CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 31 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497-bis e 494 cod. pen., per avere concorso nella falsificazione di una carta di identità, intestata ad un'altra donna, e per essersi sostituita a quest'ultima nell'aprire un conto corrente bancario su cui far confluire gli assegni provenienti dalla liquidazione di sinistri stradali, assegni mai pervenuti ai reali beneficiari. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto alla richiesta, che si assume formulata nell'atto di appello, di ritenere assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 497- bis cod. pen., in ragione della clausola di salvezza di cui alla prima disposizione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il quantum di aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. — reputato dalla ricorrente eccessivo tenuto conto dei limiti edittali del reato — e circa la sua giustificazione, in tesi inesistente [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso — con cui la parte si duole del mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 in quello di cui all'art. 497 -bis cod. pen. — è infondato. Preliminarmente va precisato che, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione, la previsione della condotta di falsificazione del documento di identità di cui al comma secondo dell'art. 497 -bis cod. pen. non è circostanza aggravante del reato di cui al primo comma del medesimo articolo, ma fattispecie autonoma di reato (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303, in motivazione; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). Fatta questa premessa, la questione dell'assorbimento non può avere seguito perché, come condivisibilmente affermato in più riprese da questa Corte rispetto a fattispecie concrete analoghe, il delitto di sostituzione di persona non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi, ma i due reati concorrono; infatti — si è sostenuto — «la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima — nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto — presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis cod. pen.» (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv. 270206; in questo senso anche Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076 ; Sez. 2, n. 6597 del 19/12/2013, dep. 2014, Brizzi, Rv. 258536; Sez. 5, n. 14350 del 23/01/2012, Manna, Rv. 252306). In altri termini, va escluso il preteso assorbimento perché una cosa è la falsificazione del documento — nella specie incontestata e, peraltro, emersa in maniera chiara dalla presenza della foto dell'imputata sulla carta di identità contraffatta — un'altra cosa è la condotta di chi, munito di quel documento falsificato, spenda le generalità del soggetto ivi indicato. Si tratta di due condotte ben distinte, che solo eventualmente possono essere entrambe realizzate allorché il soggetto agente, oltre a concorrere nella falsificazione quantomeno apponendo la sua foto sul documento, lo utilizzi poi per attestare falsamente la sua identità e sostituirsi al soggetto indicato nel documento. Non è senza significato, poi, la scelta del legislatore di non includere, tra le condotte punite dall'art. 497 -bis cod. pen., anche quella di utilizzazione. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il quantum dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. — è inammissibile in quanto, benché effettivamente la Corte distrettuale non abbia risposto specificamente, si ricollega ad un motivo di appello del tutto generico, che si era limitato ad invocare una riduzione della pena. Tale motivo era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorren