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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 40679/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rige:to del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

A ragione della decisione il decidente ha verificato con riferimento a ciascuna condanna la fallacia della tesi esposta nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, ovverosia il rilievo unificante da attribuirsi alla condanna per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, non ravvisando elementi sulla scorta dei quali potesse riportarsi a quel programma delinquenziale l'ideazione criminosa di ciascuno dei reati giudicati con le altre pronunce.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del suo difensore e, con un unico articolato motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

Evidenzia, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato la richiesta di continuazione con riferimento alla sentenza riportata sub VII del provvedimento impugnato, non avvedendosi che oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), vi era anche il reato di contrabbando (capo C), con riferimento al quale la motivazione era del tutto inesistente.

In secondo luogo, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell'eliminazione dell'aumento ex art 81 cod. pen. per gli episodi d'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi, giudicati con la sentenza in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15 febbraio 2002)a seguito della pronuncia n. 25 del 2019 della Corte costituzionale.

Più in generale, ribadisce le argomentazioni svolte nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, secondo cui l'associazione mafiosa per cui è condanna con la sentenza sub IV costituirebbe il contesto in cui tutte le condotte giudicate con le altre sentenze sarebbero sviluppate, facendo, da cornice delle stesse e alimentandone la finalità.

Nonostante la loro non omogeneità, gli illeciti si svilupperebbero in un arco temporale e spaziale contiguo e - osserva ancora la difesa - al momento dell'ingresso nel sodalizio, il ricorrente avrebbe previsto la successiva commissione di quella tipologia di reati, peraltro rientranti nell'oggetto del programma criminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 gennaio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100).

Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.

In motivazione, la Corte ha aggiunto che, «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).

3. Nel caso di specie, salvo che per le precisazioni di cui appresso, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso l'eterogeneità tra gli illeciti, la distanza temporale tra l'estorsione di cui alla sentenza sub I), commessa nel 2005, rispetto all'adesione dell'istante all'associazione mafiosa, nonché l'esclusione da parte dei giudici di merito - tanto con riferimento a detta estorsione, quanto all'omicidio giudicato con la sentenza sub II) - dell'aggravante c.d. mafiosa.

Non ha mancato di porre in risalto l'assenza di qualsivoglia collegamento tra la fattispecie associativa e il porto di una pistola automatica del 29.10.1993, il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la carenza di ideazione univoca per il delitto di detenzione e porto abusivo di una bomba rudimentale, commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio.

Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecifiche e contro-valutative contenute nel ricorso.

3. E, tuttavia, come segnalato nel ricorso, la sentenza riportata sub VII del provvedimento impugnato ha condannato Solpasso, oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), anche per il reato di contrabbando (capo C), con riferimento al quale la motivazione a fondamento del diniego dell'unitaria ed anticipata deliberazione è del tutto assente.

Del pari fondata è la censura in punto di omessa valutazione dell'incidenza della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenza di episodi violativi dell'honeste vivere giudicati ex art 75 d.

Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile il 15 febbraio 2002.

Il Tribunale avrebbe, invero, dovuto con riferimento a tali episodi eliminare le porzioni di pena ormai illegale.

Infine, il giudice dell'esecuzione, nell'affermare (p. 5 dell'ordinanza) l'identità del disegno criminoso tra alcuni dei fatti oggetto delle sentenze irrevocabili e la determinazione ad evadere dagli arresti domiciliari, ha indicato la data di evasione nel 31 ottobre 2009 ed ha poi posto in rilievo che la permanenza della partecipazione alla associazione di stampo mafioso si era «arrestata anni addietro con la pronuncia della sentenza di primo grado, cioè il 24 aprile 2007».

Così facendo è incorso in un evidente travisamento sulla data di commissione dell'evasione (6 marzo 2007), confondendola con quella di irrevocabilità della sentenza (31 ottobre 2009) che, viceversa, avuto riguardo all'esatto tempus commissi delicti rientrerebbe nella forbice temporale di operatività dell'associazione mafiosa sub IV.

4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a detti punti, mentre va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente: 1) all'omessa valutazione della continuazione con riguardo al reato di contrabbando giudicato con la sentenza emessa in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15 febbraio 2002); 2) alla mancata valutazione dell'incidenza della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenza di episodi violativi dell'honeste vivere giudicati ex art 75 d.

Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari; 3) alla data di commissione del reato di evasione giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli in data 24 febbraio 2009 (irrevocabile il 31 ottobre 2009); con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Bari.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rige:to del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione il decidente ha verificato con riferimento a ciascuna condanna la fallacia della tesi esposta nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, ovverosia il rilievo unificante da attribuirsi alla condanna per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, non ravvisando elementi sulla scorta dei quali potesse riportarsi a quel programma delinquenziale l'ideazione criminosa di ciascuno dei reati giudicati con le altre pronunce. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del suo difensore e, con un unico articolato motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Evidenzia, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato la richiesta di continuazione con riferimento alla sentenza riportata sub VII del provvedimento impugnato, non avvedendosi che oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), vi era anche il reato di contrabbando (capo C), con riferimento al quale la motivazione era del tutto inesistente. In secondo luogo, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell'eliminazione dell'aumento ex art 81 cod. pen. per gli episodi d'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi, giudicati con la sentenza in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15 febbraio 2002)a seguito della pronuncia n. 25 del 2019 della Corte costituzionale. Più in generale, ribadisce le argomentazioni svolte nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, secondo cui l'associazione mafiosa per cui è condanna con la sentenza sub IV costituirebbe il contesto in cui tutte le condotte giudicate con le altre sentenze sarebbero sviluppate, facendo, da cornice delle stesse e alimentandone la finalità. Nonostante la loro non omogeneità, gli illeciti si svilupperebbero in un arco temporale e spaziale contiguo e - osserva ancora la difesa - al momento dell'ingresso nel sodalizio, il ricorrente avrebbe previsto la successiva commissione di quella tipologia di reati, peraltro rientranti nell'oggetto del programma criminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 gennaio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3. Nel caso di specie, salvo che per le precisazioni di cui appresso, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso l'eterogeneità tra gli illeciti, la distanza temporale tra l'estorsione di cui alla sentenza sub I), commessa nel 2005, rispetto all'adesione dell'istante all'associazione mafiosa, nonché l'esclusione da parte dei giudici di merito - tanto con riferimento a detta estorsione, quanto all'omicidio giudicato con la sentenza sub II) - dell'aggravante c.d. mafiosa. Non ha mancato di porre in risalto l'assenza di qualsivoglia collegamento tra la fattispecie associativa e il porto di una pistola automatica del 29.10.1993, il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la carenza di ideazione univoca per il delitto di detenzione e porto abusivo di una bomba rudimentale, commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio. Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecifiche e contro-valutative contenute nel ricorso. 3. E, tuttavia, come segnalato nel ricorso, la sentenza riportata sub VII del provvedimento impugnato ha condannato Solpasso, oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), anche per il reato di contrabbando (capo C), con riferimento al quale la motivazione a fondamento del diniego dell'unitaria ed anticipata deliberazione è del tutto assente. Del pari fondata è la censura in punto di omessa valutazione dell'incidenza della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenza di episodi violativi dell'honeste vivere giudicati ex art 75 d. Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile il 15 febbraio 2002. Il Tribunale avrebbe, invero, dovuto con riferimento a tali episodi eliminare le porzioni di pena ormai illegale. Infine, il giudice dell'esecuzione, nell'affermare (p. 5 dell'ordinanza) l'identità del disegno criminoso tra alcuni dei fatti oggetto delle sentenze irrevocabili e la determinazione ad evadere dagli arresti domiciliari, ha indicato la data di evasione nel 31 ottobre 2009 ed ha poi posto in rilievo che la permanenza della partecipazione alla associazione di stampo mafioso si era «arrestata anni addietro con la pronuncia della sentenza di primo grado, cioè il 24 aprile 2007». Così facendo è incorso in un evidente travisamento sulla data di commissione dell'evasione (6 marzo 2007), confondendola con quella di irrevocabilità della sentenza (31 ottobre 2009) che, viceversa, avuto riguardo all'esatto tempus commissi delicti rientrerebbe nella forbice temporale di operatività dell'associazione mafiosa sub IV. 4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a detti punti, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente: 1) all'omessa valutazione della continuazione con riguardo al reato di contrabbando giudicato con la sentenza emessa in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15 febbraio 2002); 2) alla mancata valutazione dell'incidenza della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenza di episodi violativi dell'honeste vivere giudicati ex art 75 d. Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari; 3) alla data di commissione del reato di evasione giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli in data 24 febbraio 2009 (irrevocabile il 31 ottobre 2009); con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Bari. Dichiara inammi
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