CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vir [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 gennaio 2024, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 223, 216, commi 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F., ha ridotto il quantum della pena principale e la durata delle pene accessorie (fatto commesso in Roma il 14 maggio 2014); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F. (occultamento, sottrazione, distruzione delle scritture contabili societarie in pregiudizio dei creditori ovvero a profitto del soggetto agente), è generico e manifestamente infondato, posto che la motivazione, con la quale nella sentenza impugnata si è spiegato come le circostanze: 1) che, pur versando ormai la società in uno stato di conclamato dissesto, l'imputato avesse sottoscritto un gravoso ed oneroso contratto di acquisto, con riserva di proprietà, di un'azienda di ristorazione (fino a quel momento condotta in fitto); 2) che il principale creditore ammesso al passivo fosse l'Erario; 3) che non vi fossero beni suscettibili di costituire l'attivo, deponessero indiziariamente, in maniera univoca, per la strumentalizzazione dalla mancata consegna delle scritture contabili in frode ai creditori, ossia per impedire alla curatela fallimentare di individuare eventuali cespiti o, comunque, attività sui quali l'Erario medesimo si potesse se del caso rivalere (vedasi pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata), non esibisce alcuna illogicità evidente, essendo articolata secondo criteri di plausibile opinabilità di apprezzamento; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi e estenso