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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 22786/2024

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rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23443/2021R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti “ [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA](ADSP-MTC) ( in cui è confluita l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura ADSP - MTC ( indirizzo PEC: ), domiciliata anche in Roma, viale Trastevere 301, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 783/2021, pubblicata in data 26/05/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i l [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti “[OSCURATO:PERSONA] associati/[OSCURATO:SOCIETA]. –Arch. [OSCURATO:PERSONA] – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].” (di seguito , R aggruppamento Temporaneo di Professionisti) conveniva in giudizio L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno (confluita nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], di seguito ADSP-MTC), per sentirla condannare al pagamento della somma di € 885.670,15,oltre interessi, a titolo di maggior compenso professionale per l’incarico di progettazionepreliminare del l’ intervento "[OSCURATO:PERSONA]" .

Il ricorrenteesponeva quanto segue: in data 25 / 06 / 2004, il Comune di Salerno e l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno stipula vano un Protocollo di Intesa , volto all’attuazione di interventi finalizzati a risolvere, o attenuare , le condizioni di forte criticità in cui versava la viabilità nella zona del porto di Salerno; in data 06/07/2007 , il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania, il Comune di Salerno e l’ [OSCURATO:PERSONA] di Salerno sottoscrivevano un “ Protocollo di Intesa - [OSCURATO:PERSONA] e sistema dei trasporti [OSCURATO:PERSONA] ” , nell'ambito d el quale l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno s’impegnava, tra l'altro, adassumere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi e a destinare il finanziamento ricevuto per l'affidamento dell'incarico di progettazionepreliminare degli interventi in base agli esiti del Concorso Internazionale di [OSCURATO:PERSONA] ito Urbano e Sistema dei Trasporti “[OSCURATO:PERSONA]'”; il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti vinceva detto concorso e,in data 04 / 03 / 2008 , stipulava con l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno la convenzione avente ad oggetto l'incarico della progettazione preliminare dell'intervento"[OSCURATO:PERSONA]", con la quale veniva pattuito un compenso complessivo per l ’ incarico di progettazione preliminare corrispondente all’1,24174% dell'importo complessivo stimato dei lavori,pari ad € 99.022.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza; detto compenso non avrebbe potuto subire incrementi,ove le modifiche di progetto , rispetto alla proposta vincitrice del bando, non avessero comportato un aumento dei costi previsti superiore al 30%, mentre, nell'ipotesi di superamento di tale soglia, i progettisti avrebbero avuto diritto all'adeguamento del compenso; il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti eseguiva le proprie obbligazioni, consegnando al l’ [OSCURATO:PERSONA] tutti i previsti elaborati progettuali,e il progetto preliminare veniva approvato da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno con delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008 , cui seguiva, in data 09/03/2009,la stipula di una successiva convenzione, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA], affidando al ricorrente anche l ’ incarico per la progettazione definitiva, dava espressamente atto di aver approvato il progetto preliminare; tale progetto recava delle modifiche alla versione che aveva vinto il bando e tali variazioni comportavano un incremento dei costi che superava il 30% di quelli inizialmente previsti (da € 92.022.000,00 a € 187.000.000,00), facendo sorgere il diritto al maggior compenso.

Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

Il Tribunale convertiva il rito da sommario ad ordinario e, con sentenza n.2321/2016, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti, affidato a due motivi.

L’Autorità appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, nel corso del giudizio, si costituiva l’ADSP-MTC, cui era confluita l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno .

Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello respingeva il gravame.

In risposta al primo motivodi appello - con il quale l’appellante censurava la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che la progettazione preliminare fosse stata redatta di iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti e senza la relativa approvazione dell’Amministrazione, mentr e, invece , secondo l’appellante, i l progetto preliminare era stato approvato con la delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008- la Corte l’appello illustrava plurimi argomenti .In primo luogo, la Corte rileva va che non risultavano provate le m o difiche progettuali, aggiungendo che le stesse non erano neppure indicate nel ricorso introduttivo.

La stessa Corte evidenziava, poi, che l’art. 10 della convenzione per la progettazione definitiva del 1° stralcio d ei lavori , firmata il 09/03/2009, prevedeva espressamente che il compenso per il progetto definitivo dovesse essere invariabile , a prescindere dall’importo complessivo dei lavori eventualmente variato.

La medesimaCorte ri levava che la deliberazione di approvazione dei lavori n. 150 del 31/10/2008 non conteneva alcun incarico professionale, né alcuna autorizzazione di spesao impegno contabile, come invece avrebbe dovuto ove avesse concordato l’aumento del compenso per i progettisti, la cui esclusione era pure confermata dal fatto che, con la successiva delibera n. 152 del 31/10/2008, l’[OSCURATO:PERSONA], considerato che i finanziamenti ottenuti non erano sufficienti per p ortare a termine la progettazione, aveva limita to l’intervento in sede di progettazione definitiva, rispetto al progetto preliminare, escludendo alcune opere ( quale la demolizione del [OSCURATO:PERSONA]) e fissando un compenso unico a favore dell ’ appellante di € 2.750.000,00(interamente corrisposto).

Secondo la Corte d’appello, infatti, l’attività di progettazione preliminare non costituiva oggetto di uno specifico incarico e , pertanto , doveva ritenersi uno studio preliminare alla successiva progettazionedefinitiva.

In risposta al secondo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento dei compensi dovuto per l’attività supplementare di progettazione preliminare, la Corte territoriale rilevava che vi era stata una prima bozza di convenzione del 04/03/2008, ove era previsto, all'art.10, che tutte le modifiche rispetto a quanto previsto nella propostaideativa vincitrice del concorso di idee che comportavano un aumento dei costi pari o inferiore al 30% dell’importo previsto dei lavori non facevano sorgere un aumento del compenso da corrispondere ai progettisti, con ciò significando, secondo la Corte, che non era possibile che eventuali modifiche dei costi potessero modificare –in ogni caso, ed a prescindere dalla soglia di valore - i compensi spettanti ai progettisti.

Per il riconoscimento di un eventuale maggior compenso per la progettazione preliminare, ammissibile solo in caso di superamento della soglia del 30%, sarebbe, tuttavia, occorsa una specifica pattuizione scritta, avendo la suddetta clausola contrattuale (art. 10) previsto la soglia per il maggiore compenso, ma non stabilito la relativa entità.

Secondo la Corte, l'intera attività professionale dei progettisti costituiva un unicum procedimentale, in cui le parti avevano valutato le iniziative da assumere per il compimento dell’opera solo come descrittanella convenzione definitiva, dandosi cosi per superate le precedenti fasi oprogettazioni.

Ad ogni buon conto, anche a voler tenere conto della succitata clausola della bozza di convenzione, un'eventualemaggiorazione –come dianzi detto - doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dal l’ ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre unadiversa volontà dell’ente ad un implicito riconoscimento di una maggiore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell'incarico, consid erata la necessità della forma scritta ad substantiam prevista dalle disposizioni in materia di contabilità degli entipubblici.

Avverso tale statuizione, il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi di ricorso .

L’intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso (motivo I) è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risultavanoprovate le modifiche progettualie che, dall’esame documentale, le stesse non risultavano neppure indicate nell’atto introduttivo, senza tenere conto che le modifiche progettuali apportate erano pacifiche e non contestate, né alcuna censura in merito era stata formulatadalla controparte.

Con lo stesso motivo (motivo I BIS) è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risultassero provate le modifiche progettuali e che, dall’esame documentale, le stesse non risultasseroneppure indicate nell’atto introduttivo, senza tenere conto che, invece, le modifiche progettuali erano state evidenziate nell’atto introduttivo, erano state provate e, comunque, non erano state specificatamente contestate dalle parti costituite.

Con il secondo motivo di ricorso (motivo II) è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368 e 1372 c.c., in relazione agli artt. 18 e 45 d.P.R. n. 554 del 1999, per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la convenzione per la redazione del progetto preliminare del 04/03/2008 un mero atto preliminare, senza rendersi conto che la successiva convenzione per il progetto definitivo del 09/03/2009, erroneamente qualificata come atto definitivo, attenevaal diverso, autonomo e successivo livello di progettazione. 2.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poiché unica è la ragione fondamentale della loro inammissibilità, anche a prescindere dagli impropri e non centrati riferimenti a violazioni di legge, certamente non configurabili nel significato loro attribuito. da parte ricorrente.

Quest’ultima, peraltro, non ha censurato tutte le rationesdecidendi espresse a fondamento della decisione impugnata.

2.1. Com’è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione , a prescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez.

U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento dell’altra o delle altre rationesmai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 3633 del 10/02/2017).2.2.

Nel caso di specie, accanto alle ragioni posta a fondamento della sentenza di appellocensurate con i motivi di ricorso sopra illustrate, il giudice del gravame ha posto chiaramente a fondamento del rigetto dell’impugnazione l’assenza di forma scritta ad substantiamdel titolo in virtù del quale era stato azionato il diritto di credito vantato.

In particolare, nell’esaminare il secondo motivo di appello, la Corte di merito ha evidenziato quanto segue: « Inoltre, deve evidenziarsi che il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, che devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto, con accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o comunque mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.»(p. 14-15 della sentenza impugnata).

Più avanti, nella stessa motivazione della decisione, la medesima Corte ha ribadito che « Del resto, per quanto sopra esposto, un'eventuale maggiorazione doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dall’ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre una diversa volontà dell’ente ad un implicito riconoscimento di una maggiore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell'incarico, e considerata la necessità della forma scritta nella P.A. ad substantiam che, secondo le disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici, non consentirebbe alcuna liquidazione.»(p. 16 della sentenza impugnata).

La statuizione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, essendo indubitabile che l’Autorità portuale sia un ente pubblico non economico (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 5138 del 16/02/2022).

Pertanto, a giudizio della Corte territoriale, la previsione di un maggiore compenso per la progettazione preliminare non era previsto nella convenzione definitiva, e comunque, anche a tener conto di quella preliminare, essa si limitava a prevedere una soglia (30%) al raggiungimento della quale si sarebbe potuto richiedere, da parte del RTP, un maggiore compenso, che doveva, però, essere comunque stabilità e definito con pattuizione scritta, attesa la natura di ente pubblico dell’Autorità portuale. 2.3.Gli argomenti sopra richiamati della Corte di merito sono di per sé sufficienti a fondare il rigetto dell’appello, ma non sono stati oggetto di specifica impugnazione con il ricorso per cassazione.

Parte ricorrente ha effettuato uno stringato riferimento alla questione della forma scritta dell’accordo sulla maggiorazione del compenso solo nel paragrafo

2.5.2. del secondo motivo di ricorso per cassazione (pp. 20 - 21) , richiamando la convenzione del 04/03/2008, ma si è limitata afare richiamo all’art. 10 di tale convenzione , che , secondo la sua prospettazione, conterrebbe la previsione del maggior compenso, rinviando, per la corretta lettura di detto articolo«ai motivi di appello» (p. 21) , che ha poi ritrascritto integralmente, senza alcuna selezione ai fini della specificità della censura, i quali, peraltro, veicolano l a mera opinione dell ’appellante in ordine all’interpretazione d el contratto, quale evidente giudizio in fatto , privo, peraltro, di argomenti in ordine alla determinazione per iscritto del quantum richiesto.

Di più, nel suindicato paragrafo, men che porre a base del proposto ricorso per cassazione le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte d’appello ad accogliere il proposto gravame, in punto pretesa maggiorazione dei compensi, il ricorrente ha rinviato, del tutto impropriamente, l’esplicazione di detta critica al decisum di appello ad un eventuale riesame dei relativi motivi da parte del giudice del rinvio, “all’esito dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso”.

E tuttavia, il ricorso è inammissibile proprio in quanto siffatta critica all’impugnata sentenza andava correttamente effettuata in questa sede, non in un ipotetico giudizio di rinvio, mediante la specifica – per contro del tutto omessa –contestazione della suddetta, essenziale, ratio decidendi dell’impugnata sentenza, alla luce degli specifici motivi di appello formulati sul punto. 3.Il ricorso deve, pertanto dichiararsi, dichiararsi inammissibile. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza.5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da lla controricorrente, che liquida in € 15.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23443/2021R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti “ [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA](ADSP-MTC) ( in cui è confluita l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura ADSP - MTC ( indirizzo PEC: ), domiciliata anche in Roma, viale Trastevere 301, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 783/2021, pubblicata in data 26/05/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i l [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti “[OSCURATO:PERSONA] associati/[OSCURATO:SOCIETA]. –Arch. [OSCURATO:PERSONA] – Arch. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].” (di seguito , R aggruppamento Temporaneo di Professionisti) conveniva in giudizio L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno (confluita nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], di seguito ADSP-MTC), per sentirla condannare al pagamento della somma di € 885.670,15,oltre interessi, a titolo di maggior compenso professionale per l’incarico di progettazionepreliminare del l’ intervento "[OSCURATO:PERSONA]" . Il ricorrenteesponeva quanto segue: in data 25 / 06 / 2004, il Comune di Salerno e l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno stipula vano un Protocollo di Intesa , volto all’attuazione di interventi finalizzati a risolvere, o attenuare , le condizioni di forte criticità in cui versava la viabilità nella zona del porto di Salerno; in data 06/07/2007 , il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania, il Comune di Salerno e l’ [OSCURATO:PERSONA] di Salerno sottoscrivevano un “ Protocollo di Intesa - [OSCURATO:PERSONA] e sistema dei trasporti [OSCURATO:PERSONA] ” , nell'ambito d el quale l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno s’impegnava, tra l'altro, adassumere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi e a destinare il finanziamento ricevuto per l'affidamento dell'incarico di progettazionepreliminare degli interventi in base agli esiti del Concorso Internazionale di [OSCURATO:PERSONA] ito Urbano e Sistema dei Trasporti “[OSCURATO:PERSONA]'”; il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti vinceva detto concorso e,in data 04 / 03 / 2008 , stipulava con l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno la convenzione avente ad oggetto l'incarico della progettazione preliminare dell'intervento"[OSCURATO:PERSONA]", con la quale veniva pattuito un compenso complessivo per l ’ incarico di progettazione preliminare corrispondente all’1,24174% dell'importo complessivo stimato dei lavori,pari ad € 99.022.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza; detto compenso non avrebbe potuto subire incrementi,ove le modifiche di progetto , rispetto alla proposta vincitrice del bando, non avessero comportato un aumento dei costi previsti superiore al 30%, mentre, nell'ipotesi di superamento di tale soglia, i progettisti avrebbero avuto diritto all'adeguamento del compenso; il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti eseguiva le proprie obbligazioni, consegnando al l’ [OSCURATO:PERSONA] tutti i previsti elaborati progettuali,e il progetto preliminare veniva approvato da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno con delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008 , cui seguiva, in data 09/03/2009,la stipula di una successiva convenzione, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA], affidando al ricorrente anche l ’ incarico per la progettazione definitiva, dava espressamente atto di aver approvato il progetto preliminare; tale progetto recava delle modifiche alla versione che aveva vinto il bando e tali variazioni comportavano un incremento dei costi che superava il 30% di quelli inizialmente previsti (da € 92.022.000,00 a € 187.000.000,00), facendo sorgere il diritto al maggior compenso. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Il Tribunale convertiva il rito da sommario ad ordinario e, con sentenza n.2321/2016, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti, affidato a due motivi. L’Autorità appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, nel corso del giudizio, si costituiva l’ADSP-MTC, cui era confluita l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno . Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello respingeva il gravame. In risposta al primo motivodi appello - con il quale l’appellante censurava la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che la progettazione preliminare fosse stata redatta di iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti e senza la relativa approvazione dell’Amministrazione, mentr e, invece , secondo l’appellante, i l progetto preliminare era stato approvato con la delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008- la Corte l’appello illustrava plurimi argomenti .In primo luogo, la Corte rileva va che non risultavano provate le m o difiche progettuali, aggiungendo che le stesse non erano neppure indicate nel ricorso introduttivo. La stessa Corte evidenziava, poi, che l’art. 10 della convenzione per la progettazione definitiva del 1° stralcio d ei lavori , firmata il 09/03/2009, prevedeva espressamente che il compenso per il progetto definitivo dovesse essere invariabile , a prescindere dall’importo complessivo dei lavori eventualmente variato. La medesimaCorte ri levava che la deliberazione di approvazione dei lavori n. 150 del 31/10/2008 non conteneva alcun incarico professionale, né alcuna autorizzazione di spesao impegno contabile, come invece avrebbe dovuto ove avesse concordato l’aumento del compenso per i progettisti, la cui esclusione era pure confermata dal fatto che, con la successiva delibera n. 152 del 31/10/2008, l’[OSCURATO:PERSONA], considerato che i finanziamenti ottenuti non erano sufficienti per p ortare a termine la progettazione, aveva limita to l’intervento in sede di progettazione definitiva, rispetto al progetto preliminare, escludendo alcune opere ( quale la demolizione del [OSCURATO:PERSONA]) e fissando un compenso unico a favore dell ’ appellante di € 2.750.000,00(interamente corrisposto). Secondo la Corte d’appello, infatti, l’attività di progettazione preliminare non costituiva oggetto di uno specifico incarico e , pertanto , doveva ritenersi uno studio preliminare alla successiva progettazionedefinitiva. In risposta al secondo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento dei compensi dovuto per l’attività supplementare di progettazione preliminare, la Corte territoriale rilevava che vi era stata una prima bozza di convenzione del 04/03/2008, ove era previsto, all'art.10, che tutte le modifiche rispetto a quanto previsto nella propostaideativa vincitrice del concorso di idee che comportavano un aumento dei costi pari o inferiore al 30% dell’importo previsto dei lavori non facevano sorgere un aumento del compenso da corrispondere ai progettisti, con ciò significando, secondo la Corte, che non era possibile che eventuali modifiche dei costi potessero modificare –in ogni caso, ed a prescindere dalla soglia di valore - i compensi spettanti ai progettisti. Per il riconoscimento di un eventuale maggior compenso per la progettazione preliminare, ammissibile solo in caso di superamento della soglia del 30%, sarebbe, tuttavia, occorsa una specifica pattuizione scritta, avendo la suddetta clausola contrattuale (art. 10) previsto la soglia per il maggiore compenso, ma non stabilito la relativa entità. Secondo la Corte, l'intera attività professionale dei progettisti costituiva un unicum procedimentale, in cui le parti avevano valutato le iniziative da assumere per il compimento dell’opera solo come descrittanella convenzione definitiva, dandosi cosi per superate le precedenti fasi oprogettazioni. Ad ogni buon conto, anche a voler tenere conto della succitata clausola della bozza di convenzione, un'eventualemaggiorazione –come dianzi detto - doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dal l’ ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre unadiversa volontà dell’ente ad un implicito riconoscimento di una maggiore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell'incarico, consid erata la necessità della forma scritta ad substantiam prevista dalle disposizioni in materia di contabilità degli entipubblici. Avverso tale statuizione, il [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi di ricorso . L’intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso (motivo I) è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risultavanoprovate le modifiche progettualie che, dall’esame documentale, le stesse non risultavano neppure indicate nell’atto introduttivo, senza tenere conto che le modifiche progettuali apportate erano pacifiche e non contestate, né alcuna censura in merito era stata formulatadalla controparte. Con lo stesso motivo (motivo I BIS) è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risultassero provate le modifiche progettuali e che, dall’esame documentale, le stesse non risultasseroneppure indicate nell’atto introduttivo, senza tenere conto che, invece, le modifiche progettuali erano state evidenziate nell’atto introduttivo, erano state provate e, comunque, non erano state specificatamente contestate dalle parti costituite. Con il secondo motivo di ricorso (motivo II) è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368 e 1372 c.c., in relazione agli artt. 18 e 45 d.P.R. n. 554 del 1999, per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la convenzione per la redazione del progetto preliminare del 04/03/2008 un mero atto preliminare, senza rendersi conto che la successiva convenzione per il progetto definitivo del 09/03/2009, erroneamente qualificata come atto definitivo, attenevaal diverso, autonomo e successivo livello di progettazione. 2.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poiché unica è la ragione fondamentale della loro inammissibilità, anche a prescindere dagli impropri e non centrati riferimenti a violazioni di legge, certamente non configurabili nel significato loro attribuito. da parte ricorrente. Quest’ultima, peraltro, non ha censurato tutte le rationesdecidendi espresse a fondamento della decisione impugnata. 2.1. Com’è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione , a prescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento dell’altra o delle altre rationesmai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3633 del 10/02/2017).2.2. Nel caso di specie, accanto alle ragioni posta a fondamento della sentenza di appellocensurate con i motivi di ricorso sopra illustrate, il giudice del gravame ha posto chiaramente a fondamento del rigetto dell’impugnazione l’assenza di forma scritta ad substantiamdel titolo in virtù del quale era stato azionato il diritto di credito vantato. In particolare, nell’esaminare il secondo motivo di appello, la Corte di merito ha evidenziato quanto segue: « Inoltre, deve evidenziarsi che il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, che devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto, con accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o comunque mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.»(p. 14-15 della sentenza impugnata). Più avanti, nella stessa motivazione della decisione, la medesima Corte ha ribadito che « Del resto, per quanto sopra esposto, un'eventuale maggiorazione doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dall’ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre una diversa volontà dell’ente ad un implicito riconoscimento di una maggiore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell'incarico, e considerata la necessità della forma scritta nella P.A. ad substantiam che, secondo le disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici, non consentirebbe alcuna liquidazione.»(p. 16 della sentenza impugnata). La statuizione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, essendo indubitabile che l’Autorità portuale sia un ente pubblico non economico (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5138 del 16/02/2022). Pertanto, a giudizio della Corte territoriale, la previsione di un maggiore compenso per la progettazione preliminare non era previsto nella convenzione definitiva, e comunque, anche a tener conto di quella preliminare, essa si limitava a prevedere una soglia (30%) al raggiungimento della quale si sarebbe potuto richiedere, da parte del RTP, un maggiore compenso, che doveva, però, essere comunque stabilità e definito con pattuizione scritta, attesa la natura di ente pubblico dell’Autorità portuale. 2.3.Gli argomenti sopra richiamati della Corte di merito sono di per sé sufficienti a fondare il rigetto dell’appello, ma non sono stati oggetto di specifica impugnazione con il ricorso per cassazione. Parte ricorrente ha effettuato uno stringato riferimento alla questione della forma scritta dell’accordo sulla maggiorazione del compenso solo nel paragrafo 2.5.2. del secondo motivo di ricorso per cassazione (pp. 20 - 21) , richiamando la convenzione del 04/03/2008, ma si è limitata afare richiamo all’art. 10 di tale convenzione , che , secondo la sua prospettazione, conterrebbe la previsione del maggior compenso, rinviando, per la corretta lettura di detto articolo«ai motivi di appello» (p. 21) , che ha poi ritrascritto integralmente, senza alcuna selezione ai fini della specificità della censura, i quali, peraltro, veicolano l a mera opinione dell ’appellante in ordine all’interpretazione d el contratto, quale evidente giudizio in fatto , privo, peraltro, di argomenti in ordine alla determinazione per iscritto del quantum richiesto. Di più, nel suindicato paragrafo, men che porre a base del proposto ricorso per cassazione le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte d’appello ad accogliere il proposto gravame, in punto pretesa maggiorazione dei compensi, il ricorrente ha rinviato, del tutto impropriamente, l’esplicazione di detta critica al decisum di appello ad un eventuale riesame dei relativi motivi da parte del giudice del rinvio, “all’esito dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso”. E tuttavia, il ricorso è inammissibile proprio in quanto siffatta critica all’impugnata sentenza andava correttamente effettuata in questa sede, non in un ipotetico giudizio di rinvio, mediante la specifica – per contro del tutto omessa –contestazione della suddetta, essenziale, ratio decidendi dell’impugnata sentenza, alla luce degli specifici motivi di appello formulati sul punto. 3.Il ricorso deve, pertanto dichiararsi, dichiararsi inammissibile. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza.5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da lla controricorrente, che liquida in € 15.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 22786/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris