CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19416/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CLPFPP80M13A6623) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1988/2018 depositata il 13/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. .. Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Pastore", odierno resistente), proprietario di un immobile sito in Gioia del Colle, concesso in locazione ad uso commerciale a [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "l'Orfino", odierno ricorrente), con atto di citazione notificato in data 11/3/2011 intimò sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, per sentire convalidare lo sfratto, con riserva di separata ingiunzione per il pagamento del dovuto. Il conduttore si oppose, affermando insussistenza dei presupposti di legge dello sfratto e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la presenza di vizi della cosa locata (lesione di un vetro e impianto fognario non a una norma). Con ordinanza in data 9/6/2011 il G.D. rigettò la richiesta di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ e dispose la prosecuzione del giudizio con l'integrazione degli atti introduttivi. Con memoria integrativa ex ad 426 cod. proc. civ, il convenuto - alla luce del vizio dell'impianto fognario, che incideva sulla struttura del bene locato, limitandone il godimento - chiese altresì, in via riconvenzionale, la riduzione dell'ammontare del corrispettivo dovuto fino all'eliminazione del vizio, nonché la condanna del locatore al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 50.000,00 o in altro importo ritenuto di giustizia. 2. Con sentenza n. 841/2015 il Tribunale di Bari, dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alle domande attoree di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile, rigettò l'appello proposto dall'Orfino e, per l'effetto, confermò integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta sentenza propose appello il conduttore Orfino, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle o conclusioni formulate nella memoria depositata in prime cure in 25/7/2011. 4. La Corte di Appello di Bari, condividendo la motivazione resa dal primo giudice, ha rigettato la doglianza sul mancato riconoscimento della responsabilità del locatore ai sensi del primo comma dell'art.1578 cod. civ., ai fini della riduzione del canone locativo, sulla base della circostanza che, da un lato, risultasse provata la conoscenza da parte dell'Orfino dello stato dei luoghi e dell'esistenza del pozzetto, pozzetto che il conduttore stesso aveva creato e modificato quando titolare del contratto di locazione per lo svolgimento della stessa attività commerciale era la moglie; e, dall'altro lato, che il conduttore non avesse assolto all'onere di provare che dal vizio fosse derivata una diminuzione apprezzabile dell'idoneità del bene locato. 4.2. A fondamento del rigetto della domanda risarcitoria ex art. 1578, 2° comma, cod. civ., invece, la Corte territoriale ha posto la circostanza che l'Orfino avesse consapevolmente accettato la condizione dell'immobile al momento della consegna, e che non risultasse che il locatore avesse assunto espressamente e poi non adempiuto l'obbligo di eliminare il vizio stesso. 4.3 Inoltre, secondo la Corte, le acquisizioni probatorie avevano dimostrato che la trasformazione del pozzetto a cielo aperto non era imputabile al locatore, e che la causa del cattivo funzionamento dello scarico dipendeva dalla mancata pulizia del tombino della fogna esistente a valle dell'impianto sulla pubblica via. La Corte osservava, peraltro, che il conduttore non aveva fornito alcuna prova dei disagi che asseriva di aver sofferto. 5. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni... 8. Le parti non hanno depositato memoria. Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 2697, 1575 e 1578 c.c.". Il ricorrente denuncia che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell'onere della prova con riferimento alla individuazione dei vizi della cosa locata tali da diminuire una in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578, 1° comma, cod. civ.). La Corte territoriale non avrebbe considerato che il conduttore (odierno ricorrente) aveva assolto, mediante ATP ante causam, l'onere probatorio su di esso gravante e che, invece, spettava al locatore dimostrare - con riferimento all'art. 1578, 1° comma, cod. civ. - che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore e - con riferimento all'art. 1578, comma 2, cod. civ. - di averli senza colpa ignorati al momento della consegna. Oggetto di specifica critica del ricorrente è la seguente porzione della motivazione della Corte territoriale, relativa alla ripartizione dell'onere della prova relativa all'esistenza di vizi tali da diminuire in modo apprezzabile di idoneità del bene locato all'uso pattuito: "Il motivo è destituito di fondamento, alla stregua della condivisibile motivazione resa dal primo giudice. Invero, risulta acquisita la prova che il conduttore - che aveva accettato la cosa locata riconoscendola al momento della consegna idonea all'uso convenuto - conosceva lo stato dei luoghi e l'esistenza del pozzetto, che lui stesso aveva creato modificandolo da pozzetto a tenuta stagna sottopavimento a pozzetto a cielo aperto, quando titolare del contratto di locazione per Io svolgimento della stessa attività commerciale era la moglie [OSCURATO:PERSONA] (v. la deposizione resa dalla stessa Capodiferro e le ammissioni fatte dall'Orfino durante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio). Pertanto, il locatore non può essere ritenuto responsabile ex art. 1578, comma 1°, c.c., ai fini della riduzione del canone locativo, sia perché trattasi di vizio conosciuto dal conduttore al momento della consegna dell'immobile locato sia perché il conduttore non ha assolto all'onere, su di esso incombente (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3548), di provare che il vizio stesso avesse diminuito in modo apprezzabile l'idoneità del bene locato. Ma analogo esonero di responsabilità per il locatore vale - in presenza della conoscenza del vizio da parte del conduttore - anche rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 1578, comma 2, c.c., avendo l'Orfino consapevolmente accettato la condizione dell'immobile al momento della consegna e non risultando che il locatore abbia assunto espressamente e poi non abbia adempiuto l'obbligo di eliminare il vizio stesso". Il ricorrente deduce che, nel caso di domanda ex art. 1578, 1° comma, cod. civ. (di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto di locazione), grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di maggiore vicinanza alla prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito; al locatore convenuto spetta, invece, di dimostrare che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore (e ciò al fine di paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo) o di provare di avere senza colpa ignorato i vizi al momento della consegna, al fine di andare esente dal risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa (Cass., Sez. III, 9/7/2008 n. 18854; Cass, Sez. III, 26/4/2010, n.9910). Inoltre il ricorrente deduce che, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di seconde cure, la responsabilità del locatore per danni derivanti dall'esistenza di vizi sussiste anche in relazione ai vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa, nel caso in cui il locatore poteva conoscerli usando l'ordinaria diligenza, ed anche rispetto a questi il locatore è tenuto a provare d'averli senza colpa ignorati, se intende sottrarsi alla responsabilità prevista dal comma 2 dello stesso art. 1578 cod. civ. (in tal senso, si riporta a Cass., Sez. III, 10/8/1991, n. 8729). A detta del ricorrente sarebbe poi improprio il richiamo della sentenza al principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227, 2° comma, cod. civ., in quanto a tal fine non possono essere considerate rilevanti le circostanze che il conduttore avrebbe potuto conoscere il lamentato vizio perché il precedente contratto di locazione era stato stipulato da sua moglie e che quest'ultima, durante il contratto de quo, aveva ricevuto una somma a parziale risarcimento di non meglio precisati danni subiti. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame di un fatto decisivo controverso (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per manifesto travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli elementi documentali prodotti - Erronea valutazione degli elementi di prova - Errata interpretazione dei fatti di causa - Omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio manifesta violazione del diritto di difesa". Afferma il ricorrente che la Corte territoriale, nell'appiattirsi alle conclusioni del primo Giudice, non avrebbe considerando le risultanze dell'elaborato peritale, da cui emergeva che il pozzetto mancava dei requisiti essenziali dal punto di vista igienico-sanitario, ha falsamente percepito la realtà relativamente all'imputabilità dell'attività di trasformazione del pozzetto e alla causa del cattivo funzionamento dello scarico. Con il secondo motivo di appello l'odierno ricorrente si era lamentato dell'erronea valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale, che, nel motivare la sentenza, avrebbe utilizzato fatti inesistenti (e cioè che lo stato attuale del pozzetto fosse comunque da ascriversi a fatti, comunque, non imputabili al locatore), e non valutato fatti decisivi (e cioè che il pozzetto, risultato del tipo a cielo aperto, non rispettava sia le norme del buon costruire sia quelle igienico-sanitarie, come accertato dal CTU nel proprio elaborato peritale). Nel motivo in esame, oggetto di specifica critica del ricorrente è la porzione della motivazione della Corte territoriale, che, con riferimento al secondo motivo di appello (con il quale si lamentava l'erronea valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale), ha statuito: "Anche tale doglianza è infondata, poiché le acquisizioni probatorie hanno dimostrato che la trasformazione del pozzetto a cielo aperto non era imputabile al locatore e che la causa del cattivo funzionamento dello scarico dipendeva dalla mancata pulizia del tombino della fogna esistente a valle dell'impianto sulla pubblica [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado sulla scorta degli accertamenti peritali". A tale riguardo, il ricorrente riporta quanto accertato dal CTU nel giudizio di primo grado con riferimento al pozzetto: "anche se originariamente era sigillato dal pavimento, di fatto, da nove anni fa, epoca del primo allagamento, fino alla data dell'ispezione, è risultato del tipo a cielo aperto e non rispetta sia le norme del buon costruire che quelle igienico sanitarie; infatti, esso è privo di convogliamento delle acque reflue, che eviterebbero il ristagno di corpi solidi all'interno dello stesso, dovrebbe essere sifonato e con chiusura ermetica, realizzata con tappo a vite per l'ispezione; la chiusura ermetica è necessaria per evitare le esalazioni dannose all'interno del locale, requisiti questi essenziali dal punto di vista igienico- sanitario" (pagg. 8 e 9 dell'elaborato peritale). Di tutto quanto sopra trascritto da parte dell'ausiliario del Giudice, deduce il ricorrente, non vi è traccia nella sentenza di primo grado né nella statuizione di seconde cure. A detta del ricorrente l'errore della Corte territoriale sarebbe evidente considerando che, se la trasformazione del pozzetto fosse imputabile al conduttore e non al locatore, non si spiegherebbe la circostanza - confermata nella stessa sentenza - che l'amministratore del condominio abbia corrisposto alla moglie dell'Orfino, parte conduttrice di un precedente contratto di locazione dello stesso immobile, la somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni riconducibili, secondo il giudicante, al vizio del pozzetto. A detta del ricorrente sarebbe evidente la falsa percezione della realtà, la svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che avrebbe condotto la Corte territoriale ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa (trasformazione del pozzetto ad opera del conduttore e, quindi, non imputabile al locatore), ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato (la causa del cattivo funzionamento dello scarico dipendente dalla mancata pulizia del tombino della fogna esistente a valle dell'impianto sulla pubblica via). In conclusione, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale ha indotto la stessa a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto. Da ciò deriverebbero i vizi denunciati in rubrica. 3. Sul primo motivo di ricorso. Il motivo in esame è inammissibile per l'assorbente ragione che, dopo avere riprodotto - a pag. 8 e fino alle prime cinque righe della pagina successiva- la motivazione della sentenza impugnata che vorrebbe criticare, premettendo alla riproduzione l'assunto della illegittimità stessa, si astiene dal precisare, con riferimento al suo contenuto, "come" e "perché" essa sarebbe stata errata, limitandosi, alle pagg. 9-11, a richiamare alcuni principi di diritto senza dar conto della loro rilevanza rispetto alla motivazione. Tale rilevanza nemmeno viene spiegata, anche per la sua eccentricità, con l'ultima proposizione della pag. 10, cui segue l'assunto della improprietà del richiamo all'art. 1227, 2° comma, cod. civ., che però risulta contenuto in una parte della motivazione della sentenza successiva, pure riprodotta nelle ultime due righe della pag. 10 e nelle prime cinque della pag. 11. Va inoltre detto che si fa riferimento (a p. 10, ultimo §, del ricorso) al fatto che la motivazione della sentenza risulterebbe "fallace", "a nulla rilevando, altresì, che il conduttore avrebbe potuto conoscere il lamentato vizio sulla base della circostanza - allo stato non influente -che il precedente contratto di locazione fosse stato stipulato da sua moglie e che durante il contratto de quo la stessa avesse ricevuto una esigua somma a parziale ristoro e/o risarcimento di non meglio precisati danni subiti", circostanza fattuale che non risulta affermata dalla sentenza e riguardo alla quale, peraltro, il ricorrente nemmeno fornisce l'indicazione specifica di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. cvi. Il motivo, pertanto, non solo è inammissibile perché non contiene una critica parametrabile in modo chiaro alle parti di motivazione riprodotte, ma anche in quanto esso non contiene una chiara attività assertiva né della violazione né della falsa applicazione delle norme di diritto evocate nella sua intestazione. Il motivo risulta del tutto assertorio e generico e non ha la dignità di motivo di ricorso per cassazione. 4. Sul secondo motivo di ricorso. Il motivo in esame è inammissibile già se si considera la sua intestazione, che non rispetta il paradigma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., evocando il "travisamento", l'erronea valutazione di documenti e prove, l'errata interpretazione di fatti di causa e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. L'illustrazione del motivo, poi, si risolve nel postulare l'errata valutazione di una CTU, la quale non viene localizzata nel presente giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. cív., sicché il motivo risulta del tutto al di fuori del paradigma del n. 5 del 360 cod. proc. civ. 4.1 A ciò va aggiunto- con specifico riferimento all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, di cui all'evocato n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. - che:(a) Per giurisprudenza pacifica della S.C., la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. (b) Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., n. 22984/2004, seguite da numerose conformi). (c) Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (così Cass., Sez. II, 8/03/2022, n. 7523). (d) Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un.14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216. Principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l'obbligo di motivazione "è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ."). (e) In particolare, «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (così Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. Lav., 8/07/2020, n. 14362). 5. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di entrambi i motivi. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. 7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulte