CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 1966
Cassazione n. 46745/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il 13/11/1966, avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 23 gennaio del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina di un telefono cellulare e cessione di sostanze stupefacenti ad un terzo soggetto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di rapina di cui al capo A) della imputazione. Secondo il ricorrente, la persona offesa non avrebbe consegnato il telefono all'imputato a seguito di un comportamento aggressivo, minaccioso o intimidatorio ma spontaneamente e di sua iniziativa, non essendogli stato puntato alcun coltello né essendo stato minacciato con una spada; tanto sarebbe stato confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione dell'art. 500 cod. proc. pen.. La Corte di appello avrebbe irritualmente provato il fatto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa utilizzate per le contestazioni. Sotto tale profilo la motivazione della Corte di appello sarebbe anche affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità; 3) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile la persona offesa anche relativamente alla presenza di un testimone, tale Vladimir mai identificato; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cessione di sostanza stupefacente, non essendo stata valorizzata la circostanza che nulla era stato rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente in sede di perquisizione effettuata nella immediatezza del fatto, neanche strumenti atti al confezionamento di droga o denaro; 5) violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati nonostante la contestualità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa utilizzate per le contestazioni non ha alcun fondamento. La sentenza impugnata ha sottolineato, in proposito, che la persona offesa, a seguito di contestazioni effettuate dal Pubblico ministero ex art. 500 cod. proc. pen., aveva confermato quella parte decisiva delle sue dichiarazioni precedentemente rese nella quale aveva precisato di essere stata minacciata dall'imputato con l'uso di un coltello affinché gli consegnasse 30 euro in pagamento di una dose di cocaina che un soggetto a nome Vladimir aveva richiesto al ricorrente impossessandosene e fuggendo via senza corrispondere alcunché. Il ricorso non fa alcuna menzione di tale conferma dibattimentale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini ed utilizzate per le contestazioni lungo il suo esame dibattimentale.Per il che - a prescindere dalla mancata conferma di altre parti meno decisive del racconto - la Corte ha correttamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; precedenti conformi: N. 18973 del 2009 Rv. 244042, N. 20388 del 2015 Rv. 264035, N. 13910 del 2016 Rv. 266445, N. 17089 del 2017 Rv. 270091). 2. Alla luce della piena utilizzabilità di quanto la persona offesa aveva confermato al dibattimento, la Corte ha correttamente ritenuto provata la circostanza che la vittima avesse subito minaccia ad opera dell'imputato con l'uso di un coltello, affinché pagasse la somma di 30 euro per la dose di sostanza stupefacente da lui ceduta al soggetto a nome Vladimir. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, volto a contestare il fatto che tale emergenza decisiva fosse effettivamente emersa al dibattimento. 3. Del pari, con riguardo alla attendibilità della persona offesa Hortopan, della quale il ricorrente dubita con il terzo motivo di ricorso facendo leva sulla mancata, identificazione del soggetto a nome Vladimir, la deduzione è generica o'n-a-gtoi non evidenzia che la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima, in quanto riscontrate dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato del coltello da lei descritto e di una spada pure indicata, nonché del telefono cellulare di proprietà della stessa persona offesa, nonché dai comportamenti tenuti da quest'ultima, che aveva allertato la polizia facendola intervenire in seguito alla rapina subita, indicando agli agenti l'abitazione del ricorrente. Si tratta di elementi fattuali e logici che escludono la sussistenza di vizi nella motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo di interesse e che rendono relegabili al merito le contrarie deduzioni difensive. Si ricordi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899).4. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, dal momento che il giudizio di attendibilità della persona offesa - fondato sulla sussistenza dei riscontri oggettivi prima indicati esaminando il terzo motivo - ha supportato congruamente la decisione della Corte di appello in ordine alla sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente al soggetto rimasto sconosciuto a nome Vladimir, transazione che aveva costituito l'antefatto per la commissione della rapina ad Hortopan. Le circostanze di fatto indicate dal ricorrente - mancato ritrovamento di sostanza stupefacente o di strumenti collegabili al commercio di droga - tendono ad introdurre valutazioni di merito di elementi fattuali non effettuabile in questa sede ed eccentriche rispetto al fulcro della decisione impugnata. 5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché la Corte, con valutazioni di fatto non più rivedibili ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che il carattere estemporaneo e contingente delle circostanze che avevano condotto il ricorrente a commettere la rapina non consentisse di ravvisare il nesso della continuazione con il reato di cessione di sostanza stupefacente. Si tratta di valutazione priva di vizi logico-ricostruttivi e non scalfita dalle generiche deduzioni difensive, tese a mettere in evidenza soltanto la contestualità dei fatti ma non la sussistenza di un medesimo disegno criminoso pregresso alla commissione dei reati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.11.2021. Il Consigliere estensore Il Presidente