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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione Sez. 5, con sentenza n. 33.192 del 15 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata l'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 27 ottobre 2014, ha ridotto e rideterminato la pena irrogata a Paolo ZAGO nella misura di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale ex artt. 216, primo comma, n. 1 e n. 2, 223 r.d. n. 267 del 1942 (capi Al e B), pure riducendo nella stessa misura le pene accessorie dell'interdizione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ZAGO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. per inosservanza di quanto statuito dalla sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla doppia valutazione, ai fini della determinazione della pena, della bancarotta per dissipazione di cui al capo A2), per la quale è intervenuto il proscioglimento a seguito della riqualificazione in bancarotta documentale semplice ex art. 217 r.d. n. 367 del 1942, e della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), già considerata nella complessiva gravità del fatto.

Prima dell'annullamento con rinvio, il giudice di secondo grado aveva ritenuto l'imputato meritevole per il capo Al) di una pena di anni tre e mesi sei di reclusione, superiore al minimo edittale, in ragione della molteplicità dei fatti di bancarotta, perché si asteneva dal chiedere il fallimento così aggravando il dissesto della società, ponendo in essere fatti di bancarotta per distrazione, dissipazione e documentale, sicché la pena base individuata in sede di rinvio in anni tre e mesi tre di reclusione per il capo Al) tiene erroneamente conto dei reati di bancarotta di cui al capo A2) e al capo C) per i quali è stato pronunciato il proscioglimento per prescrizione da parte della Corte di Cassazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e manifestamente infondato.

3.1. Il giudice di rinvio, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il più grave reato di cui al capo Al), concernente la bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuta più grave rispetto all'altra ipotesi bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), lo ha individuato in anni tre e mesi tre di reclusione, in misura cioè inferiore a quella determinata nei primi due gradi di giudizio, largamente al di sotto della media edittale (pena della reclusione da tre a dieci anni).

Si è da tempo chiarito che, pur essendo astrattamente possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) — come avvenuto nel caso in esame —, resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), elementi cui ha comunque fatto riferimento il giudice di rinvio.

Il giudice di rinvio ha, infatti, fatto riferimento alla congruità della pena, così sottraendosi a qualunque censura di illegittimità o vizio della motivazione, essendo stata presa a riferimento una pena inferiore al medio edittale.

3.2. Del resto, il ricorso non sviluppa censure ex art. 133 cod. pen., ma si limita a evidenziare il percorso di determinazione della pena seguito nei precedenti gradi di merito che, tuttavia, non influisce su quello al quale si è attenuto il giudice di rinvio.

L'aumento di sei mesi di reclusione disposto per la continuazione fallimentare con il reato di cui al capo B), che il ricorso non critica, è, in effetti, doveroso (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy, Rv. 249665), tanto che risulta una mera asserzione la circostanza che di detto reato si sia tenuto conto nella determinazione della pena base per il capo Al).

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione Sez. 5, con sentenza n. 33.192 del 15 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata l'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 27 ottobre 2014, ha ridotto e rideterminato la pena irrogata a Paolo ZAGO nella misura di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale ex artt. 216, primo comma, n. 1 e n. 2, 223 r.d. n. 267 del 1942 (capi Al e B), pure riducendo nella stessa misura le pene accessorie dell'interdizione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ZAGO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. per inosservanza di quanto statuito dalla sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla doppia valutazione, ai fini della determinazione della pena, della bancarotta per dissipazione di cui al capo A2), per la quale è intervenuto il proscioglimento a seguito della riqualificazione in bancarotta documentale semplice ex art. 217 r.d. n. 367 del 1942, e della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), già considerata nella complessiva gravità del fatto. Prima dell'annullamento con rinvio, il giudice di secondo grado aveva ritenuto l'imputato meritevole per il capo Al) di una pena di anni tre e mesi sei di reclusione, superiore al minimo edittale, in ragione della molteplicità dei fatti di bancarotta, perché si asteneva dal chiedere il fallimento così aggravando il dissesto della società, ponendo in essere fatti di bancarotta per distrazione, dissipazione e documentale, sicché la pena base individuata in sede di rinvio in anni tre e mesi tre di reclusione per il capo Al) tiene erroneamente conto dei reati di bancarotta di cui al capo A2) e al capo C) per i quali è stato pronunciato il proscioglimento per prescrizione da parte della Corte di Cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e manifestamente infondato. 3.1. Il giudice di rinvio, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il più grave reato di cui al capo Al), concernente la bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuta più grave rispetto all'altra ipotesi bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), lo ha individuato in anni tre e mesi tre di reclusione, in misura cioè inferiore a quella determinata nei primi due gradi di giudizio, largamente al di sotto della media edittale (pena della reclusione da tre a dieci anni). Si è da tempo chiarito che, pur essendo astrattamente possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) — come avvenuto nel caso in esame —, resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), elementi cui ha comunque fatto riferimento il giudice di rinvio. Il giudice di rinvio ha, infatti, fatto riferimento alla congruità della pena, così sottraendosi a qualunque censura di illegittimità o vizio della motivazione, essendo stata presa a riferimento una pena inferiore al medio edittale. 3.2. Del resto, il ricorso non sviluppa censure ex art. 133 cod. pen., ma si limita a evidenziare il percorso di determinazione della pena seguito nei precedenti gradi di merito che, tuttavia, non influisce su quello al quale si è attenuto il giudice di rinvio. L'aumento di sei mesi di reclusione disposto per la continuazione fallimentare con il reato di cui al capo B), che il ricorso non critica, è, in effetti, doveroso (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665), tanto che risulta una mera asserzione la circostanza che di detto reato si sia tenuto conto nella determinazione della pena base per il capo Al). 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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