelte di merito della [OSCURATO:PERSONA], che, se mal esercitate, avrebbero dovuto essere portate, a suo tempo, al vaglio della competente Giustizia Amministrativa.

Poiché non risulta che ciò sia stato fatto, ogni doglianza di merito illustrata nella presente Sede è del tutto irrilevante, esulando dalla cognizione del [OSCURATO:PERSONA].

A quest’ultimo residuerebbe, infatti, in astratto solo la possibilità di disapplicare l’atto amministrativo presupposto (la menzionata Delibera) se lo stesso fosse illegittimo, vale a dire affetto da vizi di eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge.

Poiché neppure l’odierna appellante si spinge ad ipotizzare uno di tali vizi, ma continua a contestare solo il merito delle scelte, senza peraltro farsi carico, come astrattamente potrebbe, di addurre elementi concreti per dimostrare che la valutazione comunale è errata, non solo non è possibile disapplicare l’atto ma anche le doglianze di merito della contribuente vanno respinte.

In secondo luogo, va aggiunto, per mera completezza, che appare fondato il rilievo dell’odierna parte appellata la quale ha evidenziato la correttezza dell’atto impugnato, che riporta puntualmente l’iter di approvazione adottato e richiama espressamente tutta la normativa primaria e secondaria di riferimento, in base alla quale la stima determinata delle aree fabbricabili risulta congrua perché effettuata in base ai criteri indicati nelle delibere di Consiglio Comunale nonché nelle determinazioni dirigenziali prodromiche in argomento.

A tale correttezza corrisponde la mancanza assoluta di prova contraria da parte dell’appellante, che si è limitata a riproporre pedissequamente i contenuti dei motivi di ricorso diprimo grado (anch’essi non suffragati da alcun elemento concreto in ordine all’asserito minore valore dei terreni in questione), già correttamente respinti nella sentenza impugnata, per cui l'appello non può che essere respinto.

Infine, non appare rilevante la decisione inerente la comproprietaria dei medesimi terreni assunta da una diversa sezione della CTP di Bari, invocata dall’appellante, in quanto da un lato non vi è piena identità anche soggettiva tra le due controversie, ed in secondo luogo perchè la pronunzia non risulta munita degli estremi del passaggio in giudicato.

A ciò aggiungasi che l’odierna appellato ha invece prodotto alcune sentenze, anche di secondo grado, inerenti lo stesso Comune e controversie assai simili, conclusesi in senso favorevole per l’[OSCURATO:PERSONA], nelle quali le ragioni di impugnazione apparivano sovrapponibili (se mai ancor più articolate) di quelle proposte nella presente Sede, a dimostrazione di un orientamento piuttosto consolidato della Corte Pugliese.

In conclusione l'appello del tutto infondato va respinto e le spese anche dell’odierno grado di giudizio seguono la soccombenza”.

4.2. Orbene appare chiaro, dal tenore delle argomentazioni sopra richiamate, come dalla detta pronunzia sia univocamente e chiaramente evincibile la ratio decidendi in relazione al rigetto delle censure di parte contribuente oggetto di puntuale disamina da parte dei giudici di merito, sicchè non può, in alcun modo, ritenersi sussistente la nullità lamentata sulla scorta della pacifica giurisprudenza in materia di motivazione apparente (vedi, per tutte, Cass. Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).

5. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo.

5.1. Va ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso di ritenere che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., 12 marzo 2024, n. 6501).

Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Vale, del resto, il principio per cui in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili). (Cass. Sez. 5, 25/07/2012, n. 13105, Rv. 623846 -01).

La sentenza impugnata, quanto alla ritenuta insussistenza di vizi motivazionali dell’atto impositivo, si è attenuta ai suindicati principi e, peraltro, parte contribuente lungi dal confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di appello, senza richiamare neanche in termini riassuntivi l’avviso de quo , (risultando il ricorso anche carente sotto il profilo dell’autosufficienza) muove delle censure astratte ed aspecifiche, facendo riferimento ad “indimostrati errori”, a principi generali ed ad (ininfluenti) precedenti fra altre parti e, pertanto, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello ampiamente soffermatisi sulla motivazione dell’atto (vedi ff. 4/5).

Occorre, del resto, precisare che la valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità -che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 -01).

5.2. La manifesta infondatezza del motivo appare, invero, ulteriormente testimoniata dal tenore delle difese di cui alla memoria conclusiva in atti ove la parte ricorrente pone questioni nuove che non risultano previamente indicate nel ricorso introduttivo (impossibilità di accesso agli atti) o, comunque, profili che attengono al quantum della pretesa e non già a carenze motivazionali dell’atto in sé considerato (in realtà la parte si duole della erroneità dei criteri di calcolo del tributo fissati dalle delibere comunali).

6. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.

6.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

6.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzocomma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo.

6.3. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 600,00 in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26569/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] PUGLIAn.3395/2024 depositata i l 10/10/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 33951/1/2024 la CGT-2 della Puglia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso in rettifica accertamento IMU anno 2014. 2. Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di Bitritto. 3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la contribuente ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611). 2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., art.111 Cost., per motivazione apparente, in quanto contenente affermazioni apodittiche, totalmente estranee ai fatti di causa e disancorate dal quadro probatorio. Deduce che i giudici di appello, dopo aver dato atto delle doglianze della ricorrente relative al difetto di motivazione, avevano aderito integralmente alla pronuncia di primo grado ma tale condivisione non appariva sorretta da alcuna ulteriore indicazione che consentisse di comprenderne le ragioni, non forniva alcuna motivazione e risultava espressa in termini meramente “assertivi”, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa ed in quanto tale, inidonea ad assolvere la funzione cui è destinata, rectius: consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice alla decisione resa e che alla stessa il giudice sia pervenuto attraverso l’effettivo esame e la concreta valutazione dei motivi di impugnazione dedotti nell’originario ricorso avverso l’atto in rettifica impugnato. 3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 162, l. n. 296/06 ed art. 7 L. n. 212/2000, e art. 97 Cost. per avere i giudici di appello ritenuto infondato l’eccepito difetto di motivazione dell’impugnato avviso IMU in rettifica, sebbene le ragioni giustificatrici del maggior tributo accertato non fossero indicate né nel corpo dell’atto né nelle due delibere di giunta n. 72 del 13.06.2012 e n.105 del 21.11.2013 dallo stesso richiamate. 4. Il primo motivo è, all’evidenza, privo di fondamento alcuno come univocamente desumibile dal tenore delle ampie argomentazioni di cui alla sentenza impugnata che è qui opportuno richiamare testualmente al fine di comprovare come la pronunzia in questione raggiunge, ampiamente, il “minimo costituzionale” richiesto quanto alle motivazioni addotte. 4.1. I giudici hanno precisato: “L’appello è infondato e deve essere respinto. Non sussiste il difetto di motivazione lamentato dalla parte appellante, in quanto l’avviso di accertamento contestato contiene in modo chiaro l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale nei confronti della contribuente ed è certamente in grado di garantire ampiamente il diritto di difesa della stessa, la quale, non a caso, ha avuto la possibilità di contestare in maniera puntuale la stessa pretesa. Ciò perché, in concreto, l’atto contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere integrata la corretta motivazione, nonché il pieno rispetto, da parte del Comune della normativa in materia di valutazione delle aree da sottoporre all’imposta in questione. D’altro canto, come già accennato, l’articolata difesa spiegata dalla contribuente, fin dal giudizio di primo grado, pur se infondata nel merito delle contestazioni, consente di comprendere come la stessa, dalla motivazione dell’atto impugnato, sia stata messa pienamente in condizione di difendersi dal momento che l’atto medesimo illustra chiaramente i propri presupposti giuridici e fattuali e le proprie ragioni. Infine, in relazione al primo motivo, destituita di ogni fondamento è la doglianza relativa alla omessa allegazione di atti presupposti, in quanto come già correttamente stabilito dai Giudici di primo grado, nessuna allegazione è dovuta per gli atti conosciuti o conoscibili dai contribuenti con l’ordinaria diligenza, quali sono le delibere [OSCURATO:PERSONA] sostanza il contribuente è stato messo nelle condizioni di conoscere appieno le ragioni della pretesa impositiva senza alcun detrimento del suo diritto di difesa: per le delibere comunali richiamate nell'avviso di accertamento non vi è alcun obbligo di allegazione trattandosi di atti pubblici che soggiacciono ad un regime di pubblicità legale costituita dall'affissione all'albo pretorio del Comune stesso (cfr. art. 124 D.lgs. 18/08/2000, n. 267). In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione chiarendo che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti (in specie quelli a contenuto normativa, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. ord. n. 13105 del 25/07/2012 e ord. n. 22254 del 03/11/2016). Le doglianze della contribuente (secondo motivo), poi, sono infondate anche in relazione all’asserita erroneità della valutazione da parte del Comune nel corpo della propria delibera consiliare n.10 del 2/5/2007 con la quale, recependo la prodromica relazione tecnica del 16/4/2007 redatta dall’UTC, sono stati determinati i valori dei terreni ricadenti nel territorio comunale, fra i quali quelli dell’odierna appellante. Ciò per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, la Delibera in questione non risulta essere mai stata tempestivamente impugnata dalla contribuente né da altri, il che preclude ogni considerazione sul merito delle decisioni nella stessa contenute, trattandosi di ambito riservato alle scelte di merito della [OSCURATO:PERSONA], che, se mal esercitate, avrebbero dovuto essere portate, a suo tempo, al vaglio della competente Giustizia Amministrativa. Poiché non risulta che ciò sia stato fatto, ogni doglianza di merito illustrata nella presente Sede è del tutto irrilevante, esulando dalla cognizione del [OSCURATO:PERSONA]. A quest’ultimo residuerebbe, infatti, in astratto solo la possibilità di disapplicare l’atto amministrativo presupposto (la menzionata Delibera) se lo stesso fosse illegittimo, vale a dire affetto da vizi di eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge. Poiché neppure l’odierna appellante si spinge ad ipotizzare uno di tali vizi, ma continua a contestare solo il merito delle scelte, senza peraltro farsi carico, come astrattamente potrebbe, di addurre elementi concreti per dimostrare che la valutazione comunale è errata, non solo non è possibile disapplicare l’atto ma anche le doglianze di merito della contribuente vanno respinte. In secondo luogo, va aggiunto, per mera completezza, che appare fondato il rilievo dell’odierna parte appellata la quale ha evidenziato la correttezza dell’atto impugnato, che riporta puntualmente l’iter di approvazione adottato e richiama espressamente tutta la normativa primaria e secondaria di riferimento, in base alla quale la stima determinata delle aree fabbricabili risulta congrua perché effettuata in base ai criteri indicati nelle delibere di Consiglio Comunale nonché nelle determinazioni dirigenziali prodromiche in argomento. A tale correttezza corrisponde la mancanza assoluta di prova contraria da parte dell’appellante, che si è limitata a riproporre pedissequamente i contenuti dei motivi di ricorso diprimo grado (anch’essi non suffragati da alcun elemento concreto in ordine all’asserito minore valore dei terreni in questione), già correttamente respinti nella sentenza impugnata, per cui l'appello non può che essere respinto. Infine, non appare rilevante la decisione inerente la comproprietaria dei medesimi terreni assunta da una diversa sezione della CTP di Bari, invocata dall’appellante, in quanto da un lato non vi è piena identità anche soggettiva tra le due controversie, ed in secondo luogo perchè la pronunzia non risulta munita degli estremi del passaggio in giudicato. A ciò aggiungasi che l’odierna appellato ha invece prodotto alcune sentenze, anche di secondo grado, inerenti lo stesso Comune e controversie assai simili, conclusesi in senso favorevole per l’[OSCURATO:PERSONA], nelle quali le ragioni di impugnazione apparivano sovrapponibili (se mai ancor più articolate) di quelle proposte nella presente Sede, a dimostrazione di un orientamento piuttosto consolidato della Corte Pugliese. In conclusione l'appello del tutto infondato va respinto e le spese anche dell’odierno grado di giudizio seguono la soccombenza”. 4.2. Orbene appare chiaro, dal tenore delle argomentazioni sopra richiamate, come dalla detta pronunzia sia univocamente e chiaramente evincibile la ratio decidendi in relazione al rigetto delle censure di parte contribuente oggetto di puntuale disamina da parte dei giudici di merito, sicchè non può, in alcun modo, ritenersi sussistente la nullità lamentata sulla scorta della pacifica giurisprudenza in materia di motivazione apparente (vedi, per tutte, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). 5. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. 5.1. Va ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso di ritenere che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., 12 marzo 2024, n. 6501). Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Vale, del resto, il principio per cui in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili). (Cass. Sez. 5, 25/07/2012, n. 13105, Rv. 623846 -01). La sentenza impugnata, quanto alla ritenuta insussistenza di vizi motivazionali dell’atto impositivo, si è attenuta ai suindicati principi e, peraltro, parte contribuente lungi dal confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di appello, senza richiamare neanche in termini riassuntivi l’avviso de quo , (risultando il ricorso anche carente sotto il profilo dell’autosufficienza) muove delle censure astratte ed aspecifiche, facendo riferimento ad “indimostrati errori”, a principi generali ed ad (ininfluenti) precedenti fra altre parti e, pertanto, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello ampiamente soffermatisi sulla motivazione dell’atto (vedi ff. 4/5). Occorre, del resto, precisare che la valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità -che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 -01). 5.2. La manifesta infondatezza del motivo appare, invero, ulteriormente testimoniata dal tenore delle difese di cui alla memoria conclusiva in atti ove la parte ricorrente pone questioni nuove che non risultano previamente indicate nel ricorso introduttivo (impossibilità di accesso agli atti) o, comunque, profili che attengono al quantum della pretesa e non già a carenze motivazionali dell’atto in sé considerato (in realtà la parte si duole della erroneità dei criteri di calcolo del tributo fissati dalle delibere comunali). 6. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato. 6.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 6.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzocomma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo. 6.3. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 600,00 in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers
Sentenza Cassazione n. 06134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris