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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 17791/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16594-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 897/2019; Oggetto RINUNCIA R.G.N. 16594/2020 Cron.

Rep.

Ud. 23/05/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 108 del 2020 della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al ripristino del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29 giugno 2018 al ripristino, detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni percepite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo periodo.

2. Nelle more del giudizio le parti costituite hanno trovato un accordo di bonaria definizione delle pendenze in essere, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale e, in ragione di ciò, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e dalla parte controricorrente, nonché dai rispettivi procuratori, con richiesta congiunta di “estinzione del processo, a spese integralmente compensate”.

La Procura Generale ha comunicato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.3 SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.

Stante l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese.

2. Neppure sussiste, comunque non trattandosi di pronuncia di inammissibilità "ordinaria", il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. n. 34324 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16594-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 897/2019; Oggetto RINUNCIA R.G.N. 16594/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 108 del 2020 della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al ripristino del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29 giugno 2018 al ripristino, detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni percepite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo periodo. 2. Nelle more del giudizio le parti costituite hanno trovato un accordo di bonaria definizione delle pendenze in essere, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale e, in ragione di ciò, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e dalla parte controricorrente, nonché dai rispettivi procuratori, con richiesta congiunta di “estinzione del processo, a spese integralmente compensate”. La Procura Generale ha comunicato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.3 SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c. Stante l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese. 2. Neppure sussiste, comunque non trattandosi di pronuncia di inammissibilità "ordinaria", il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. n. 34324 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consi
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