Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1989

Cassazione n. 12686/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1989 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 giugno 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato fosse stati individuato dagli operanti nel momento in cui aveva abbandonato, alla loro vista, il portafogli risultato poi essere stato sottratto, appena prima, alla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOiTivr0 !W CA rELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1989 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 giugno 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato fosse stati individuato dagli operanti nel momento in cui aveva abbandonato, alla loro vista, il portafogli risultato poi essere stato sottratto, appena prima, alla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOiTivr0 !W CA rELLE
Sentenza Cassazione n. 12686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris