CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14917 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per il deposito di derrate in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso; Oggetto: accisa –depositario autorizzato -responsabilità del garante– falsa attestazione di uscita- - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 106/1/2019, depos itata i n data 31 dicembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato all’[OSCURATO:PERSONA] per il deposito di derrate in Bolzano relativo ad accise su prodotti alcolici in qualità di depositario autorizzato tenuto alla garanzia della regolarità della circolazione dei prodotti in regime di sospensione; avverso l’atto impositivo l’Ente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Ente aveva proposto appello; la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane h a quindi proposto ricorso per la cassazione aff idato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Ente depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che parte controricorrente ha depositato un’istanza di sospensione con la quale ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022; si rende quindi necessaria la sospensione del giudizio e il rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte: sospende il giudi