CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25884-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1251/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2019 n. 25884 sez. MT ud. 25-05-2022 -2- r.g. 25884/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] in Tessarolo azielda agricola [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Acenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CM del Piemonte, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in Tessarolo azienda agricola srl, di quattro avvisi di liquidazione emessi ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2015, ha accolto l'appello della contribuente. La C:TP aveva rigettato i ricorsi della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in Tassarolo AZiE nda agricola srl, ritenendo l'operato dell'Ufficio esente da censure, aveldo agito gli accertatori nel rispetto del dettato normativo, in quanto [OSCURATO:PERSONA], in possesso della qualifica di IAP per altra società, Le terre di [OSCURATO:PERSONA] srl, non poteva utilizzare tale qualifica ancile in relazione agli atti di compravendita stipulati per [OSCURATO:SOCIETA] an REA -o srl, con conseguente corretto recupero delle agevolazioni ex art. 2 cumnna 4 bis I. 194/2009. La CTR ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] agricola srl, riscontrando la presenza di tutti i requisiti previsti per le società agricole, ex art. 1 D.Lgs 99/2004, in vigore nell'anno di riferimento. La c:ontribuente si costituisce con controricorso. Ccr siderato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del art.1, comma 3 bis del D.Lgs 99/2004, in relazione all'art.360, CU T ma 1, n.3, per avere la CTR ritenuto che la spendita della qualifica 1A3 fosse legittima rispetto alla "[OSCURATO:PERSONA] in Tassarolo - az [OSCURATO:SOCIETA].", mentre fosse illegittima rispetto alle "Terre di [OSCURATO:PERSONA]", società che "indebitamente ha beneficiato della riduzione di inngsta". Ciò in quanto la qualifica di imprenditore agricolo in capo alla so:età discende solo dalla presenza delle condizioni previste dalla I cc e. II motivo è inammissibile. :1.3 Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n.8758/2017); pertanto non è consentito dedurre sotto l'aDoarente violazione di legge una richiesta di rivalutazione analitica tanto del contenuto dei fatti storici quanto delle valutazioni di quei fatti esDresse dal giudice di merito al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). :1.4, Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate chiede in realtà di accertare il momento in cui è avvenuto l'apporto della qualifica IAP da pale della signora Scaccuto al fine di riformare la sentenza della CTR, lac:c ove la CTR ha statuito in maniera conforme ai principi di diritto, riscontrando la presenza di tutti i requisiti previsti per le società agricole, ex art. 1 D.Lgs 99/2004, in vigore nell'anno di riferimento. CR) in quanto la società agricola [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto es:lusivamente l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c. con l'esposizione nella propria denominazione sociale della indicazione di 'società agricola" (ex art. 2 comma 1); la qualifica di "imprenditore ag-icolo professionale" ex art.1, comma 3; un amministratore con qua ifica IAP nella persona di [OSCURATO:PERSONA], in possesso di iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e.qu parata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di impDste indirette e creditizie, ex art. 1, comma 4. La spendita della qua ifica di IAP della Scaccuto in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] prima E? della società Le terre srl poi, è stata ritenuta illegittima dalla CTR, potendosi beneficiare dell'agevolazione in relazione ad una sola so :ietà. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Itando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito de: contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dan'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 5.(300,00 oltre spese generali nella misur