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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14992/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Brescia ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. e di trattamento sanzionatorio) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Brescia ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. e di trattamento sanzionatorio) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] l
Sentenza Cassazione n. 14992/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris